TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-11-28, n. 201601324

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2016-11-28, n. 201601324
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201601324
Data del deposito : 28 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2016

N. 01324/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00164/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 164 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S G C.F. GRSSFN45T05D612X, J S C.F. SNLJCP69H18D612N e L V D C.F. DMNLVL68B14I158G, con domicilio eletto presso Nicola De Feudis, in Bari, via Vassallo, n. 4;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso al quale è domiciliato, in Bari, via Melo, n. 97;

Ministero della Difesa - Direzione Generale Pensioni Militari, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 3137/N del 14.10.2009 del Ministero della Difesa, Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della leva, III Reparto - 8° Divisione, comunicato al ricorrente in data 23.11.2009, con cui è stata respinta l’istanza finalizzata ad ottenere la concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio (doc. 1);

- del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 44759/2008 resa nell’adunanza n. 353 del 23.7.2009, allegato al suddetto decreto (allegato al doc. 1);

- del verbale n. 00116 del 9.02.2004 della Commissione Medico Ospedaliera di Bari, richiamato nelle premesse del decreto (non conosciuto dal ricorrente);

- di ogni altro atto, provvedimento o parere comunque presupposto, connesso o conseguente, anche se non conosciuto;

nonché per il riconoscimento

della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta dal ricorrente e dell’equo indennizzo richiesto;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2016 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori avv. Centrone, su delega orale dell'avv. Luigi V. Danone e avv. dello Stato Isabella Piracci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, maresciallo dell’Aeronautica militare dal 1987, in qualità di tecnico di armamento di aeromobili, riferisce di aver operato, durante il servizio, in ambiente esterno soggetto a condizioni climatiche di ogni genere e al rumore, forte e continuo, delle operazioni di atterraggio e decollo dei velivoli militari.

Nel marzo del 1997 il Collegio medico-legale dell’Istituto medico-legale dell’Aeronautica militare di Napoli riconosceva la dipendenza da causa di servizio dell’ otite secretiva contratta dal ricorrente a carico dell’orecchio sinistro.

Nel 2002 il ricorrente presentava istanza di riconoscimento della causa di servizio e domanda di liquidazione dell’equo indennizzo per l’ otite media purulenta nel frattempo insorta a carico dell’orecchio destro.

L’istanza è stata respinta sul parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio (CVCS) che riconosceva non sussistente il nesso di causalità fra la patologia accertata e le mansioni svolte dal ricorrente avendo ricondotto l’infermità ad un processo infiammatorio dovuto a comuni germi patogeni, come tale non ricollegabile, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, agli eventi del servizio prestato in ambienti chiusi e pertanto non caratterizzato da esposizione continuativa e duratura a gravi fattori perfrigeranti .

Con cinque articolati motivi di ricorso il ricorrente lamenta:

1) l’intrinseca contraddittorietà del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio nella parte in cui afferma che la patologia non sarebbe ricollegabile al servizio di tecnico preposto all’armamento dei velivoli, prestato in ambienti chiusi e, pertanto, non caratterizzato da esposizione continuativa e duratura a gravi fattori perfrigeranti, benché, al contrario, le operazioni di equipaggiamento delle armi in dotazione ai veicoli militari si svolgano prevalentemente all’aperto, sovente con i velivoli in moto, in procinto di decollare, o nell’immediatezza dell’atterraggio;

2) ulteriori profili di contraddittorietà del giudizio espresso da CVCS, considerato che il Collegio medico-legale, con verbale del 17.3.1997, aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’ otite secretiva contratta dal ricorrente a carico dell’orecchio sinistro;

3) l’erroneità del giudizio medico-legale espresso dal CVCS alla luce delle conclusioni della perizia di parte allegata al ricorso che riconosce invece la dipendenza dell’infermità da causa di servizio;

4) la violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990 per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;

5) l’illegittimità del diniego nella parte in cui richiama il verbale della Commissione medico-ospedaliera di Bari n. 116/2004, che ha giudicato l’infermità pregressa otite media purulenta destra non ascrivibile ad alcuna delle categorie comprese nelle tabelle A e B allegate alla l. 648/1950, considerato che il d.P.R. 461/2001 riconosce l’equo indennizzo anche per patologie non tabellate, ma equivalenti a quelle descritte nelle predette tabelle, e che la CMO avrebbe, in effetti, omesso la verifica dell’equivalenza della patologia sofferta da ricorrente.

Con ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugna la delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio del 16.3.1010 n. 2, che, su richiesta di riesame del Ministero delle difesa, ha confermato il precedente parere negativo, e il verbale n. 116 del 9.4.2004 della Commissione medico-ospedaliera, depositati il 3.2.2016 dalla difesa erariale, prospettando le seguenti autonome censure per violazione di legge, difetto di istruttoria, contraddittorietà e travisamento dei fatti, anche avverso gli atti già impugnati con il ricorso principale:

6) difetto assoluto di motivazione, perché il riesame si sarebbe limitato ad affermare che nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali da far modificare il precedente giudizio espresso ;

7) il riesame non corrisponderebbe alla circostanziata richiesta del Ministero della difesa;

8) il Comitato di verifica non avrebbe considerato che, per la stessa patologia manifestatasi a carico dell’orecchio sinistro, il ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio con verbale del Collegio medico-legale del 17.3.1997;

9) e 10) si tratta di argomenti che riproducono sostanzialmente le censure del motivo n. 5).

All’udienza del 20.9.2016 sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il parere del CVCS infatti muove da presupposto che l’infermità per cui è causa non è ricollegabile, neppure sotto il profilo concausale ed efficiente, agli eventi del servizio prestato in ambienti chiusi e pertanto non caratterizzato da esposizione continuativa e duratura a gravi fattori perfrigeranti , benché il ricorrente riferisca di aver svolto le mansioni di tecnico di armamento di aeromobili prevalentemente in ambienti esterni.

Tale circostanza, non contestata dalla parte resistente, trova riscontro nella richiesta di riesame del 22.2.2010 prot. 39419 (all. 6 nota di deposito della resistente del 3.2.2016) del Ministero convenuto cosi motivata: dall’esame dei rapporti informativi relativi alla sopracitata infermità e del ricorso giurisdizionale sembrerebbero sussistere gli eventi relativi al servizio in grado di fungere da causa o concausa efficiente e determinante il verificarsi della menzionata patologia .

Il riesame si è concluso con la conferma del parere negativo sul presupposto che nelle osservazioni presentate dall’interessato non si rilevano elementi di valutazione tali dal far modificare il precedente giudizio espresso .

Si tratta di una motivazione solo apparente perché si limita a dare un generico riscontro alle sole osservazioni presentate dal ricorrente, mentre la richiesta di riesame era rivolta alla rivalutazione dei rapporti informativi e gli eventi relativi al servizio prestato dal ricorrente.

E infatti, sia il primo parere, sia la richiesta di riesame individuano negli eventi relativi al servizio – ossia in una circostanza di fatto - il presupposto determinante per esprimere il giudizio tecnico discrezionale di dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Ne consegue che, avendo il Ministero prospettato la sussistenza di eventi avversi relativi al servizio, diversi da quelli posti a fondamento del primo parere, è su tale presupposto oggettivo che il CVCS avrebbe dovuto pronunciarsi, non solo sulle osservazioni dell’interessato, presumibilmente tratte dal ricorso giurisdizionale indicato dal Ministero come rilevante ai fini del riesame, non essendo menzionato nell’epigrafe del provvedimento alcun atto partecipativo del ricorrente.

Ebbene anche sotto quest’ultimo profilo il vizio di motivazione appare evidente poiché la conferma del parere negativo si limita a ritenere inconferenti le osservazioni del ricorrente, sebbene il ricorso giurisdizionale richiami ampiamente le opposte conclusioni cui sono pervenuti sia il Collegio medico-legale, con il parere del 17.3.1997 sulla stessa patologia occorsa all’orecchio sinistro, sia la sintetica, eppure esplicita, perizia medico-legale allegata al ricorso che valorizza l’esposizione del ricorrente ad ogni genere di condizioni climatiche e al rumore in ambiente esterno.

Pertanto il ricorso va accolto con annullamento degli atti impugnati.

Non può accogliersi invece la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio e di riconoscimento dell’equo indennizzo perché implica un giudizio tecnico – discrezionale riservato all’Amministrazione.

Pertanto l’Amministrazione dovrà pronunciarsi sull’istanza prodotta da parte ricorrente, chiedendo previamente un nuovo parere al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, ai sensi dell’art. 14 D.P.R. 461/2001, il quale dovrà valutare tutti i presupposti di fatto rilevanti per la decisione, ivi compresi quelli esposti da parte ricorrente nell’istanza presentata per la concessione dell’equo indennizzo per causa di servizio e quelli indicati nella richiesta di riesame del 22.2.2010 prot. 39419 del Ministero della difesa;
in particolare avuto riguardo alle opposte conclusioni cui è pervenuto il Collegio medico-legale, con il parere del 17.3.1997 sulla stessa patologia occorsa all’orecchio sinistro.

Spese secondo soccombenza.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi