TAR Roma, sez. II, sentenza 2014-11-24, n. 201411744
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Testo completo
N. 11744/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 209 del 2008, proposto da R P, rappresentata e difesa dall’avvocato R D C ed elettivamente domiciliata in Roma, via D. Azuni n. 9, presso lo studio del predetto avvocato;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato C S, dell’Avvocatura comunale, con il quale è domiciliato per legge in Roma, via Tempio di Giove n. 21;
nei confronti di
G M F A, non costituita in giudizio, e tutti i destinatari della notifica per pubblici proclami effettuata dalla ricorrente
per l'annullamento
delle graduatorie pubblicate in data 18 ottobre 2007, relative alla selezione, per titoli, di cui al bando del 3 marzo 2006 per il reperimento di personale a tempo determinato da impiegare in 19 graduatorie municipali per incarichi di supplenza inferiori a 5 mesi nelle scuole d’infanzia del Comune di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2014 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora R P in punto di fatto premette quanto segue: A) ella ha lavorato, con incarico annuale, negli anni 1997/1998 e 1998/1999 come insegnante nelle scuole dell’infanzia del Comune di Roma e negli anni 1999/2000 e 2000/2001 come insegnante nelle scuole dell’infanzia statali;B) il Comune di Roma con determinazione dirigenziale del 3 marzo 2006 ha indetto una selezione pubblica per il reperimento di personale a tempo determinato da impiegare in 19 graduatorie municipali per incarichi di supplenza inferiori a 5 mesi nelle scuole dell’infanzia del Comune di Roma;C) l’art. 3 bando prevede, tra i titoli di servizio valutabili, il servizio prestato nelle scuole d’infanzia del Comune di Roma o dello Stato, in qualità di docenti supplenti, attribuendo, per ogni anno scolastico (oltre 5 mesi) punti 1,00 e per ogni 20 giorni lavorativi (max 0,80), punti 0,20;C) con determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2007 le è stato attribuito un punteggio di 2,80 punti, ma con successiva determinazione dirigenziale il Comune di Roma ha modificato in peius la sua posizione in graduatoria, attribuendole un punteggio di soli 0,40 punti, sicché nelle graduatorie pubblicate in data 18 ottobre 2007 ella risulta collocata al n. 3089 della graduatoria generale e al n. 173 di quella del IX Municipio.
2. Avverso il provvedimento impugnato la ricorrente deduce le seguenti censure:
I) e ccesso di potere per violazione dell’art. 3 bando, travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta , perché ella ha diritto all’attribuzione di un punteggio pari a 2,80 punti perché nell’anno 1997/1998 ha prestato servizio per otto mesi (punti 1,00), nell’anno 1998/1999 per cinque mesi (punti 1,00), nell’anno 1999/2000 per 58 giorni (punti 0,40) e nell’anno 2000/2001 per 49 giorni (punti 0,40);
II) violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione;violazione dei principi costituzionali di buon andamento, nonché del principio di trasparenza , perché dal provvedimento impugnato non si evincono le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione capitolina ad attribuire alla ricorrente il punteggio di soli 0,40 punti in luogo del punteggio spettante di 2,80 punti;
III) eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione , perché l’Amministrazione non ha neppure risposto all’istanza della ricorrente volta a conosce le ragioni della revisione in peius del punteggio attribuitole.
2. L’amministrazione capitolina si è costituita in giudizio in data 17 gennaio 2008 e con memoria depositata in data 1° giugno 2011, in via preliminare, ha eccepito che il ricorso è stato notificato solo ad uno dei controinteressati formali;inoltre ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando che: A) il servizio reso dalla ricorrente negli anni 1997/1998 e 1998/1999 non consente l’attribuzione di alcun punteggio in quanto nell’arco temporale indicato la ricorrente ha prestato servizio unicamente in qualità di insegnante di Religione Cattolica nelle scuole d’infanzia del Comune di Roma, ossia in qualità di insegnante di una materia extracurriculare, non rientrante nella specifica previsione del bando;B) nell’anno 1999/2000 la ricorrente ha prestato servizio presso le scuole elementari e, quindi, anche tale servizio non rientra nella specifica previsione del bando che si riferisce al servizio prestato presso le scuole dell’infanzia;C) la motivazione del provvedimento impugnato può considerarsi implicita nel punteggio numerico attribuito alla ricorrente, stante la non riferibilità dei titoli di servizio dalla stessa posseduti alle categorie previste dall’art. 3 del bando.
3. La ricorrente con memorie depositate in data 3 e 14 giugno 2011 ha insistito per l’accoglimento del ricorso evidenziando quanto segue: A) nell’art. 3 del bando viene indicato, come titolo di servizio valutabile, il servizio prestato nelle scuole d’infanzia del Comune di Roma o dello Stato, senza fare alcun riferimento alla materia di insegnamento;B) ella negli anni 1997/1998 e 1998/1999, periodo durante il quale ha lavorato come insegnante di Religione Cattolica nelle scuole d’infanzia del Comune di Roma è stata considerata come una dipendente a tempo determinato di VI qualifica (oggi categoria C del CCNL comparto Enti Locali), è stata retribuita secondo le stesse voci retributive previste per il personale di ruolo e nei contratti predisposti dal Comune è stata espressamente definita “supplente” anche quando ha insegnato Religione Cattolica;C) stante quanto precede, avendo l’Amministrazione riconosciuto il suo diritto allo stesso trattamento giuridico ed economico del personale, di ruolo e non, avente pari qualifica, ella ha diritto anche al computo dei giorni/anni di servizio prestati come insegnante di religione cattolica, perché il decreto legislativo n. 297 del 1994 ha assimilato gli insegnanti di religione nell’unica qualifica degli incaricati, sicché tale insegnamento non può che essere considerato curriculare;D) non è giustificabile la decisione del Comune di distinguere i titoli di servizio a seconda della materia di insegnamento, perché il Ministero della Pubblica Istruzione ha più volte affermato - come ad esempio con il decreto ministeriale n. 85/2005 - che l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole paritarie deve essere valutato come servizio;E) in ogni caso ella ha sempre prestato servizio nelle scuole dell’infanzia e mai nella scuola elementare.
4. Questa Sezione, accogliendo l’eccezione sollevata dall’amministrazione capitolina, con l’ordinanza n. 9581 in data 6 dicembre 2011 ha disposto l’integrazione del contraddittorio, ordinando alla ricorrente di notificare il ricorso a tutti i contro interessati, autorizzando la notificazione mediante pubblici proclami.
5. La ricorrente con memoria depositata in data 3 ottobre 2014, oltre ad evidenziare che ella ha provveduto in data 2 febbraio 2012 all’integrazione del contraddittorio a mezzo notificazione mediante pubblici proclami, ha insistito per l’accoglimento del ricorso allegando copiosa giurisprudenza da cui si evince che i docenti incaricati dell’insegnamento della Religione Cattolica fanno parte della componente docente degli organi scolastici, con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti.
6. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2014 il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Innanzi tutto il Collegio ritiene che non possano essere accolte le censure incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione, anche in relazione alla mancata risposta all’istanza della ricorrente volta a conosce le ragioni della revisione in peius del punteggio attribuitole. Infatti, secondo una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2011, n. 913) anche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 241/1990, il punteggio numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione) e con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del punteggio;pertanto solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica. Ne consegue che nel caso in esame non vi è dubbio che - come del resto riconosciuto dalla ricorrente stessa nelle sue memorie - la rideterminazione del punteggio inizialmente attribuito alla ricorrente sia dipesa dal fatto che l’Amministrazione non ha riconosciuto né il punteggio relativo al servizio reso dalla ricorrente negli anni 1997/1998 e 1998/1999 in qualità di insegnante di Religione Cattolica (punti 2,00), perché l’insegnamento di materie extracurriculari come la Religione Cattolica esula dalla previsione dall’art. 3 del bando, né l’insegnamento prestato nell’anno 1999/2000 presso le scuole elementari (punti 0,40), perché la previsione dall’art. 3 del bando si riferisce esclusivamente al servizio prestato presso le scuole dell’infanzia.
2. Passando alle censure dedotte con il primo motivo, la prima questione che il ricorso in esame pone all’attenzione del Collegio consiste nella possibilità di ritenere l’insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole d’infanzia del Comune di Roma tout court equiparato all’insegnamento delle altre materie ai fini del riconoscimento dei titoli di servizio previsti dall’art. 3 del bando, che effettivamente non opera alcuna distinzione con riferimento alla materia di insegnamento a cui si riferisce il servizio prestato nelle scuole d’infanzia del Comune di Roma o dello Stato.
2. Ciò posto il Collegio osserva innanzi tutto che la questione relativa alla valutazione dello status dei professori di religione e la possibile equipollenza - in assenza di un’espressa disposizione - del servizio da loro prestato a quello degli insegnanti di materie curriculari è stata più volte affrontata dal giudice amministrativo che, seppur con riferimento a fattispecie diverse da quella in esame, ha sempre fornito una soluzione negativa in forza di considerazioni che appaiono riferibili anche alla fattispecie in esame.
3. In particolare il Giudice d’appello (Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 marzo 2012 n. 1395) con particolare riferimento all’esclusione di un docente di religione dalla sessione riservata per il conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, per servizi ritenuti non validi ai sensi dell’art. 2, punto 4, dell’Ordinanza Ministeriale n. 153 del 1999, come integrata dall’Ordinanza Ministeriale n. 33 del 2000 ha affermato quanto segue: « La questione concerne, nei termini specificati, la valutazione dello status dei professori di religione e la possibile equipollenza - in assenza di esplicita disposizione legislativa - del servizio da loro prestato a quello degli insegnanti di materie curriculari, ai fini dell’ammissione alla sessione riservata di esami di cui all’art. 2, comma 4, l. 3 maggio 1999, n. 124. Questa equipollenza non ha una base legislativa e non può essere individuata implicitamente in forza di un complesso di disposizioni eterogenee, riguardanti quei medesimi insegnanti. La o.m. n. 153 del 15 giugno 1999, n. 153 - nella parte in cui (art. 2, comma 4) espressamente esclude che l’insegnamento della religione cattolica possa contribuire alla formazione del requisito di almeno 360 giorni di docenza ai fini dell’ammissione alla sessione riservata - è conforme all’art. 2, comma 4 l. 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), sui requisiti di ammissione alle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità. La giurisprudenza rileva che lo status del docente di religione cattolica ha profili peculiari di abilitazione professionale, connessi a specifiche modalità di nomina e di accesso ai compiti didattici, senza corrispondenza nella dotazione di organico dei ruoli ordinari, con titolo per incarichi annuali e senza collegamento con altre classi di concorso: dunque è privo dei requisiti dell’art. 2, comma 4, l. n. 124 del 1999 ai fini della maturazione dell’anzianità didattica occorrente per l’ammissione alla sessione riservata di abilitazione. E considera che l’insegnamento della religione cattolica ha siffatte caratteristiche peculiari proprio per la sua base concordataria, riflessa nell’ordinamento interno ieri dall’art. 36 l. 27 maggio 1929, n. 847 (per il Concordato di cui ai Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929) e oggi dall’artt.