TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2009-10-28, n. 200902658

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2009-10-28, n. 200902658
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200902658
Data del deposito : 28 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01869/2009 REG.RIC.

N. 02658/2009 REG.SEN.

N. 01869/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 1869 del 2009, proposto da:
E V, rappresentato e difeso dall'’Avv. E R, con domicilio eletto in Venezia, a’ sensi e per gli effetti dell’art. 35, secondo comma, del T.U. approvato con R.D. 26 giugno 1924 n. 1054, presso la Segreteria della Sezione;



contro

Comune di Fossò (Ve), in persona del Sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. A S, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, Calle del Sale, 33;



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Comunale n. 77 dd. 16.6.2009 ad oggetto: delibera di Giunta Comunale n. 53 dd. 26.5.2009 - revoca; nonchè di ogni altro atto presupposto e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Fossò;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/10/2009 il dott. Fulvio Rocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto qui appresso specificato.

1.1.Il ricorrente, Sig. E V, espone di aver sottoscritto con il Comune di Fossò, in data 3 giugno 2009, la convenzione Rep. N. 185 di pari data e avente per oggetto l’occupazione temporanea di un’area di proprietà della medesima Amministrazione Comunale, ivi ubicata in Via Paolo Borsellino e corrispondente al Foglio n. 5, mappale n. 6654 del medesimo Comune censuario da destinare a passaggio per l’accesso a un mappale finitimo, corrispondente a sua volta al mappale n. 6733 sub 2 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente).

Nella convenzione medesima si specifica che l’Amministrazione Comunale concede al V un comodato d’uso dell’area (cfr. ivi, art. 2), la quale sarà consegnata al V medesimo l’8 giugno 2009 (cfr. ibidem, art. 3), nel mentre il concessionario “si impegna a concedere al Comune di Fossò l’utilizzo di una porzione del mappale 567 da destinarsi ad uso parcheggio pubblico della superficie di mq. 136,00” (cfr. ibidem, art. 4) e “a realizzare l’area a parcheggio summenzionata secondo le modalità costruttive indicate nel disciplinare descrittivo delle opere e nel computo metrico estimativo alleati alla presente convenzione. Il costo complessivo per le opere, I.V.A. esclusa, è pari ad € 4.168,00.-, ovvero al valore della concessione, € 463,00.- annuali, per i 9 anni di durata della stessa (cfr. ibidem, art. 5).

Sempre nella stessa convenzione si legge che il rapporto avrà la durata di 9 anni con decorrenza 8 giugno 2009, con possibilità di rinnovo a discrezione dell’Amministrazione Comunale su richiesta del concessionario da avanzarsi almeno 6 mesi prima della scadenza, che “in caso di mancato rinnovo, il concessionario si impegna a lasciare libera l’area senza avanzare alcuna pretesa di riconoscimento e/o rimborso nei confronti dell’Amministrazione concedente”, che “sarà obbligo della concessionaria manutentare costantemente l’area concessa e restituirla alla scadenza in perfetto stato d’uso”, e che “l’utilizzo dell’area non può essere ceduto a terzi da parte della concessionaria senza il consenso scritto da parte dell’Amministrazione Comunale” (cfr. ibidem, art.6 e ss.).

Va anche evidenziato che “con la sottoscrizione della … convenzione, la concessionaria si assumerà ogni responsabilità derivante dall’utilizzo dell’area sollevando l’Amministrazione da ogni onere” (cfr. ibidem, art. 8) e che “l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di vigilare sul corretto utilizzo dell’area secondo i principi della presente convenzione”, la quale, “in caso di inadempimento da parte del concessionario degli obblighi ad essa derivanti dalla presente convenzione, la stessa potrà, previa diffida, essere risolta di diritto senza l’adozione di apposito atto” (cfr. ibidem, art. 9).

Il ricorrente precisa che lo schema di tale convenzione era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 dd. 26 maggio 2009 (cfr. doc. 4 di parte ricorrente), nelle cui premesse si legge a sua volta che con la deliberazione n. 74 dd. 2 ottobre 2007, adottata dalla stessa Giunta Comunale, erano stati “fissati gli indirizzi e i criteri generali in forza dei quali la Giunta medesima (si) determina in ordine alle proposte di convenzione avanzate da i privati al Comune di Fossò ed aventi ad oggetto l’uso di aree di proprietà dell’Ente con destinazione a verde pubblico”; “che in riferimento” a ciò “è pervenuta al Comune di Fossò in data 7 maggio 2009ed acquisita al protocollo comunale al n. 6103 la richiesta da parte della ditta V Emanuele, nato a [...] l’[...] e residente a [...]is intesa ad ottenere la concessione in uso, quale servitù di passaggio, di porzione del mappale n. 6654 da utilizzare per accedere al mappale n. 503 con permuta a favore del Comune di Fossò di una porzione del mappale n. 567per mq. 136,00 da destinarsi ad uso di parcheggio pubblico;m e che si riteneva di accogliere tale istanza, “in quanto conforme ai criteri ed agli indirizzi generali di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 74 del 2007, dal

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