TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-28, n. 202305334

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-28, n. 202305334
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305334
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2023

N. 05334/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14963/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14963 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da P C, rappresentata e difesa dagli avvocati M G, D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
- Formez Pa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Gabriele Sani, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria pubblicata in data 12 ottobre 2022 sul sito http://riqualificazione.formez.it, contenente i nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del “Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 42 posti per l'accesso ai profili dirigenziali di Dirigente Amministrativo e Dirigente Tecnico” indetto da Roma Capitale con bando pubblicato sulla G.U. n.61 del 17 agosto 2020, in relazione al profilo professionale di Dirigente Tecnico - Codice concorso CUDT/RM, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché allo stato non conosciuti, tra i quali in particolare, i verbali della Commissione relativi alle prove scritte e tutta la documentazione comunque relativa a tali prove;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Colletta Patrizia il 26/1/2023:

- della Determinazione dirigenziale rep. n. GB/2408/2022 del 16 dicembre 2022 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Formez Pa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. G B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


La ricorrente ha impugnato, con il ricorso principale, l’elenco degli ammessi alla prova orale relativo al concorso pubblico indicato in epigrafe.

Ha articolato un unico motivo di ricorso (“ Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta erroneità nell’attribuzione dei punteggi ”) lamentando che, dal paragone tra la prova scritta (prima sessione) svolta dalla ricorrente e gli elaborati di altri concorrenti che hanno superato la prova stessa emergerebbe una “ disparità di trattamento nelle valutazioni dei candidati nonché l’assegnazione di punteggi incongrui in relazione alle prove dei concorrenti ” assunti a confronto.

Si è costituita in giudizio Roma Capitale (9 dicembre 2022) che, con successiva memoria, si è opposta all’accoglimento del ricorso chiedendone il rigetto.

Si è altresì costituito in giudizio Formez P.a. (16 dicembre 2022) che, con successiva memoria, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso in esame, ex art. 41, comma 2, c.p.a., per non essere stato notificato all’effettivo controinteressato, e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha gravato la graduatoria finale di merito pubblicata all’esito della procedura formulando i seguenti, ulteriori, argomenti di censura:

- “ Violazione dell’art.97 della Cost. e del principio della par condicio tra i candidati;
Eccesso di potere per arbitrarietà, disparità di trattamento, manifesta erroneità, illogicità e irragionevolezza manifesta dell’azione amministrativa;
violazione dei principi che debbono soprassedere alla valutazione dei test a risposta multipla. Sintomi di sviamento di potere
”;

- “ Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, manifesta erroneità nell’attribuzione dei punteggi ”.

A seguito di quanto disposto da questa Sezione nel corso della camera di consiglio del 21 dicembre 2022, parte ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio tramite notificazione a mezzo di pubblici proclami, depositando la relativa documentazione in data 8 febbraio 2023.

All’odierna udienza in camera di consiglio, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha avvisato le parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e la causa è stata trattenuta per la decisione.

La palese infondatezza del gravame nel merito consente di prescindere dall’esame delle eccezioni in rito sollevate da Formez P.a..

E’ utile premettere che

- l’art. 6 del bando prevedeva, con riguardo allo svolgimento della prima sessione della prova scritta, la “ somministrazione di almeno tre domande con quattro ipotesi di soluzione per ogni singola domanda, dirette ad accertare le specifiche conoscenze del profilo professionale oggetto di selezione in relazione alle materie previste dal bando stesso, nonché le specifiche capacità organizzative e competenze attitudinali. Il candidato dovrà indicare la soluzione gestionale ritenuta corretta sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, motivandola con un sintetico commento ”;

- la commissione nella seduta del 14 luglio 2022 ha definito i seguenti criteri di valutazione della prova scritta con riferimento alla prima sessione di prova ed al profilo in questione: “ per ciascuna domanda si potrà attribuire fino ad un massimo di 5 punti. La Commissione, nel premettere che sarà oggetto di valutazione solo la risposta corretta al quesito, stabilisce che, per l’attribuzione di un punteggio complessivo fino a 5 punti per ciascuna domanda somministrata i criteri di giudizio sono i seguenti: - capacità di individuare la soluzione corretta;
- capacità di analisi e sintesi;
- correttezza del quadro normativo di riferimento;
- chiarezza e adeguatezza espositiva;
- eventuali riferimenti ai principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza. La Commissione, con riferimento ai sopra indicati criteri di valutazione, individua altresì la seguente scala di giudizio:

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