TAR Roma, sez. III, sentenza 2024-04-08, n. 202406734
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Testo completo
Pubblicato il 08/04/2024
N. 06734/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13815/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13815 del 2023, proposto dalla I.Di.R.-Importazione, Distribuzione, Ricambi s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la R.F.I.-Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Alessandra Sandulli e Guglielmo Aldo Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.ssa Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II;
per l’annullamento
A) quanto al ricorso:
- della delibera della RF n. 85 del 27 luglio 2021, avente ad oggetto il “progetto esecutivo della variante “Stralcio delle uscite STI – eliminazione di due torrini – CUP J6H9400000011 – Direzione Investimenti Area Sud – Progetti Napoli e Itinerario Napoli – Bari” ;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ove necessario e per quanto di ragione, e se ritenuti lesivi della posizione giuridica della ricorrente;
- del silenzio-diniego parziale serbato dalla RF sulla richiesta di accesso agli atti del 30 novembre 2022, quanto alla mancata ostensione dell’elenco degli elaborati del progetto esecutivo, che formano parte integrante e sostanziale della citata delibera;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere l’accesso agli atti richiesti con la predetta istanza;
B) quanto al primo atto di motivi aggiunti:
- dell’atto RF n. 303 del 15 dicembre 2022, con cui è stato disposto il ritiro in autotutela del decreto di espropriazione n. 81 del 20 dicembre 2019, nonché dell’atto di precisazione e rettifica m. 16 del 13 febbraio 2020, entrambi emessi dalla RF nelle vesti di autorità espropriante;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ove necessario e per quanto di ragione, e se ritenuti lesivi della posizione giuridica della ricorrente;
C) quanto al secondo atto di motivi aggiunti:
- del decreto RF n. 157 del 5 maggio 2023, che ha disposto l’espropriazione e l’asservimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 327/2001, dei terreni di proprietà della ricorrente, ricadenti nel Comune di NU di Napoli, già catastalmente individuati al foglio 16, p.lle 191 parte (attualmente 1144/parte estesa per mq. 170), 192 (estesa per mq. 150), 193/parte (attualmente 1099/parte, estesa per mq. 160) e 194 (attualmente 1105, estesa per mq. 108);
- dell’ordinanza RF n. 197 del 15 maggio 2023, che ha disposto l’occupazione temporanea, per un periodo di anni due, salvo successiva proroga, dei terreni di proprietà IR, identificati al foglio 16, p.lla 1147 (parte), 192 (parte), 1105 (parte), 1145 (parte), 1147 (parte);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, ove necessario e per quanto di ragione, e se ritenuti lesivi della posizione giuridica della ricorrente;
Visti il ricorso, i due atti di motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e le memorie della RF-Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, la ricorrente (di seguito anche “IR”), società attiva nel settore della vendita dei ricambi nonché delle attività inerenti al movimento merci, ha impugnato la delibera della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito “RF”) n. 85 del 27 luglio 2021 (di seguito semplicemente “delibera n. 85/2021”), in una con gli atti presupposti.
Con tale delibera è stata approvata una variante al progetto definitivo per la realizzazione della tratta Napoli-Bari, concernente la variante alla linea Napoli-Cancello, che ha comportato lo stralcio delle uscite di emergenza, in corrispondenza delle quali dovevano essere realizzati due torrini esterni suscettibili di intercludere alla ricorrente l’accesso anche alle aree non oggetto di espropriazione su cui sorge un compendio aziendale.
Conseguentemente, l’opzione iniziale comportante l’interclusione di tali aree è stata accantonata in favore di una diversa opzione meno invasiva.
Quest’ultima ha determinato il mutamento del titolo di acquisizione dei fondi interessati dalla cennata modifica: per questi ultimi non è stata più prevista l’espropriazione bensì la costituzione del diritto perpetuo di servitù di attraversamento di galleria artificiale dei cespiti di proprietà di essa ricorrente.
2 - Nel gravame la ricorrente ha, fra l’altro, rappresentato: i) che nell’anno 2016 era stato approvato il progetto definitivo della predetta linea ferroviaria per interventi infrastrutturali coinvolgenti anche alcune aree di sua proprietà, siti in NU di Napoli, Via Variante Nazionale delle Puglie n. 26, foglio 16, p.lle 191, 192, 193, 194; ii) che, in particolare, su alcune aree, era stata prevista la realizzazione di due torrini esterni, che avrebbero intercluso l’accesso alla sua proprietà privata (adibita all’esercizio di un’attività commerciale) anche per la parte non oggetto di espropriazione; iii) che erano seguite l’occupazione in via d’urgenza e l’immissione nel possesso relativamente alle predette aree; iv) di aver attivato la procedura prevista dall’art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 per la determinazione dell’indennità di esproprio, quantificata in circa 5 milioni di euro; v) che detta stima era stata formulata tenendo conto del pregiudizio, derivante dalla prevista realizzazione dei torrini esterni, a tutta l’area di proprietà su cui sorgeva il compendio aziendale, destinata a rimanere interclusa; vi) di essere stata costretta a trasferire detto compendio altrove; vi) di aver intentato un contenzioso dinanzi al Tribunale di Nola per conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla delocalizzazione del complesso produttivo; vii) di essere venuta al corrente durante tale giudizio che la RF aveva definito l’ iter approvativo della variante al progetto definitivo dell’opera pubblica con la delibera n. 85/2021, di essersi attivata per conseguire la sua ostensione e di essere insorta avverso la stessa.
3 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 169, commi 1 e 2, del d.lgs n. 163/2006, ratione temporis vigente: non sussisterebbero i presupposti previsti dalla citata disposizione per l’adozione della variante impugnata;
ii) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 169 del d.lgs. n. 163/2006 ratione temporis vigente; eccesso di potere per falsità dei presupposti; sviamento: la variante sarebbe stata adottata dalla RF al solo scopo di sottrarsi all’obbligo di pagamento dell’indennizzo espropriativo quantificato dalla terna di periti ex art. 21 del d.P.R. n. 327/2001 assumendo a riferimento l’avvenuta interclusione delle aree di proprietà IR;
iii) carenza di potere e/o eccesso di potere per insussistenza della causa giuridica legittimante l’approvazione della variante al progetto definitivo approvato con l’ordinanza commissariale n. 21/2016; contraddittorietà: mancherebbe la causa giuridica legittimante l’approvazione della variante, anche considerato che la realizzazione delle uscite di emergenza, lungi dall’essere stralciata definitivamente dal progetto, sarebbe in realtà stata differita sine die, cioè rinviata ad una non meglio precisata fase successiva al completamento della progettazione della tratta Volla-NU-Stazione Napoli-Afragola Alta Velocità, a cura non già della RF ma dell’EAV quale soggetto attuatore della citata infrastruttura ferroviaria;
iv) difetto assoluto di potere e/o eccesso di potere; mancanza di causa giuridica; perplessità: la delibera avversata sarebbe illegittima anche quanto alla ritenuta necessità di disporre lo stralcio (o, meglio, il differimento sine die ) della realizzazione di opere a servizio di un diverso soggetto attuatore, cioè dell’EAV;
v) violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 327/2001; eccesso di potere per sviamento: la variante in discorso, lungi dall’essere preordinata al perseguimento della realizzazione dell’opera pubblica, sarebbe stata adottata solo allo scopo di conculcare i diritti della ricorrente che, a fronte dei pregiudizi imposti alla sua proprietà e alla sua attività commerciale, sarebbero ormai consolidati;
vi) ulteriore illegittimità della delibera della RF n. 85/2021; eccesso di potere per lesione di una situazione di vantaggio acquisita: atteso il definitivo consolidarsi in capo alla ricorrente della pretesa all’indennizzo espropriativo, per effetto della conclusione dell’ iter ablativo originato dall’approvazione del progetto definitivo di cui all’ordinanza commissariale n. 21/2016, risulterebbe illegittima l’intervenuta modifica del titolo di acquisizione delle aree interessate;
vii) sulla illegittimità, in parte qua , del silenzio diniego serbato dalla RF sull’istanza di accesso agli atti della ricorrente; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost.; eccesso di potere: è stata lamentata la mancata trasmissione degli elaborati progettuali allegati alla delibera impugnata, costituenti parti integranti della stessa.
4 – Nel frattempo la RF notificava l’atto n. 303 del 15 dicembre 2022, recante il ritiro in autotutela del decreto di espropriazione n. 81/2019 e dell’atto di precisazione e rettifica n. 16/2020, atti questi, mai notificati alla ricorrente e da