TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-10-09, n. 202001199

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2020-10-09, n. 202001199
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202001199
Data del deposito : 9 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/10/2020

N. 01199/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00341/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 341 del 2020, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C B in Firenze, corso Italia, n. 24;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

nei confronti

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Andrea Sansoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Firenze, Palazzo Vecchio, piazza Signoria;

per l'annullamento

- del provvedimento 29 gennaio 2020 -O-a firma del Questore della Provincia di Firenze, notificato il 19 febbraio 2020, con il quale si ordina al ricorrente di non accedere a determinati luoghi del Comune di Firenze ai sensi dell’art. 10 D.L. n. 14/2017, conv. L. n. 48/2017;

- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Firenze e del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 il dott. N F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente gravame il ricorrente ha domandato l’annullamento del provvedimento del 29 gennaio 2020 mediante il quale il Questore di Firenze, in ragione della reiterazione, da parte del primo, di condotte offensive del decoro di alcuni importanti luoghi urbani, nonchè lesive della libera fruizione degli stessi da parte della collettività, avendo ravvisato anche il pericolo per la sicurezza pubblica, gli ha ordinato di non accedere a determinate aree del centro cittadino di Firenze, per la durata di dodici mesi, ai sensi dell’art. 10 del D.L. n. 14/2017, convertito in L. n. 48/2017.

In particolare, l’ultimo episodio che ha dato causa all’adozione della misura di prevenzione in esame si è verificato il 4 gennaio 2020, quando l’odierno ricorrente si era arrampicato sull’albero di Natale costruito in ferro e posto per le festività natalizie nella Piazza Santa Maria Novella in Firenze, installazione realizzata dall’artista Domenico Paladino. Il personale di polizia era riuscito a farlo scendere da una altezza di circa dieci metri, anche grazie all’ausilio dei Vigili del Fuoco, attraverso l’utilizzo dell’autoscala. Per tale fatto, l’odierno ricorrente era stato deferito all’A.G. per il reato di procurato allarme ex art. 658 c.p. ed era stato sanzionato in via amministrativa ai sensi del locale Regolamento di Polizia Urbana.

A ciò si aggiungeva il fatto che nei confronti dell’odierno ricorrente era stato già emesso, dalla Questura di Firenze, in data 16 gennaio 2019, un precedente ed analogo provvedimento di divieto di accesso a determinate aree urbane (Palazzo Strozzi e le vie limitrofe) per la durata di dodici mesi, in quanto lo stesso si era reso colpevole di condotte della stessa indole.

In particolare, il 23 settembre 2018, il ricorrente, con un gesto eclatante, aveva colpito sulla testa con un quadro - fino a sfondare la tela - l’artista -O-, autrice di opere esposte in quel momento all’interno di Palazzo Strozzi, mentre quest’ultima stava attraversando il cortile del palazzo;
mentre, pochi mesi dopo, il 9 gennaio 2019, il ricorrente, dopo aver eluso il personale di sorveglianza interna, si era recato nello spazio espositivo della mostra della menzionata artista per poi denudarsi. E ancora, il 1° marzo 2019, si era arrampicato su uno dei cornicioni della Loggia dei Lanzi accedendo alla Galleria degli Uffizi e minacciando il suicidio se non avesse ottenuto un incontro con il Direttore del Museo al fine di poter proporre talune sue creazioni artistiche. Per tale fatto, era stato deferito all’A.G. per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un ufficio o servizio di pubblica necessità e procurato allarme presso l’Autorità.

Prima di tali episodi, il 13 giugno 2018, il medesimo si era arrampicato su di un’opera d’arte sita all’interno dello spazio espositivo di Palazzo Strozzi, sollecitandola pericolosamente in quanto composta di materiale in plexiglass. Soltanto dopo più di due ore dall’arrivo del personale di Polizia l’odierno ricorrente si era deciso a scendere dall’opera, costringendo, nel frattempo, l’area museale all’evacuazione con interdizione dell’accesso all’opera da parte dei turisti, e creando notevole disagio per i presenti, per coloro che avevano prenotato l’ingresso e per la direzione artistica del museo.

Inoltre, l’odierno ricorrente era stato in passato deferito all’A.G.: in un’occasione, per atti contrari alla pubblica decenza avvenuti in Piazza Duomo, per essersi denudato nella piazza (nel 2015);
nonché, in altra occasione (nel 2018), per deturpamento e imbrattamento di cose altrui, quando, postosi in piedi su di una scala collocata sul basamento in cemento, aveva spruzzato della vernice su di una scultura collocata in piazza della Signoria, destando così pericolo per la sicurezza pubblica e l’incolumità della collettività.

Dunque, in ragione del perpetrarsi di tali comportamenti, il Questore di Firenze ha emesso il provvedimento qui impugnato di divieto di accesso a specifiche aree urbane (Palazzo Strozzi, piazza degli Strozzi, via de’ Tornabuoni, via degli Strozzi, via Anselmi, via Monalda, via dei Pescioni, via della Vigna Nuova, via della Spada, piazza Signoria, Loggia dei Lanzi, piazza del Duomo, piazza Santa Maria Novella, via del Proconsolo e piazza dei Giudici).

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la: “ Violazione degli artt. 9 e 10 D.L. N. 14/2017, conv. L. n. 48/2017. Violazione dell’art. 8bis L.n. 689/1981. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti. Eccesso di potere per carenza di istruttoria ”.

Secondo il ricorrente mancherebbe nella fattispecie il presupposto della “reiterazione” delle condotte di cui all’art. 9 del D.L. n. 14/2017, necessario per l’adozione del divieto di accesso da parte del Questore, ai sensi dell’art. 10 del medesimo D.L.;
in quanto, a parte l’ultimo episodio del 4 gennaio 2010, tutti gli altri episodi enunciati nel provvedimento risalirebbero ad epoca precedente al divieto del 16 gennaio 2019 che li aveva già assunti a presupposto. Inoltre, nessuna delle predette condotte sarebbe stata di ostacolo alla piena fruibilità delle aree pubbliche specificamente individuate dal D.L. n. 14/2017;
né sussisterebbe l’ulteriore requisito della pericolosità attuale del soggetto per la sicurezza urbana, essendo egli un artista figurativo e performativo e dovendo essere visti i suoi comportamenti come manifestazione “di una forma di protesta artistica/espositiva”. Infine, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dagli ordini di allontanamento prescritti dall’art. 9 D.L. n. 14/2017.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la: “ Violazione degli artt. 9 e 10 D.L. N. 14/2017, conv. L. n. 48/2017. Violazione dell’art. 8bis L.n. 689/1981. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990.Eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti ”, in quanto il divieto di accesso contenuto nel provvedimento menzionerebbe un numero eccessivo di luoghi cittadini e sarebbe stato applicato irragionevolmente per la durata massima di dodici mesi.

Infine, con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la: “ Violazione degli artt. 41,47 e 8 CDFUE, art. 6 CEDU e 97 Cost.;
Violazione degli artt. 7 e ss. L. n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria
”, in ragione dell’omessa partecipazione procedimentale, non giustificata da motivi di effettiva urgenza.

Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e il Comune di Firenze argomentando in ordine all’infondatezza delle singole censure e chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 6 ottobre 2020, il ricorso, all’esito della discussione, è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni.

1.1. L’art. 9 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 recante “ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ” stabilisce che:

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché dall'articolo 7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 del presente articolo è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma .

3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano. ”.

Il successivo art. 10, riguardante il “divieto di accesso” applicato nella fattispecie in esame, al comma 2, stabilisce che: “ Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto. Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. ”.

1.2. Nella fattispecie, il Questore di Firenze, nell’esercizio del potere conferitogli dalla norma sopra riportata, ha innanzitutto effettuato una puntuale ricostruzione dei reiterati comportamenti tenuti negli ultimi anni dall’odierno ricorrente, i quali, al contrario di quanto sostenuto da quest’ultimo, rientrano appieno nel novero di quelli contemplati dall’art. 9 citato, trattandosi di condotte di disturbo della piena e libera fruibilità, da parte della collettività, dei monumenti, dei musei e degli spazi pubblici del centro storico di Firenze, nonché di comportamenti lesivi del decoro urbano, che non possono ritenersi giustificati sulla base delle motivazioni sia pure ideali o artistiche addotte dall’odierno ricorrente. Tali condotte infatti, oggettivamente, in più di un’occasione, hanno ostacolato l’ordinata e tranquilla prestazione dei servizi museali in favore della collettività o comunque hanno compromesso l’ordine e la sicurezza pubblica, tant’è che spesso si è reso necessario l’intervento della forza pubblica per ripristinare quest’ultime condizioni: ad esempio quando l’odierno ricorrente ha aggredito in pubblico l’artista -O-h, oppure quando si è arrampicato su delle installazioni artistiche mettendone a rischio la tenuta e la stabilità. Anzi, l’obiettivo immediato metodicamente perseguito dall’odierno ricorrente è stato proprio quello di turbare l’ordine e la sicurezza pubblica o l’ordinato svolgimento dei servizi museali attraverso continue e improvvise incursioni.

E’ dunque evidente la piena riconducibilità delle condotte in esame nell’ambito di quelle contemplate dal citato art. 9, nonché il pieno rispetto, da parte dell’azione amministrativa, delle finalità perseguite dal D.L. n. 14/2017, che sono quelle di rafforzare la sicurezza delle città, migliorarne la vivibilità, e di assicurare il decoro di determinate aree cittadine.

1.2. Quanto all’ulteriore presupposto richiesto dall’art. 10 citato per l’adozione del divieto di accesso in esame, costituito dalla reiterazione delle condotte di cui all’art. 9, si osserva che in base all’art. 8 bis della L n. 689 del 1981: “ si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria ”.

Affinchè una violazione amministrativa possa considerarsi reiterata è dunque richiesto che: il soggetto commetta la violazione entro cinque anni dalla precedente;
entrambe le violazioni siano della stessa indole;
la prima delle due – la cui commissione fa considerare reiterata la seconda – sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Tutte queste condizioni risultano soddisfatte nella fattispecie in esame: basti considerare che l’odierno ricorrente era stato già raggiunto dall’analogo divieto di accesso a specifiche aree urbane emesso dal Questore di Firenze il 16 gennaio 2019, a causa della reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2. Dunque, la reiterazione si era già verificata con la commissione delle plurime violazioni che avevano formato oggetto di quest’ultimo provvedimento, e l’episodio verificatosi il 4 gennaio 2020 non poteva che essere considerato quale ulteriore reiterazione di quelle violazioni. Inoltre, si tratta di violazioni della stessa disposizione di legge e dunque, all’evidenza, di violazioni della stessa indole.

In base al disposto letterale dell’art. 8 bis della L. n. 689/1981, la pretesa del ricorrente di considerare isolatamente la condotta del 4 gennaio 2020, per essere le altre violazioni “coperte” dal provvedimento del 16 gennaio 2019 e dunque non più rilevanti, si rivela del tutto illogica e infondata, anche alla luce dell’evidente parallelismo del meccanismo della reiterazione con quello penalistico della recidiva. Per cui, correttamente, il Questore di Firenze ha preso in considerazione il complesso delle violazioni poste in essere dal soggetto al fine di applicare l’istituto della reiterazione e di stabilire il tipo e il contenuto della misura da adottare.

1.3. Per quanto sopra detto, è anche chiaro che il divieto di accesso in questione non doveva essere preceduto dall’ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, essendo stato già applicato al medesimo soggetto un precedente divieto di accesso, peraltro divenuto definitivo in quanto non impugnato.

1.4. Per tali ragioni il primo motivo di ricorso non può meritare positivo apprezzamento.

2. In ordine al secondo motivo, relativo alla latitudine temporale e spaziale del divieto di accesso, il Collegio ritiene che il Questore abbia esercitato correttamente il proprio potere discrezionale.

Infatti, il Questore, da una parte, ha ragionevolmente applicato la durata massima della misura, avendo l’odierno ricorrente, incurante degli effetti del precedente divieto, posto in essere un nuovo comportamento che testimonia la sua ferma intenzione di porre in essere una sistematica e mirata azione di disturbo ai danni del libero e sereno godimento, da parte della collettività, dei musei, dei monumenti e delle piazze del centro storico di Firenze. Dall’altra parte, il Questore ha individuato i luoghi oggetto del divieto di accesso fra quelli (e gli altri posti nelle immediate vicinanze) prescelti dall’odierno ricorrente per inscenare le sue azioni di disturbo;
dunque, in modo del tutto proporzionato.

Ne deriva che anche tale motivo non può trovare accoglimento.

3. Infine, con riguardo al terzo motivo, si osserva che l’art. 7 della L. n. 241/1900 esclude espressamente dall’obbligo di comunicazione dell’avviso d’inizio del procedimento i casi in cui “ sussistono ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento ”. Tale ipotesi ricorre sicuramente nella fattispecie, essendovi, come indicato nel provvedimento, la necessità d’impedire che l’interessato “ possa reiterare comportamenti analoghi a quello sopra descritto ”, e ciò è comprensibile tenuto conto della imprevedibilità e della estemporaneità dei gesti finora compiuti dall’odierno ricorrente. In ogni caso, trattandosi di un provvedimento per sua natura precauzionale e preventiva, in quanto volto a prevenire ogni pericolo per la pubblica incolumità, può trovarvi comunque legittimamente applicazione la norma derogatoria suddetta.

4. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

5. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

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