TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-05-21, n. 201901027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-05-21, n. 201901027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201901027
Data del deposito : 21 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2019

N. 01027/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01634/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Arnaldo Celia, in Catanzaro, alla via Fratelli Plutino, n. 25;

contro

Ministero Difesa, in persona del Ministro in carica, Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G.Da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

- del provvedimento della Commissione Medica Militare Interforze di II istanza di Roma, espressa nel verbale n. J11601202 del 12 settembre 2016, con il quale l’istante è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri e idoneo al transito nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. F T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Nel 2014, dopo essere stato sottoposto a giudizio sanitario, l’Arma dei Carabinieri ha giudicato -OMISSIS-non idoneo al servizio ma idoneo invece a essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, essendo affetto da patologia invalidante e di natura permanente.

Tale verbale è stato impugnato dall’interessato presso questo Tribunale Amministrativo Regionale, il quale, con sentenza del 24 luglio 2015, n. 1372, lo ha annullato per vizi procedurali, dovendosi completare il procedimento amministrativo con la visita del soggetto presso la Commissione Militare di II istanza di Roma.

In seguito, è stato introdotto anche giudizio di ottemperanza della predetta sentenza, data l’inerzia dell’amministrazione;
a tal punto, la Commissione di II istanza ha convocato -OMISSIS-per l’espletamento delle relative visite e si è poi pronunciata con il provvedimento in questa sede impugnato.

Infatti, la commissione ha diagnosticato “-OMISSIS-” , riconfermando la sua inidoneità al servizio, con possibilità di reimpiego nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa

2. – Il ricorrente, nel domandare a questo Tribunale l’annullamento del provvedimento, ha articolato il seguente motivo di diritto: “Nullità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento della funzione, violazione dell’art. 3 e 7 della 241/90 e successive modifiche, per difetto di motivazione e motivazione abnorme e contraddittoria”.

Egli sostiene che il provvedimento adottato dalla Commissione di II istanza si ponga in contraddizione con il precedente giudizio effettuato dalla Commissione medica ospedaliera di Messina, così integrando il vizio dell’eccesso di potere nell’atto impugnato.

Inoltre, il militare sostiene che il provvedimento impugnato sia privo di un giudizio scientifico e che le valutazioni in esso contenute siano fuorvianti e contraddittorie rispetto alla storia clinica dello stesso militare, alle consulenze tecniche e agli esiti dei test somministrati.

3. – Si è costituito il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto dell’avverso ricorso e sostenendo l’infondatezza delle censure mosse dal ricorrente.

4. – All’udienza pubblica dell’8 maggio 2019, infine, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. – Le censure avanzate dal ricorrente sono infondate.

In premessa, si osserva che il giudizio e gli accertamenti svolti dalla Commissione medica ospedaliera e dalla Commissione di II istanza sono ritenuti dalla prevalente giurisprudenza espressione dell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta ai predetti organi. Difatti, tali organi effettuano le valutazioni mediche sulla base di cognizioni della scienza medica e specialistica, sulle quali il giudice amministrativo non può esercitare un sindacato di merito, se non solo nei casi di palesi ed evidenti vizi macroscopici ravvisati nella motivazione del provvedimento e limitatamente ai profili di irragionevolezza e illogicità.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, riferendosi alle valutazioni dei suddetti organi, ha statuito che “tale giudizio è sindacabile nei soli e stretti limiti in cui esso manifesti assoluta carenza della motivazione, o contrasto con acquisizioni medico-scientifiche, o mancanza di considerazione di circostanze di fatto effettivamente idonee a incidere sulla valutazione conclusiva (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 maggio 2011 n. 2959) in quanto tale non sindacabile nel merito e censurabile per eccesso di potere soltanto in caso di assenza per motivazione, manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti o mancata considerazione della sussistenza di circostanze di fatto tali da incidere sulla valutazione conclusiva” (cfr. Cons. St., sez. IV, 20 novembre 2017, n. 5357).

Il sindacato del giudice, pertanto, deve arrestarsi qualora non si riscontrino profili di illogicità o arbitrarietà nell’operato dell’amministrazione, non essendo ammesso che il giudice sostituisca le valutazioni tecniche non irragionevoli espresse dalla stessa.

6. – Nel caso di specie, la Commissione Medica di II istanza ha ritenuto il ricorrente non idoneo al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri in modo assoluto, a causa di alcuni -OMISSIS-, ritenendolo, invece, idoneo al transito nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza.

A parere del Collegio, detto giudizio non è illogico o irragionevole, atteso che non risultano contrasti con il precedente giudizio svolto dalla CMO di Messina, che aveva addirittura riscontrato una patologia -OMISSIS-, e risultando, invece, ad esso sostanzialmente conformi.

Inoltre, non si ravvisa alcun contrasto con i risultati ottenuti dalla somministrazione dei test, in quanto nella valutazione effettuata dalla -OMISSIS- del Policlinico Militare del Celio che ha sottoposto il ricorrente al test di -OMISSIS- il 9 settembre 2016, si è evidenziato un “-OMISSIS-(…) -OMISSIS-” e in conclusione ha ravvisato un “-OMISSIS-”.

Pertanto, la conclusione a cui perviene la Commissione di II istanza, circa la non compatibilità -OMISSIS-del ricorrente con il prestare servizio nell’Arma dei Carabinieri, risulta congrua alla luce delle suesposte considerazioni.

Per tali motivi, il ricorso deve essere rigettato.

7. – Il collegio ritiene che sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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