TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-05-21, n. 201901027

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2019-05-21, n. 201901027
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201901027
Data del deposito : 21 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2019

N. 01027/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01634/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Coppola, con domicilio eletto presso lo Studio dell’avvocato Arnaldo Celia, in Catanzaro, alla via Fratelli Plutino, n. 25;



contro

Ministero Difesa, in persona del Ministro in carica, Comando Generale Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G.Da Fiore, n. 34;



per l'annullamento

- del provvedimento della Commissione Medica Militare Interforze di II istanza di Roma, espressa nel verbale n. J11601202 del 12 settembre 2016, con il quale l’istante è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio militare incondizionato nell’Arma dei Carabinieri e idoneo al transito nei ruoli civili dell’amministrazione di appartenenza o di altre pubbliche amministrazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero Difesa e del Comando Generale Arma dei Carabinieri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2019 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. – Nel 2014, dopo essere stato sottoposto a giudizio sanitario, l’Arma dei Carabinieri ha giudicato -OMISSIS-non idoneo al servizio ma idoneo invece a essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, essendo affetto da patologia invalidante e di natura permanente.

Tale verbale è stato impugnato dall’interessato presso questo Tribunale Amministrativo Regionale, il quale, con sentenza del 24 luglio 2015, n. 1372, lo ha annullato per vizi procedurali, dovendosi completare il procedimento amministrativo con la visita del soggetto presso la Commissione Militare di II istanza di Roma.

In seguito, è stato introdotto anche giudizio di ottemperanza della predetta sentenza, data l’inerzia dell’amministrazione; a tal

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