TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-06-21, n. 201600637
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N. 00637/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2016, proposto
dall’associazione Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. G C, con domicilio ex art. 25, lett. a, cod. proc. amm. presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Comune di Senise, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. D G, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A;
-Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, domiciliato ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
dell’Ordinanza n. 9 del 17.2.2016 (notificata il 19.2.2016), con la quale il Sindaco di Senise, ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, ha disposto la chiusura della Scuola Materna, sita in Largo C. Donnaperna n. 7, gestita dall’associazione Sacro Cuore;
nonché per la condanna
delle Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni, derivanti dalla predetta Ordinanza Sindacale;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senise e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2016 il Cons.. Pasquale Mastrantuono e uditi l’avv. Carlo Glinni, su delega dell’avv. G C, D G e l’avv. dello Stato Domenico Mutino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Fin dal 1924, una parte dell’immobile, sito in Senise Largo C. Donnaperna n. 7 è stata adibita dall’OMNI all’attività di Scuola Materna privata.
In seguito al terremoto del 9.9.1998, con Ordinanza n. 73 del 30.11.1998 il Sindaco di Senise ingiungeva lo sgombero della parte del predetto immobile non destinata al servizio di Scuola Materna.
Con contratto dell’1.9.2009 l’OMNI concedeva i suddetti locali in comodato all’associazione Sacro Cuore, con il subentro in tutte le autorizzazioni e perciò anche nel Decreto Ministeriale di riconoscimento della Scuola Materna paritaria, e la pattuizione dell’impegno del comodante di rinunciare ai futuri finanziamenti, che dovevano essere erogati per l’immobile di Largo C. Donnaperna n. 7, e dell’obbligo della comodataria di ospitare le suore della Congregazione Piccole Ancelle, che per il passato si erano sempre occupate dell’attività di insegnamento.
Con istanza del 5.10.2009 l’associazione Sacro Cuore chiedeva al Comune di Senise ed all’AUSL di Lagonegro l’aggiornamento dell’autorizzazione sanitaria.
Con nota del 10.11.2009 il Responsabile dell’Ufficio Commercio del Comune trasmetteva all’associazione Sacro Cuore una nota del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, con la quale veniva la necessaria realizzazione di alcuni interventi di adeguamento strutturale.
L’associazione Sacro Cuore, che con Del. G.R. n. 2115 del 4.12.2009 era stata iscritta nel registro delle associazioni di volontariato ex L.R. n. 1/2000, con istanza del 19.1.2010 chiedeva la voltura in proprio favore del Decreto Ministeriale di riconoscimento della Scuola Materna paritaria, che veniva concesso soltanto il 16.7.2014.
Con istanza del 21.4.2010 l’associazione Sacro Cuore chiedeva al Comune il rilascio del certificato di agibilità per lo svolgimento dell’attività scolastica ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale con nota del 26.11.2010 evidenziava che, per ottenere l’agibilità, dovevano essere eseguiti i lavori di adeguamento, richiesti anche dall’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), subentrata all’AUSL n. 3 di Lagonegro.
Con Ordinanza n. 35 del 9.9.2013 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, tenuto conto della circostanza che “nell’anno in corso” si erano verificati “episodi di scosse telluriche”, disponeva la chiusura immediata della Scuola Materna, in quanto l’immobile di Largo C. Donnaperna n. 7 non possedeva i requisiti “per essere ritenuto sicuro dal punto di vista statico”, ribadendo che il certificato di agibilità per lo svolgimento dell’attività scolastica avrebbe potuto essere rilasciato soltanto in seguito alla realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale.
Con SCIA del 13.3.2015 l’associazione Sacro Cuore presentava un progetto di opere interne non strutturali e dopo la loro ultimazione il Direttore dei Lavori rilasciava la dichiarazione sostitutiva del certificato di agibilità.
La pratica per il servizio mensa, presentata dall’associazione Sacro Cuore, veniva dichiarata irricevibile dal Responsabile dell’Ufficio Commercio con nota del 15.7.2015, attesocchè il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con nota del 9.7.2015 aveva evidenziato che con la realizzazione delle tramezzature interne la Scuola Materna risultava conforme alle norme igienico-sanitarie, ma non sussistevano i presupposti per il rilascio del certificato di agibilità, in quanto la suddetta dichiarazione sostitutiva del Direttore dei Lavori non era “idonea a dimostrare che l’edificio” Largo C. Donnaperna n. 7 si trovava “in condizioni statiche e strutturali di assoluta sicurezza anche in virtù del fatto che sull’immobile non risulta essere stato eseguito alcun intervento di riparazione e/o ristrutturazione”.
Quest’ultimo giudizio veniva confermato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico con nota del 20.8.2015, specificando che la precedente Ordinanza n. 35 del 9.9.2013 di chiusura della Scuola Materna non poteva essere revocata, in quanto in tale immobile non erano stati realizzati “interventi strutturali tali da scongiurare pericoli per la staticità dell’intero immobile”.
Dopo il deposito, in data 4.9.2015, da parte dell’associazione Sacro Cuore di una perizia integrativa, attestante l’indipendenza strutturale della parte dell’immobile assoggettata all’Ordinanza di sgombero in seguito al sisma del 9.9.1998, da quella destinata a Scuola Materna, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con Ordinanza n. 48 del 18.9.2015 sospendeva l’efficacia dell’Ordinanza di chiusura n. 35 del 9.9.2013, ma al contempo veniva ingiunta l’esecuzione, entro 1 anno, dei lavori di riparazione della parte dell’edificio sgomberata dopo il terremoto del 9.9.1998. Ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico con nota prot. n. 956 dell’11.2.2016 precisava che la sospensione dell’efficacia dell’Ordinanza di chiusura n. 35 del 9.9.2013, disposta con la predetta Ordinanza n. 48 del 18.9.2015, si riferiva esclusivamente ai citati lavori di riparazione della parte sgomberata nel 1998 e non autorizzava lo svolgimento dell’attività scolastica.
Con Ordinanza n. 9 del 17.2.2016 (notificata il 19.2.2016) il Sindaco di Senise, ai sensi dell’art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, dopo aver richiamato la precedente Ordinanza n. 35 del 9.9.2013 e la citata nota prot. n. 956 dell’11.2.2016, di precisazione degli effetti della successiva Ordinanza n. 48 del 18.9.2015, di sospensione dell’Ordinanza di chiusura n. 35 del 9.9.2013, ha disposto la chiusura della Scuola Materna, frequentata da 28 bambini come accertato dalla Polizia Municipale in data 8.2.2016, “fino all’ottenimento delle autorizzazioni e/o certificazioni necessarie all’espletamento della relativa attività”, “per prevenire una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica”.
L’associazione Sacro Cuore con il presente ricorso, notificato esclusivamente per via telematica ai sensi dell’art. 3 bis L. n. 53/1994 il 19.4.2016 e depositato il 12.5.2016, ha impugnato la predetta Ordinanza Sindacale n. 9 del 17.2.2016, deducendo la violazione dell’art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, per l’assenza dei presupposti della contingibilità e dell’urgenza, in quanto la formale mancanza del certificato di agibilità non concretava alcun pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica, che non poteva essere fronteggiato con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva.
Si è costituito in giudizio il Comune di Senise, il quale, oltre a sostenerne l’infondatezza, ha anche eccepito l’inammissibilità del ricorso, sia perché notificato esclusivamente in forma telematica (richiamando la Sentenza della III Sezione del Consiglio di Stato n. 189 del 20.1.2016), sia perché l’associazione ricorrente non aveva impugnato la precedente Ordinanza n. 35 del 9.9.2013.
Si è pure costituito il Ministero dell’Interno, chiedendo l’estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, in quanto il Sindaco di un Comune, quando emana un’Ordinanza ex art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000, agisce quale organo dell’Ente Locale e non quale organo dell’Amministrazione Statale.
In via preliminare, va estromesso dal giudizio il Ministero dell’Interno, attesocché nei giudizi di impugnazione di Ordinanze ex art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Comune e non anche all’Amministrazione Statale, in quanto l’imputazione giuridica allo Stato degli effetti dei predetti provvedimenti del Sindaco, adottati nella qualità di Ufficiale del Governo, è di natura meramente formale, poiché anche nell’esercizio di tale qualità il Sindaco non diventa un “organo” dello Stato, ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell’Ente Locale (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. IV Sent. n. 2221 del 29.4.2014).
Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, notificato ai sensi dell’art. 3 bis L. n. 53/1994 esclusivamente in forma telematica, attesocché, ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., il Comune di Senise ha, in ogni caso, sanato l’eventuale nullità della notifica, non potendo la predetta tipologia di notificazione essere considerata inesistente, come non condivisibilmente affermato dalla III Sezione del Consiglio di Stato con la richiamata Sentenza n. 189 del 20.1.2016, in quanto è inesistente soltanto la notifica che non ha alcuna attinenza e/o collegamento con la parte destinataria e/o con il luogo dove è stata eseguita.
Invece, va accolta l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, per omessa impugnazione della precedente Ordinanza n. 35 del 9.9.2013, di chiusura della Scuola Materna di cui è causa.
Infatti, con la precedente Ordinanza n. 35 del 9.9.2013 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale aveva già disposto la chiusura immediata della Scuola Materna di Largo C. Donnaperna n. 7, in quanto non possedeva i requisiti “per essere ritenuto sicuro dal punto di vista statico” e risultava priva del certificato di agibilità, che avrebbe potuto essere rilasciato soltanto in seguito alla realizzazione di “interventi strutturali tali da scongiurare pericoli per la staticità dell’intero immobile”.
Pertanto, l’associazione ricorrente non ha alcun interesse ad impugnare l’Ordinanza ex art. 54, comma 4, D.Lg.vo n. 267/2000 n. 9 del 17.2.2016, che ha posto a base del reiterato ordine di chiusura della Scuola Materna la precedente Ordinanza n. 35 del 9.9.2013, non impugnata, che, come precisato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale con nota prot. n. 956 dell’11.2.2016, era stata sospesa con la successiva Ordinanza n. 48 del 18.9.2015, soltanto per consentire la realizzazione dei suddetti lavori di adeguamento strutturale, ma non per lo svolgimento dell’attività scolastica.
Comunque, nel merito, il ricorso risulta pure infondato, in quanto lo svolgimento dell’attività scolastica, senza la preventiva esecuzione dei citati lavori di adeguamento strutturale, costituisce una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica, cioè per l’integrità fisica degli alunni e dei docenti, come specificato dall’art. 1 del D.M. 5.8.2008, emanato in attuazione del comma 4 bis dell’art. 54 D.Lg.vo n. 267/2000.
Conseguentemente, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di interesse, per l’omessa impugnazione della precedente Ordinanza di chiusura della Scuola Materna in questione n. 35 del 9.9.2013, anche con riferimento alla domanda risarcitoria, attesocché, ai fini dell’ammissibilità del risarcimento dell’interesse legittimo, risulta necessario e vincolante il previo e/o contestuale accertamento dell’illegittimità degli atti e/o provvedimenti impugnati.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.