TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2017-11-24, n. 201702245

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2017-11-24, n. 201702245
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201702245
Data del deposito : 24 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2017

N. 02245/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01819/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1819 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Edoardo Tamagnone e Cesare Di Marco, con domicilio eletto presso il loro studio, in Milano, piazzale Biancamano 8;



contro

l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale domicilia in Milano, via Freguglia, 1;



nei confronti di

-OMISSIS-e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento

- del provvedimento della Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale II di Milano, Area IMLA, n. 0146433 del 15 giugno 2017, inerente il rigetto dell’istanza di accesso ai documenti amministrativi avanzata dal ricorrente in data 27 marzo 2017;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e consequenziale;

nonché per la dichiarazione del diritto del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti con la predetta istanza, con ordine all’Amministrazione convenuta di esibire i documenti suddetti, mediante visione e/o estrazione di copia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2017 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, sul presupposto di essere coerede – unitamente alla madre -OMISSIS-ed al fratello -OMISSIS- – del padre, deceduto in data 14 agosto 2015, chiede l’annullamento del diniego opposto dall’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale II di Milano alla istanza di accesso da lui presentata in data 27 marzo 2017, avente ad oggetto documentazione inerente la procedura di volontaria collaborazione avviata a seguito di istanza ai sensi dell’art. 1 della legge 186/2014, presentata in data 24 agosto 2015 dalla madre, in nome e per conto del padre deceduto.

Affida il ricorso al seguente motivo.

Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22, commi 1, lett. b) , e 6, e 24, comma 7, della legge 241/1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti. L’Agenzia delle entrate avrebbe negato l’accesso alla documentazione richiesta perché mancherebbe un interesse legittimo; diversamente da quanto affermato dall’amministrazione fiscale, essendo il ricorrente erede del soggetto deceduto in nome e per conto del quale era stata presentata istanza di collaborazione volontaria, tale interesse sussisterebbe, anche in ragione del disposto dell’art. 24, comma 7, della legge 241/90, e della circostanza che i soggetti ritenuti controinteressati dall’amministrazione sarebbero coeredi che avrebbero occultato al ricorrente la consistenza dell’eredità paterna.

L’Amministrazione fiscale si è costituita, spiegando difese nel merito; in

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