TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-03-28, n. 202200246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-03-28, n. 202200246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200246
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2022

N. 00246/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2020, proposto da
A C, G R G e L P, rappresentati e difesi dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

per l'accertamento del diritto

ai benefici economici di cui all'art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i signori A C, G R G e L P, tutti ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, congedati a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre trentacinque anni di servizio utile contributivo, agiscono contro l’I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’accertamento del diritto ai benefici economici di cui all'art. 6- bis del D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio (T.F.S.) mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata.

Espongono: - di aver appreso, soltanto dopo la liquidazione del T.F.S., che l’INPS, nel conteggio della relativa base di calcolo, aveva escluso la maggiorazione dei sei scatti stipendiali ex art. 4 del D.L.vo n. 165/1997, attribuibili anche al personale delle forze di polizia cessato a domanda, come previsto dall’art. 6- bis del D.L. n. 387/1987;
- di aver presentato istanza volta al riconoscimento del beneficio;
- che l’I.N.P.S. rigettava la domanda, con la motivazione che il prospetto dei dati per la liquidazione della buonuscita inviato dall’amministrazione di appartenenza non indicava tali emolumenti, e che la maggiorazione della base di calcolo della buonuscita spetterebbe al solo personale cessato per età, o perché divenuto permanentemente inabile al servizio, o perché deceduto.

A sostegno del gravame hanno dedotto un unico motivo di ricorso, così rubricato: Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 come modificato dall’art. 21 Legge 232/1990. Eccesso di potere. Illogicità manifesta. Disparità di trattamento. Ingiustizia manifesta. Arbitrarietà. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. Violazione e/o falsa applicazione articolo 3 legge 241/1990.

Lamentano che l’ambito di applicazione del beneficio in esame, seppur normativamente contemplato anche per il personale congedato a domanda, sarebbe stato ristretto - contra legem - a favore del solo personale cessato dal servizio per limiti di età e/o a causa di riforma o di morte (citano a conforto Cons. di St., III, 22.2.2019, n. 1231).

Si sono costituiti in giudizio l’INPS ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze (quest’ultimo preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, con conseguente domanda di estromissione dal giudizio), controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’11 marzo 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Preliminarmente, in accoglimento dell’eccezione proposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, deve disporsene l’estromissione dal giudizio, in quanto, ai sensi dell’art. 25 D.P.R. 29.12.1973, n. 1032, il soggetto obbligato a liquidare e corrispondere l’indennità di buonuscita – e dunque, legittimato passivo rispetto alla relativa domanda giudiziale - è unicamente l’ente previdenziale (cfr., in tal senso, Cons. di St., III, 22.2.2019, n. 1231).

Ciò posto, nel merito il ricorso è infondato.

I ricorrenti invocano l’applicazione dello speciale beneficio di cui all’art. 6- bis commi 1 e 2 del D.L. 21.9.1987, n. 387, a mente del quale “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.

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