TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-01-19, n. 202400203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 2024-01-19, n. 202400203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202400203
Data del deposito : 19 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2024

N. 00203/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01296/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Gana Sport 1962 S.r.l. – Già Gana Sport S.a.s. di Cannalonga Elio &
C., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

contro

Comune di Battipaglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati S C ed E D Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

I) con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 11819 del 13.02.2020, con il quale il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Battipaglia ha “accerta(to) che la Società Gana Sport S.a.s. di Cannalonga Elia &
C non ha ottemperato all''ingiunzione a demolire prot. n. 75495 del 25.09.2019”;

- del verbale di accertamento di inottemperanza prot. n. 4961 del 21.1.2020;

- dell''ordinanza di demolizione prot. n. 75495 del 25.09.2019, con la quale la P.A. ha disposto la demolizione di alcune opere alla Via Spineta del Comune di Battipaglia;

- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali all''impugnato provvedimento:

- nonché per l''accertamento della nullità sia dell''ordinanza di demolizione prot. n. 75495 del 25.09.2019, ai sensi dell''art. 31 – comma 4 c.p.a., che della successiva acquisizione;

II) con i motivi aggiunti presentati il 9/11/2022:

- del provvedimento prot. n. 61759 del 12.8.2022, successivamente notificato, con il quale il Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Battipaglia ha ingiunto il pagamento della somma di € 20.000,00 a titolo di sanzione ex art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

III) con i motivi aggiunti presentati da Gana Sport 1962 S.r.l. – Già Gana Sport S.a.s. di Cannalonga Elio &
C. il 14/12/2023:

- del provvedimento prot. n. 101767 dell''11.12.2023, con il quale il Dirigente del Settore Governo del Territorio del Comune di Battipaglia ha respinto l''istanza depositata dal ricorrente in data 12.10.2023 ai fini della revoca / annullamento del provvedimento prot. n. 11819 del 13.02.2020, impugnato con il ricorso introduttivo, recante l''accertamento di inottemperanza all''ordinanza di demolizione prot. n. 75495 del 25.09.2019;

- della nota prot. n. 96450 del 21.11.2023, recante la comunicazione dei motivi ostativi;

- di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Battipaglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2024 la dott.ssa G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;


FATTO e DIRITTO

Premesso che

la società ricorrente è proprietaria di un’area sita nel Comune di Battipaglia, catastalmente identificata al foglio 5, p.lla 367, della superficie di mq. 9330;

con contratto sottoscritto in data 8.07.2019 e regolarmente registrato in data 30.07.2019, la ricorrente concedeva in locazione detta area alla società Montella S.r.l;

la stessa era destinataria del provvedimento prot. n. 75495 del 25.09.2019, recante l’ingiunzione demolitoria delle seguenti opere:

“- l’intero lotto è stato completamente pavimentato in conglomerato bituminoso, risulta dotato di impianto di illuminazione e presenta due accessi carrabili dalla adiacente

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