TAR Campobasso, sez. I, decreto decisorio 2011-07-08, n. 201100439

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, decreto decisorio 2011-07-08, n. 201100439
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201100439
Data del deposito : 8 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00283/2005 REG.RIC.

N. 00439/2011 REG.PROV.PRES.

N. 00283/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2005, proposto da:
P B, rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso N M Avv. in Campobasso, via Garibaldi, N.47;

contro

Ministero della Istruzione,Universita' e Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124;
Ufficio Scolastico Regionale Per il Molise;

nei confronti di

C L;
P A M, rappresentato e difeso dall'avv. S D P, con domicilio eletto presso S D P Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;

per l'annullamento

previa sospensiva,

della graduatoria del Corso-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici D.D.G. 22.11.2004, pubblicata in data 19/05/2005:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 13 luglio 2005;

Considerato che la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo ha provveduto a notificare alle parti costituite l'avviso di cui all'art. 9, secondo comma della legge 21 luglio 2000, n. 205 in data 18/08/2010, 14/08/2010;

Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, modificato dall’art. 54, comma 1, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede a cura della segreteria, dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito di ricorsi, l’invio di apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data dell’avviso medesimo;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna dichiarazione di persistenza dell’interesse alla definizione del ricorso.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi