TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-05-29, n. 202301290
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2023
N. 01290/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02153/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2153 dell’anno 2018 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. C A, con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n.28;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami di Avvocato presso la Corte di Appello di Milano e di Roma in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati ope legis presso gli Uffici in Milano, Via Freguglia n.2;
per l'annullamento previa sospensione
del verbale del 23 febbraio 2018 della I^ Sottocommissione Esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Roma nella parte in cui viene deliberata la non ammissione del ricorrente alla prova orale, del verbale n.1 del 7 dicembre 2017 recante individuazione dei criteri di valutazione, nonché degli atti presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione con successivo deposito di documentazione e memoria dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1481 del 2018 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso depositata da parte ricorrente il 19 aprile 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta all’udienza pubblica straordinaria del 24 maggio 2023 celebrata nelle forme di cui all’art.17 del D.L. 9 giugno 2021, n.80 convertito in Legge 6 agosto 2021, n.113 ed al Decreto Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, la relazione del dott. G N, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame parte ricorrente espone di aver sostenuto gli esami per l’abilitazione