TAR Lecce, sez. III, ordinanza_cautelare 2024-10-17, n. 202400661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, ordinanza_cautelare 2024-10-17, n. 202400661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400661
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 01172/2024 REG.RIC.

N. 00661/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01172/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1172 del 2024, proposto da

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L A, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Imbriani, 30;

contro

Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia e concessione della tutela cautelare:

della determina n. -OMISSIS- del 25/6/2024 con cui il Comune di -OMISSIS- ha disposto, in via di autotutela ex art. 19 comma 4 e 21 nonies Legge n. 241/1990, in relazione alla S.C.I.A. comunicata il 7/12/2021 inerente la riattivazione del pubblico esercizio, il divieto immediato di prosecuzione dell’attività della Pizzeria sita in -OMISSIS- di nuovo gestita dalla Società ricorrente (a seguito della risoluzione consensuale del contratto di affitto del ramo di azienda) preannunciando anche l’applicazione di sanzione amministrativa;

della nota prot. n. 86824 del 6/7/2024 con la quale la Prefettura di Lecce ha riscontrato l’istanza presentata il 27/6/2024 dalla Società interessata, anche ai sensi dell’art. 91 comma 5 del D. Lgs. n. 159/2011, recante notizia dell’avvenuta ripresa dell’attività commerciale de qua, significando che il procedimento di riesame della predetta Informazione Interdittiva Atimafia è in fase di approfondimento istruttorio con esito che sarà tempestivamente comunicato all’istante e precisando che il decorso del termine annuale non comporta ex se la perdita di efficacia del provvedimento di prevenzione antimafia, ma implica solo il riesame della vicenda ai fini dell’aggiornamento della prognosi originaria che in assenza di elementi di novità riguardanti i fatti posti a fondamento della misura di prevenzione antimafia non può che determinare l’ultrattività della medesima;

di ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale;

nonché per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla Prefettura di Lecce sulla predetta istanza/diffida del 27/6/2024 e dell’obbligo di provvedere entro 30 giorni e la condanna in tal senso della P.A..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce e del Comune di -OMISSIS-;

Vista la domanda cautelare presentata, in via incidentale, dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 16 Ottobre 2024 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori Avv. L. Acora per la parte ricorrente, Avv. E P, in sostituzione dell'Avv. M. A. G, per il Comune di -OMISSIS-, Avvocato dello Stato S. Libertini per l'Amministrazione statale resistente.

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, tutte le domande proposte dalla Società ricorrente (che sostanzialmente - di fatto - ha carattere di impresa familiare) appaiono manifestamente infondate (comprese le sollevate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 86 comma 2 del Decreto Legislativo n. 159/2011 come interpretato dal diritto vivente), alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale consolidato in “subiecta materia”, che ha (condivisibilmente) chiarito, da un lato, che il decorso del termine annuale previsto dall’art. 86 comma 2 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm. non comporta - ex se - la perdita di efficacia del provvedimento di Informazione Interdittiva Atimafia, ma implica solo il (doveroso) riesame della vicenda - su istanza di parte ai sensi dell’art. 91 comma 5 del menzionato Decreto Legislativo n. 159/2011 - ai fini del riesame e dell’eventuale aggiornamento della prognosi originaria;
e, dall’altro, che, a seguito dell’Informazione Interdittiva Atimafia n. 0122479 del 5/11/2019 emanata dalla competente Prefettura di Lecce, il Comune di -OMISSIS- era rigorosamente tenuto/obbligato (senza alcun limite temporale e procedimentale), nella specie anche ai sensi dell’art. 21-nonies comma 2-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm., ad adottare il provvedimento vincolato di inibizione dell’attività commerciale oggetto della S.C.I.A. presentata dall’impresa destinataria della misura di prevenzione antimafia (ex multis: Consiglio di Stato, III^ Sezione 2/9/2019 n. 6057). Inoltre, nemmeno le domande inerenti il silenzio rifiuto sembrano, allo stato, condivisibili, pur essendo decorso al momento della proposizione del ricorso (23/9/2024) il termine di 45 giorni previsto dall’art. 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011, in quanto la Prefettura di Lecce con l’esibita nota prot. n. 126410 del 4/10/2024 ha comunicato alla Società ricorrente il “preavviso di rigetto” in relazione all’istanza di riesame dell’Interdittiva Atimafia n. 0122479 del 5/11/2019 che, ai sensi dell’art. 92 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 159/2011 e ss.mm. “sospende, con decorrenza dalla relativa data di invio, il termine di cui all’articolo 92, comma 2”, con l’ulteriore precisazione che “La procedura del contraddittorio si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione”.

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