TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-06-13, n. 201800869

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2018-06-13, n. 201800869
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800869
Data del deposito : 13 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/06/2018

N. 00869/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00754/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2017, proposto da:
P F, G N, M P, T A, rappresentati e difesi dall'avvocato R A P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Dante, n. 270;

contro

Comune di Casamassima, rappresentato e difeso dall'avvocato V A P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via Pizzoli, n. 8;

Ambito di Raccolta Ottimale Bari/5, Comune di Gioia del Colle - Capofila Aro Ba/5, Comune di Casamassima - Componente Aro Ba/5, Comune di Acquaviva delle Fonti - Componente Aro Ba/5, Comune di Adelfia - Componente Aro Ba/5, Comune di Sammichele di Bari - Componente Aro Ba/5, Comune di Turi - Componente Aro Ba/5, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Cogeir Costruzioni Gestioni S.r.l., Impresa del Fiume S.p.a., non costituiti in giudizio;

Società cooperativa “Consorzio Nazionale Servizi”, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabiola Fedele, con domicilio eletto presso il suo studio, in San Vito dei Normanni, s.p. 16 per Carovigno;

per l'annullamento

- della delibera del Consiglio del Comune di Casamassima n. 24 del 29 marzo 2017, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 7 aprile 2017 al 23 aprile 2017 di approvazione del “Piano economico finanziario -

TARI

2017”, nonché degli allegati piano finanziario - TARI, relazione al piano finanziario Tari 2017 (Allegato A e Allegato B), quali parte integrante e sostanziale della detta delibera;

- della delibera del Consiglio del Comune di Casamassima n. 26 del 29 marzo 2017, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 7 aprile 2017 al 23 aprile 2017 avente ad oggetto “Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Approvazione delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2017”, nonché dell'allegato prospetto quale parte integrante e sostanziale;

- della delibera del Consiglio del Comune di Casamassima n. 25 del 29 marzo 2017, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 7 aprile 2017 al 23 aprile 2017, avente ad oggetto “Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Modifiche”, nonché dall'allegata modifica dell'art. 21 del detto regolamento, quale parte integrante e sostanziale;

- della determinazione n. 518 del 14 aprile 2017 del responsabile del Servizio di gestione economico-finanziaria del Comune di Casamassima, pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 14 aprile 2017 al 29 aprile 2017, recante “Approvazione lista carico TARI - Esercizio 2017”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, pur se ignoto ed in quanto lesivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casamassima e della Società cooperativa “Consorzio Nazionale Servizi”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2018 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori avv. R A P , avv. V A P e avv. F F;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti, residenti nel Comune di Casamassima e iscritti nel ruolo TARI, impugnano il Piano economico Finanziario Tari (PEF) per l’anno 2017 approvato con delibera consiliare n. 24/2017 - unitamente agli atti connessi – nella parte in cui sono quantificati i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per una somma pari a € 3.879.234,04, maggiore rispetto all’anno precedente che ha determinato il conseguente aumento delle tariffe.

Il ricorso è affidato a quattro motivi di seguito riassunti.

1) Violazione ed omessa applicazione degli artt. 1 e ss. –metodo normalizzato e tariffa-, dell’art.

8 - piano finanziario- e dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, nonché delle norme istitutive della TARI che li richiamano, in particolare l’art. 1, commi 651 e 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). Violazione e omessa applicazione dell’art. 11 del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” del Comune di Casamassima. Violazione dei principi generali di buon andamento, efficienza, efficacia, trasparenza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali in materia di bilancio, applicabili in materia. Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria, carenza assoluta di motivazione, perplessità.

Sebbene ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. d), del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, la relazione al piano finanziario debba contenere l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni rispetto agli omologhi dati del piano dell'anno precedente, la relazione al piano del 2017, non indicherebbe né il dato relativo ai costi del piano finanziario 2016, né quello relativo ai costi effettivamente sostenuti nell’anno 2016, né infine vi sarebbe traccia dell’applicazione della formula di calcolo per la determinazione delle tariffe, incentrata sui costi sostenuti nell’anno precedente, prevista dall’allegato 1 del d.P.R. n. 158/1999. Dall’omessa indicazione degli scostamenti concretamente verificatisi rispetto all’anno precedente deriverebbe l’omessa motivazione degli stessi, non rinvenibile nella laconica affermazione di <<un costo per la gestione del servizio sicuramente superiore rispetto a quello sostenuto in passato>>.

Mancherebbe inoltre la stima del vantaggio economico conseguente alla riduzione degli oneri di smaltimento rispetto ai costi complessivi del nuovo servizio comparati con quelli dell’anno precedente.

2) Violazione ed omessa applicazione degli artt. 1 e ss. –metodo normalizzato e tariffa-, dell’art.

8 -piano finanziario- e dell’allegato 1 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, nonché delle norme istitutive della TARI che li richiamano, in particolare l’art. 1, commi 651 e 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). Violazione ed omessa applicazione dell’art. 11 del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” del Comune di Casamassima. Violazione dei principi generali di buon andamento, efficienza, efficacia, trasparenza, adeguatezza e proporzionalità dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali in materia di bilancio, applicabili in materia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Erronea e/o falsa presupposizione.

Nella relazione al piano finanziario

a) si dà atto che il Comune non dispone di un centro comunale di raccolta presso cui conferire le frazioni valorizzabili dei rifiuti;
il piano ciononostante evidenzierebbe un costo di € 54.309,93 per realizzarlo;

b) non verrebbero esposte le entrate derivanti dal reimpiego dei rifiuti, da detrarre ai costi di trattamento e riciclo, sul presupposto dell’inesistenza di un dato storico di riferimento, benché il Comune nell’anno precedente avesse conseguito delle entrate a detto titolo e disponga pertanto di dati comparativi.

3) Violazione e omessa applicazione degli artt. 1 e ss., dell’art. 8 e dell’allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, nonché delle norme istitutive della TARI che li richiamano, in particolare l’art. 1, commi 651 e 683, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014). Violazione ed omessa applicazione dell’art. 11 del “Regolamento per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)” del Comune di Casamassima. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 14, comma 16, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011. Violazione del principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione dei principi generali in materia di bilancio, applicabili in materia. Eccesso di potere per falsa e/o erronea presupposizione, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità irragionevolezza, abnormità. Sviamento di potere.

Nel prospetto riassuntivo del piano finanziario, ma non nella relazione, è indicata la voce Minori entrate per riduzioni € 355.000,00 il cui onere è ripartito fra i contribuenti e imputato per € 346.000,00 alle “utenze fuori zona di raccolta”, nonostante si dia atto che il servizio di raccolta porta a porta copra tutto il territorio;
dette riduzioni avrebbero poi trovato copertura normativa nella modifica dell’art. 21 del regolamento con delibera n. 25/2017 che, in luogo della riduzione della tariffa in ragione della distanza dal centro di raccolta, ha introdotto la riduzione del 60% per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, non servite, ossia non raggiunte dal sistema di raccolta dei rifiuti urbani.

4) Illegittimità in via derivata della delibera del Consiglio del Comune di Casamassima n. 26/2017 di “Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2017.

La delibera consiliare n. 26/2017 ha approvato le tariffe per l’applicazione della

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