TAR Potenza, sez. I, decreto presidenziale 2024-08-20, n. 202400042
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 20/08/2024
N. 00042/2024 REG.PROV.PRES.
N. 00307/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 307 del 2022, proposto da L M C, ovvero L C, rappresentato e difeso dall'avvocato C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Matera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Potito Petrone in Potenza, corso 18 Agosto 1860, 2;
nei confronti
M B F, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriana Violetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Provvedimento del Comune di Matera in data 06/05/2022, Prot. n.040796, notificato il 12.05.2022, limitatamente alla parte in cui viene ristretta l’assegnazione da mq.74 a mq. 30“… l’occupazione temporanea del suolo pubblico di MATERA – Via Bruno Buozzi nn. 176-178, per la posa di arredi (sedie e tavolini e al più ombrelloni di modeste dimensioni) conformi al Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 37 dell’08/04/2002”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Premesso che:
- con l’ordinanza collegiale n. 817 del 9/12/2022 è stata dichiarata l’interruzione del processo per decesso dell’avv. C R, unico difensore della parte ricorrente;
- con il decreto presidenziale n. 34 del 7/6/2024 è stata dichiarata l’interruzione del processo a causa della cessazione del rapporto d’impiego dell’avv. E O, unico procuratore costituito in rappresentanza del Comune di Matera;
Rilevato che dagli atti di causa risulta altresì, dalla delibera del Consiglio dell’Ordine di Matera in data 28/3/2023, la cancellazione dall’albo degli Avvocati, dell’avv. Adriana Violetto, unico difensore della parte controinteressata;
Considerato che, ai sensi dell’art. 301 c.p.c., la cancellazione dell’avvocato dall’albo, anche a domanda, produce la perdita per il difensore dello ius postulandi e determina per il giudice il dovere di rilevare l’interruzione del giudizio, a tutela del diritto di difesa della parte interessata dall’evento interruttivo (cfr. Cons. St., sez. IV, 11/3/2022, n. 1734);
Ritenuto che va pertanto dichiarata l'interruzione del processo, ai sensi dell’art. 79, co. 2, c.p.a. e degli artt. 299 e 301 c.p.c.;
Ravvisato che la comunicazione del presente decreto va effettuata alla parte controinteressata personalmente (cfr. Cass., ss. uu,, 23/1/2006, n. 1206), all’indirizzo risultante dagli atti del giudizio (in Matera al viale Ludovico Ariosto 9, ovvero in Matera alla via Bruno Buozzi 158/162, nonché all’indirizzo di posta elettronica mariabruna.festa@pec.it), onde consentire alla parte stessa di adempiere, se del caso, all’onere di nominare un nuovo difensore, ferma restando l’osservanza dei termini perentori previsti dall’art. 80 c.p.a. per l’eventuale riassunzione del processo e fatti salvi comunque gli effetti già prodotti dalle pregresse declaratorie di interruzione ai sensi dell’art. 35, co. 2, c.p.a.;