TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-06-06, n. 201907328

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-06-06, n. 201907328
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201907328
Data del deposito : 6 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2019

N. 07328/2019 REG.PROV.COLL.

N. 04794/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4794 del 2019, proposto da
Angela Adornetto, Valentina Affinito, Maria Margherita Alberti, Carmine Amato, Paolo Arcuri, Caterina Augello, Rosanna Balzan, Antonella Barbato, Rosario Barletta, Melania Barravecchia, Tommaso Bellanova, Stefano Bertullo, Giuliana Bifulco, Stefania Bisignano, Barbara Bonafede, Irene Bonenchi, Lucia Bortone, Luisa Buondonna, Luana Buscarino, Andrea Campagnolo, Maria Carina, Sara Michela Carozza, Tiziana Eleonora Casale, Alfonso Casalicchio, Daniela Castiglione, Innocenzo Cataura, Mariagiulia Cava, Domenico Cerrato, Rosa Cervone, Paola Cevasco, Daniela Chiappini, Alessia Cirafisi, Giuseppina Ciranda, Nicola Claveri, Letizia Coba, Salvatore Conaci, Ludovica Cosentini, Federica Cottone, Antonella Crea, Marzio Creti', Dario Cucchiara, Laura Cuccu, Maria Cumbo, Arcangelo D'Angella, Maria Carolina D'Angelo, Michele D'Angelo, Chiara Anna De Luca, Vincenzo De Martino, Rosario De Mattia, Carmela De Palma, Federica De Sio, Emiliana Del Prete, Arturo Del Villano, Alessandra Dell'Anna Peccarisi, Antonina Della Marra, Mariastella Demana, Debora Di Domenico, Pietro Di Giovanni, Tiziana Di Palma, Antonio Di Somma, Sabina Donzella, Maria Chiara Esposito, Ombretta Esposito, Claudia Falciano, Virginia Falorni, Chiara Farruggia, Giuseppe Fasulo, Lorella Ferrentino, Maria Teresa Ferretti, Nelly Ficara, Davide Giandomenico Furnari, Diana Daniela Gaccione, Paola Gallo, Rosario Galota, Francesca Maria Garozzo, Maria Pia Giacquinto, Marialuisa Giuliano, Laura Grasso, Giuseppe Grizzaffi, Matteo Gualino, Lorena Guido, Francesco Guido, Gaetano Ingala, Luigia Iodice, Paola Maria Kollar, Giuseppe La Guardia, Domenico La Guardia, Marzia La Mendola, Giulia La Quatra, Mimma La Rocca, Carmen Lentini, Marianna Lepore, Davide Licari, Isidoro Liotta, Silvana Rita Liotta, Enzo Loffreda, Caterina Maggio, Antonino Maniscalco, Lucia Marchi, Beatrice Marcone, Fortunato Marino, Maria Flavia Marotta, Mariantonietta Marzo, Assunta Masciantonio, Maria Mele, Francesca Mele, Davide Mellino, Elia Mercanti, Viviana Grazia Messinese, Federica Metrucci, Maria Carolina Miro, Gabriele Monacelli, Maria Nunzia Monaco, Maria Luisa Monaco, Donata Monetti, Giovanna Montatore, Tiziana Morello, Marco Morreale, Laura Pagni, Annunziata Palamara, Marianna Palmintieri, Rossella Palumbo, Roxana Panduroaica, Camilla Anna Patrone, Tommaso Pecchioli, Donatella Maria Pennica, Valentina Persiani, Silvio Petix, Pasquale Pinelli, Gianluca Pistara', Eleonora Carmela Polimeni, Maria Gabriella Pratico', Chiara Puglisi, Nicoletta Pumilia, Delia Raco, Lorella Rinaldi, Ombretta Rizzo, Emanuela Roman, Daniela Romero, Elena Rossi, Vanessa Rossi, Teresa Gheslania Russo, Maria Rosaria Russo Del Prete, Giusepe Santostasi, Maria Sapone, Maria Savanelli, Sandro Scarpa, Gisella Teresa Scotto Di Vettimo, Calogero Scozzari, Mariano Selva, Franca Seminerio, Francesco Sepe, Claudia Sette, Adriana Sillitti, Maurizio Sini, Vanessa Sivo, Michele Spagnulo, Giovanna Stilo, Tania Stortini, Lucia Surgo, Marilena Tallarico, Marina Terrosi, Anna Maria Todaro, Cesare Torricielli Mercatelli, Teodora Tosatti, Francesca Trotta, Michele Venturi, Alessandra Vittori, Elisabetta Volta, Santina Votano, Piero Zaffina, Giuseppe Zaza, Marzia Zitti, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Chieffallo, Maria Rullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per l'annullamento, previa idonea misura cautelare:

a) dell'art. 1 del D.D.G. MIUR del 28.01.2019, prot. n. 73, nella parte in cui consente di presentare domanda di precedenza assoluta nell'attribuzione delle supplenze e, quindi, di aggiornare la posizione assunta in III fascia, solo a coloro che acquisiscono il titolo di abilitazione, escludendo, invece, coloro che hanno acquisito un ulteriore punteggio a seguito del servizio prestato;

b) dell'art. 2 del predetto decreto MIUR n. 73/2019 nella parte in cui consente l'inserimento nella II fascia della graduatoria di istituto, con conseguente collocazione in un elenco aggiuntivo, solo ai soggetti che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il 1 febbraio 2019, escludendo, però, gli odierni ricorrenti, possessori del titolo di laurea quale idoneo requisito di accesso alle classi di concorso di cui al DM n. 39/1998, oggi tabella A del DPR n. 19/2016 e del DM n. 259/2017 nonché possessori dei 24 CFU previsti dall'art. 5 del Dlgs n. 59/2017;

c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti;

d) con richiesta di risarcimento danni in forma specifica e, in subordine, richiesta di risarcimento danni in termini economici.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2019 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso è infondato avuto riguardo ai numerosi precedenti di questa Sezione (ex plurimis n. 5828/2019) che hanno esaminato funditus le questioni introdotte nel ricorso e le cui motivazioni devono intendersi integralmente richiamate” Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti impugnavano gli atti indicati in ricorso nella parte in cui non consentivano ai laureati con 24 cfu di essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di istituto. Premesso che per l’iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all’orientamento espresso dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all’insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l’equiparazione o l’equipollenza del titolo di laurea all’esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all’introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all’istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS);
art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria – il Ministero legittimamente non abbia consentito dl’iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di ‘percorsi’ rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili. Quanto ai percorsi abilitanti, l’art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che “1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all’articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall’ordinamento vigente.

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