TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2021-07-22, n. 202104055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, ordinanza cautelare 2021-07-22, n. 202104055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202104055
Data del deposito : 22 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/07/2021

N. 04457/2021 REG.RIC.

N. 04055/2021 REG.PROV.CAU.

N. 04457/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4457 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da


S L, rappresentato e difeso dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M Colonna 27;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione del 18 febbraio 2021, n. G01678, della Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 25/2/2021, avente ad oggetto “Procedura ai sensi dell'articolo 63 comma 15-bis del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per l'assegnazione degli incarichi residui di continuità assistenziale di cui alla Determinazione n. G08096 del 8 luglio 2020 pubblicata sul BURL n. 89 supplemento n. 1 del 14 luglio 2020”;
nella parte in cui esclude il ricorrente dalla possibilità di partecipare all'avviso;

- ove esistente, e anche se non conosciuto, qualsiasi altro atto che impedisca al ricorrente di presentare domanda per l'assegnazione di incarichi convenzionali di continuità assistenziale nella Regione Lazio;

- ove esistente o nelle more pubblicata, della graduatoria, dell'elenco delle assegnazioni degli incarichi residui o di ogni altro atto che definisca o concluda la procedura di assegnazione degli incarichi convenzionali di continuità assistenziale;

- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;

previa disapplicazione e/o annullamento

- in quanto occorra e per quanto di ragione, dell'articolo 63 comma 15-bis dell'

ACN

23 marzo 2005 e s.m.i., come modificato dall'art. 8

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