TAR Firenze, sez. II, decreto decisorio 2024-09-12, n. 202400211
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Pubblicato il 12/09/2024
N. 00211/2024 REG.PROV.PRES.
N. 00395/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
D
sul ricorso numero di registro generale 395 del 2019, proposto da
B G S.r.l., D A G S.r.l., P M S.r.l., Ftelli G S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Fncesco Mazzoni, A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A L in Carrara, via Roma n. 29;
contro
Comune di Massa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fncesca Panesi, M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Domenico Iaria in Firenze, via de' Rondinelli 2;
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, c/o Avvocatura p.zza Unità 1;
nei confronti
G.M.C. - Graniti e Marmi Colorati di Luciano Grassi &C. S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 24 del 30/01/2019 avente a oggetto “Rideterminazione ‘Canone Marmo a seguito della approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 381/2018”;
- della nota del Responsabile del Procedimento avente a oggetto “Valutazione sulla quantificazione della tariffa del canone marmo”, Protocollo Interno del Comune di Massa n. 506/2019 del 04/01/2019, allegata alla Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 24 del 30/01/2019;
- nonché, per quanto occorrer possa e nei limiti di interesse delle ricorrenti, della nota del Dirigente del Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi Demografici, Turismo Cultura e Sport del Comune di Massa inviata via pec alle odierne ricorrenti e avente a oggetto “Notifica Deliberazione di Giunta Comunale 24 del 30/1/2019” – Rideterminazione Canone Marmo a seguito approvazione Deliberazione di Giunta Comunale 381/2018”;
- della sconosciuta nota di Regione Toscana prot. 5044 del 25/01/2019;
- delle altre sconosciute note di Regione Toscana inviate al Comune di Massa e richiamate nella nota del Dirigente del Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi Demografici, Turismo Cultura e Sport del Comune di Massa inviata via pec alle odierne ricorrenti e avente a oggetto “Notifica Deliberazione di Giunta Comunale 24 del 30/1/2019” – Rideterminazione Canone Marmo a seguito approvazione Deliberazione di Giunta Comunale 381/2018”;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 56 del 26/02/2018;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 104 del 30/04/2016;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 403 del 30/12/2015;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 99 del 10/04/2015;
- della sconosciuta Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Massa n. 7 del 30/01/1996;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 142 del 28/03/2002;
- della Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente, Attività Produttive, Mobilità, Sport e Turismo del Comune di Massa n. 4621 del 18/12/2015;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 381 del 28/12/2018;
- della Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Massa n. 299 del 23/10/2018;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche al momento non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 3 aprile 2019;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
Rilevato che la Segreteria della Sezione ha provveduto a comunicare alla parte ricorrente l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co. 1, cod. proc. amm., in data 8 aprile 2024, e che lo stesso è stato ricevuto dalla parte ricorrente in pari data.