TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-03-05, n. 201800166
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Pubblicato il 05/03/2018
N. 00166/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00719/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 719 del 1997, proposto da:
Cassese Fiorangela, rappresentata e difesa dall'avvocato P S, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Cadorna, 1;
contro
Azienda Sanitaria N.3 di Fano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato F C B, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alberto Cerioni, in Ancona, corso Garibaldi, 136;
per l'annullamento
previa sospensione
della deliberazione del Commissario Straordinario dell’USL n. 3 n. 177 del 19 marzo 1997, avente ad oggetto “ Concorso pubblico n. 3 posti di assistente-tecnico programmatori. Ammissione candidati. Provvedimenti ”, nella parte in cui la ricorrente viene esclusa dalla selezione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria n. 3 di Fano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, all’epoca dei fatti dipendente dell’USL n. 3 di Fano e inquadrata nella qualifica di operatore tecnico C.E.D., impugna il provvedimento con cui il Commissario Straordinario della stessa USL n. 3 l’ha esclusa dalla selezione per la copertura di 3 posti assistente tecnico programmatore (6° livello di cui al c.c.n.l. 1° settembre 1995). L’esclusione si fonda sul fatto che la sig.ra Cassese, avendo a suo tempo conseguito il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, rilasciato da una scuola magistrale, non sarebbe in possesso del titolo di studio minimo di accesso previsto dal bando (diploma di istruzione secondaria di secondo grado).
2. La ricorrente contesta il provvedimento di esclusione per i seguenti motivi:
- arbitrarietà dell’azione amministrativa, eccesso di potere, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria
3. Si è costituita l’amministrazione intimata, formulando un’eccezione preliminare di inammissibilità e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso nel merito.
Con ordinanza n. 333/1997 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, essendosi già svolte le prove concorsuali.
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 21 febbraio 2018.