TAR Brescia, sez. I, sentenza 2014-11-13, n. 201401217
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N. 01217/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00212/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 212 del 2014, proposto da:
D B, rappresentato e difeso dall'avv. Grazia Segura, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
contro
Questura di Brescia, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento n. XI/2013-Div. Antic./MP dell'8/2/2013 di allontanamento dal Comune di Sirmione del ricorrente col divieto di farvi ritorno per un periodo di 3 anni senza preventiva autorizzazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Brescia e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista la memoria dell’8 ottobre 2014, notificata il 10 ottobre 2014, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2014 il dott. Angelo De Zotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che con la memoria dell’8 ottobre 2014, notificata il 10 ottobre 2014, la parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso e ai motivi aggiunti con compensazione di spese;
- che quindi si deve decidere come in dispositivo;