TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-24, n. 202415145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-07-24, n. 202415145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415145
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 15145/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05269/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5269 del 2024, proposto da
P Imaging S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F T, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F T in Roma, largo Messico 7;



contro

Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Medilife S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Carafa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

- della nota del 5 aprile 2024, del Dottor De Santis dell'ufficio procedure d'acquisto, che ha manifestato la volontà della Asl Roma 2 di non procedere alla aggiudicazione definitiva dell'appalto in quanto avrebbe già aggiudicato l'appalto (all.1);

- in via derivata della deliberazione n. 146/2024 (all.2), nella parte in cui ha ritenuto congrua l'offerta delle due società, e della determinazione dirigenziale n. 855/2024, del 20 marzo 2024, con cui la Asl Roma 2 ha integrato le motivazioni della Deliberazione 146/2024 in merito all'esclusione della ricorrente P, confermandone l'esclusione (all.3).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 2 e di Medilife S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2024 la dott.ssa F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di causa.

Con Deliberazione a contrarre n.653/2023, l’ASL Roma 2 ha indetto una procedura aperta e telematica volta all’affidamento, in regime di outsourcing, del servizio per la produzione e la gestione di tutti gli stampati della Azienda, nonché per la fornitura, il montaggio e la manutenzione della segnaletica aziendale per la durata di 24 mesi. L’importo biennale a base di gara è stato stabilito in euro 1.050.000,00; il criterio di aggiudicazione prescelto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Sono pervenute le seguenti offerte: euro 655.200,00 presentata dalla Società P Imaging S.r.l.; euro 768.000,00 (Logatek Service Srl); euro 769.752,00 (Pubblidea Srl); euro 829. 500,00 (RTI Rubbettino Srl – SATIP Srl); euro 835.200,00 presentata dalla Medilife Spa (odierna controinteressata).

La ASL RM 2 ha attivato il sub procedimento di verifica dell’anomalia per verificare l’affidabilità delle stesse, atteso che tutte si trovavano al di sotto della base di gara (art. 97 D.lgs. 50/2016).

Quindi, con Deliberazione n. 146/2024 del 26 gennaio 2024, il Direttore Generale dell'ASL RM2 ha concluso negativamente il subprocedimento di anomalia avviato nei confronti di P Imaging Srl, prima classificata ai fini dell'affidamento del servizio in esame, aggiudicandolo alla ditta Medilife Spa.

Con ricorso notificato in data 20 febbraio 2024, recante il numero di r.g. 1829/2024, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti della predetta deliberazione con cui il Direttore Generale dell'ASL RM2 ha concluso negativamente il subprocedimento di anomalia avviato nei confronti di P Imaging Srl.

Successivamente, la Asl Roma 2 ha adottato il provvedimento n. 855/2024 del 20 marzo 2024, con il quale ha determinato “ di prendere atto, ad integrazione delle motivazioni a supporto della deliberazione n. 146/2024, dell’Ordinanza in data 12/03/2024 la Sez. III Quater del T.A.R. del Lazio ha pronunciato l’Ordinanza n. 01022/2024 Reg. Prov. Cau. n. 01829/2024 Reg.Ric., pubblicata dalla Sez. III Quater del T.A.R. del Lazio, Roma, che ha respinto l’istanza di misure cautelari avanzata

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