TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2021-11-03, n. 202101874

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, ordinanza cautelare 2021-11-03, n. 202101874
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202101874
Data del deposito : 3 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2021

N. 04021/2021 REG.RIC.

N. 01874/2021 REG.PROV.CAU.

N. 04021/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4021 del 2021, proposto da:


-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

a) della nota della Prefettura Caserta - Cat.12b.16/ANT/

AREA

1^ Prot. in uscita n. -OMISSIS- notificata a mezzo pec in pari data con la quale si informa ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2001, che sul conto della Società, dei soggetti di cui all’art. 85 d.lgs. cit. e dei relativi conviventi, allo stato degli accertamenti, permangono le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6, dello stesso d.lgs.;

b) degli esiti delle informazioni richieste alle competenti Forze di Polizia dalla Prefettura di Caserta con la richiamata nota del 5.3.2021, mai comunicata né notificata;

c) del richiamato verbale redatto dal Gruppo Ispettivo Antimafia in data -OMISSIS-, mai comunicato né notificato;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente comprese ulteriori indagini istruttorie se e in quanto esistenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Ufficio Territoriale del Governo di Caserta e del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 il dott. G E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’interdittiva appare adeguatamente sorretta dal dato della frequentazione del socio unico con un soggetto controindicato, in rapporto con altri esponenti di rilievo del sodalizio criminale citato (uno dei quali condannato per il reato di cui all’art. 416-bis c.p.);

Precisato a tal riguardo che non appare verosimilmente possibile desumere il superamento del rischio di inquinamento dalla circostanza che l’effettuazione dei controlli risalga al 2016 (ad epoca, peraltro, neppure molto lontana), poiché il dato mantiene la sua connotazione negativa in assenza di decisivi elementi di segno opposto, essendo i legami instaurati dalle organizzazioni criminali connotati dalla durevolezza dei rapporti e in quanto tali capaci di determinare la situazione di pericolo delineata dalla norma di prevenzione, per la possibilità dell’imprenditore coinvolto di essere influenzato da tentativi di infiltrazione mafiosa;

Ritenuto pertanto che non appaiono ravvisabili profili di probabile fondatezza del ricorso nel merito e sono pertanto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare, disponendo la compensazione delle spese della presente fase per la peculiare natura e il carattere interinale della presente decisione;

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