TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-01-17, n. 201100062

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2011-01-17, n. 201100062
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201100062
Data del deposito : 17 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00447/1999 REG.RIC.

N. 00062/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00447/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 447 del 1999, proposto da:
R A, rappresentato e difeso dagli avv. L B, A M, con domicilio eletto presso L B in Brescia, via Moretto, 84;



contro

Comune di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. F M, A O, con domicilio eletto presso F M in Brescia, C.To S. Agata,11/B;



per l’annullamento, previa sospensione,

dell’ingiunzione 25 agosto 1998 effettuata ai sensi del T.U. 14 aprile 1910 n°639, resa esecutiva dal Pretore di Brescia il 19 settembre 1998, con la quale il Comune di Brescia ha ingiunto alla Geoidrill S.r.l. di pagare la somma di Lit. 158.466.384 per oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e per penali, oltre ad onorari e spese, ingiunzione notificata ad A R nella sua residenza e nell’asserita sua qualità di amministratore unico della predetta società;

nonché per l’accertamento

dell’insussistenza del diritto del Comune di Brescia ad imporre il pagamento degli oneri di urbanizzazione di cui all’indicata ingiunzione,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2010 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

La vicenda per la quale è processo riguarda una società, denominata Geoidrill S.r.l., della quale l’odierno ricorrente è stato a suo tempo amministratore e legale rappresentante (v. doc. 7 ricorrente, copia visura CCIAA, p. 2). Tale società, in forza di autorizzazione gratuita rilasciata dal Comune di Brescia con atto 23 giugno 1988 n°2325, aveva eseguito su un immobile di proprietà sito alla via Cairoli di quel Comune un intervento di modifiche interne e risanamento (doc. 2 ricorrente, copia autorizzazione); in corso d’opera, ravvisando un imprevisto pericolo statico, aveva ritenuto di dover procedere a lavori di maggior rilievo, consistenti nella demolizione e rifacimento dei solai, e per tale variante aveva chiesto il debito provvedimento di assenso, rilasciato nella forma di una concessione con atto 11 marzo 1991 n°3604 (doc. 3 ricorrente, copia missiva del Comune che prende atto del pericolo e invita a richiedere la variante; doc. 4 ricorrente, copia concessione citata), nella quale si afferma: “ con le nuove opere, l’intervento assume caratteri totalmente innovativi, da configurarsi come intervento per il quale necessita la concessione onerosa” (doc. 4 ricorrente, cit.).

Nei confronti della Geoidrill, la quale non aveva invece pagato l’importo dei contributi di concessione ritenendolo non dovuto, il Comune emetteva quindi il 25 agosto 1998 ingiunzione di pagamento per la somma di 158.466.834 complessive vecchie lire, resa esecutiva dal Pretore il successivo 16 settembre secondo le norme allora vigenti, e di tale ingiunzione tentava infruttuosamente la notifica dapprima il 25 settembre 1998 nell’asserita sede sociale di Brescia, via XX settembre 22/a, con esito di “omessa notifica perché la sede si trova in via Orzinuovi 16/h, come da informazioni in loco”; poi il 28 ottobre 1998, nella citata sede di via Orzinuovi, con esito di “trovato chiuso”; infine, effettuava la notifica stessa con plico spedito il 19 febbraio 1999 “al sig. R A in qualità di amministratore unico” nella residenza di questi, alla via Panoramica 37/a in Botticino (doc. 1 ricorrente, copia ingiunzione con le varie relate di notifica).

Avverso l’ingiunzione in parola si è opposto in questa sede A R, con ricorso notificato il 19 aprile 1999 e articolato in quattro censure, corrispondenti ai due motivi che seguono:

- con il primo di essi, corrispondente alla censura senza numero a p. 3 dell’atto, deduce la nullità dell’ingiunzione in quanto emessa e notificata nei confronti di un soggetto inesistente. Afferma in fatto che già nel 1997, con atto 17 dicembre 1997 rep. n°603 racc. n°261 Notaro Barca di Brescia, la Geoidrill era stata fusa per incorporazione in altra società, certa Textile Service S.r.l. e in proposito precisa come da un lato il progetto di fusione fosse stato regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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