TAR Salerno, sez. II, sentenza 2012-05-17, n. 201200958
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Testo completo
N. 00958/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00993/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 993 del 2011, proposto da:
V T, rappresentato e difeso, come da mandato a margine del ricorso, dall'avv. D F, con domicilio eletto in Salerno, Via Memoli, n. 12;
contro
Comune di Eboli, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso, come da mandato a margine della memoria di costituzione in giudizio, dagli avv.ti N B ed E I, con domicilio eletto in Salerno, Via Carmine, n. 92, c/o Avv. F R;
per
l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 11145/2010 del T.A.R. Salerno (sez.II)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2012 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso spedito per la notifica in data 9 giugno 2011, ricevuto il 15 giugno e ritualmente depositato in pari data, il sig. Tarquinio Visconti ha invocato l’ottemperanza ope judicis della sentenza di questo Tribunale n. 11145/2010, passata in giudicato, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il provvedimento sindacale di acquisizione di un’area ove installare un sito di stoccaggio di rifiuti solidi urbani. Con la predetta pronuncia, il Collegio ha disposto, in particolare, la restituzione dell’area in favore del proprietario “ nel pristino stato, libera pertanto da opere realizzate e da materiale eventualmente abbancatovi ”. Il ricorrente ha evidenziato, in punto di fatto, che il Comune di Eboli, con nota prot. n. 5858 del 09/02/2011, ha partecipato al ricorrente l’impossibilità di procedere alla consegna immediata del suolo, sul presupposto che in loco fossero da compiersi lavori di bonifica a carico della Regione Campania, la quale però, con nota prot. n. 249175 del 30.03.2011, avrebbe smentito tali affermazioni. Il ricorrente ha concluso invocando l’intervento del giudice adito al fine di ordinare all’Amministrazione di provvedere anche con la nomina di un commissario ad Acta . Si invoca altresì l’applicazione della sanzione prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm..
Si è costituito il Comune di Eboli resistendo.
Con ordinanza n. 1934 del 27.10.2011, il Collegio ha disposto incombenti istruttori al fine di acquisire, a cura del Comune di Eboli, dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa, con particolare riferimento alla situazione attuale relativa alla bonifica del suolo, da effettuarsi, secondo le statuizioni della sentenza in epigrafe, prima della restituzione dell’area.
Alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2012, il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Va liminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, in quanto, contrariamente, a quanto si assume, risulta allegata, a cura del ricorrente, copia autentica della sentenza di questa Sezione n. 11145/2010, del cui giudicato si tratta.
Il ricorso è fondato.
Occorre osservare che l'azione è stata ritualmente introdotta ai sensi degli artt. 112 e 114 del cod. proc. amm. con ricorso debitamente notificato al Comune e alle altre parti del giudizio definito con la sentenza della cui ottemperanza si tratta.
All’esito della disposta istruttoria è stata acquisita agli atti relazione di aggiornamento sui fatti di causa da parte del Comune di Eboli, depositata in data 1° febbraio 2012, dalla quale si desume che l’Accordo di Programma del 18/07/2008 “ Programma strategico per le compensazioni ambientali nella Regione Campania ”, stipulato tra il Ministero dell’Ambiente e la Regione Campania, nel cui ambito rientra anche la bonifica del sito in proprietà del Sig. Visconti, non ha trovato ancora esecuzione. Ritiene il Collegio che dall’inerzia delle Amministrazioni competenti alla bonifica dell’area dai rifiuti abbancativi non deve derivare la vanificazione di quanto disposto con la pronuncia in epigrafe in ordine alla restituzione dell’area in favore del legittimo proprietario.
Conclusivamente, alla luce delle svolte considerazioni, il ricorso in esame va accolto e, per l’effetto, si ordina al Comune di Eboli di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di questa Sezione n. 11161/2010 mediante la restituzione dell’area in questione al ricorrente, previa bonifica della stessa.
Il Comune di Eboli dovrà quindi provvedere senza indugio a sollecitare formalmente l’intervento della Regione Campania affinché provveda, come di competenza, alla bonifica dell’area restituenda nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente decisione.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta e di applicazione della sanzione prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), del cod. proc. amm., il Collegio ritiene di aderire a quanto sul punto osservato dal Tar Campania Napoli, Sez. VIII, 23 febbraio 2012, n. 959, laddove si afferma che:” La disposizione dianzi richiamata ha introdotto anche nel processo amministrativo l'istituto c.d. delle astreintes (o "penalità di mora"), già previsto nel regime processualcivilistico dall'art. 614 bis cod. proc. civ. (introdotto, con decorrenza dal 4 luglio 2009, dall'art. 49 della L. 18 giugno 2009, n. 69). Invero, si tratta di una misura coercitiva indiretta a carattere pecuniario volta alla esecuzione di obblighi di fare infungibili o di non fare che mira a vincere la resistenza del debitore, inducendolo ad adempiere all'obbligazione sancita a suo carico dall'ordine del giudice. Ai fini che qui rilevano, in giurisprudenza si è osservato che detta misura assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria in quanto non mira a riparare il pregiudizio cagionato dall'esecuzione della sentenza ma vuole sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2011 n. 6688;T.A.R. Puglia, Bari, 26 gennaio 2012 n. 259). In altri termini, trattasi di una pena e non di un risarcimento. Riprova di questa qualificazione giuridica e connotazione funzionale dell'istituto è la circostanza che, nel dettare i criteri guida per la quantificazione dell'ammontare della sanzione, l'art. 614 bis, comma 2, del cod. proc. civ. considera la misura del danno quantificato e prevedibile solo uno dei parametri di commisurazione in quanto prende in considerazione anche altri profili, estranei alla logica riparatoria, quali il valore della controversia, la natura della prestazione e ogni altra circostanza soggettiva o oggettiva utile. Né vi è incompatibilità tra irrogazione di astreintes e richiesta di nomina di commissario ad acta, pure avanzata dalla parte ricorrente. Al riguardo, come già specificato da questo Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV,15 aprile 2011 n. 2162), si tratta di mezzi di tutela diversi perché l'astreinte è un mezzo di coercizione indiretta (modello "compulsorio"), mentre la nomina del commissario ad acta, il quale provvede in luogo dell'amministrazione, comporta una misura attuativa del giudicato ispirata ad una logica del tutto differente, siccome volta non già ad esercitare pressioni sull'amministrazione affinché provveda, ma a nominare un diverso soggetto, tenuto a provvedere al posto della stessa (modello di "esecuzione surrogatoria"). E' evidente che l'opzione per l'uno o per l'altro modello rientra nella disponibilità della parte e, in mancanza di specifiche preclusioni normative, deve ritenersi ammissibile la richiesta al giudice amministrativo, tanto della nomina del commissario ad acta quanto dell'applicazione dell'astreinte, trattandosi di strumenti di tutela cumulabili e non incompatibili tra loro (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV,15 aprile 2011 n. 2162;T.A.R. Lazio, Roma, 29 dicembre 2011 n. 1035) con l'unico limite, espressamente contemplato dall'art. 114 cod. proc. amm. che l'uso dell'astreinte non risulti "manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative".Nel caso in esame, a fronte della eventuale ulteriore inerzia serbata dall'ente locale successivamente alla scadenza del termine assegnato per l'ottemperanza, la pluralità di strumenti di tutela richiesti dalla parte ricorrente consente di graduare le misure concretamente esperibili con l'applicazione congiunta sia del modello compulsorio che della esecuzione surrogatoria.In dettaglio, si presta a positivo apprezzamento la richiesta di astreintes, non ravvisandosi ragioni ostative e sussistendo l'imprescindibile presupposto della richiesta di parte ricorrente ”.
Ritenuto di escludere però l’applicazione delle astreintes al periodo di tempo di 120 giorni fissato con la presente decisione per l'adempimento, in quanto risulta necessaria la bonifica dell’area prima di provvedere alla sua restituzione, va stabilito che, in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione, tali astreintes prenderanno a decorrere allo spirare del termine di 120 giorni fissato per l'ottemperanza e, quindi, dal centoventunesimo giorno dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e per un periodo massimo di ulteriori 120 giorni.
Venendo al quantum , in applicazione dei parametri di cui all'art. 614 bis del cod. proc. civ. si deve reputare congrua, in ragione della gravità dell'inadempimento, del valore della controversia, della natura della prestazione, dell'entità del danno e delle altre circostanze, oggettive e soggettive del caso concreto, la misura pari ad Euro 100,00 (cento/00) in favore del ricorrente, da corrispondere per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza.
Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 120 giorni cesseranno le astreintes e, in caso di perdurante inerzia del Comune di Eboli, si insedierà il commissario ad Acta individuandosi, sin d'ora, il Prefetto della Provincia di Salerno (con facoltà di sub-delega ad un funzionario di propria fiducia). Il Commissario ad Acta provvederà, in luogo del Comune di Eboli e previo accertamento della perdurante inottemperanza dell'ente locale, entro l'ulteriore termine di 120 giorni ad eseguire, in luogo del Comune di Eboli, la suddetta sentenza n. 11161/2010 e a liquidare la somma dovuta al ricorrente a titolo di astreintes .
L'onere del compenso al commissario ad acta viene posto, sin da ora, a carico del Comune di Eboli soccombente e verrà liquidato con separato provvedimento ad avvenuto espletamento dell'incarico. Sarà posto a carico del Comune di Eboli, salvo rivalsa, ogni onere connesso alla necessaria bonifica dell’area restituendo.
Riassumendo, in sintesi, le statuizioni disposte nel giudizio in esame:
- il Comune di Eboli provvederà alla esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11161/2010 entro il termine di giorni 120 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione;
- in caso di inerzia dell'ente locale, a decorrere dal centoventunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 120 giorni, il Comune sarà tenuto al pagamento in favore del ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella restituzione dell’area (quindi, con un limite massimo di Euro 12.000,00 corrispondente ad un arco temporale di 120 giorni);
- qualora il Comune perseveri nel proprio contegno omissivo, alla scadenza del periodo di applicazione delle astreintes , si insedierà il Commissario ad Acta che, entro il successivo termine di 120 giorni, provvederà agli adempimenti conseguenti al giudicato di cui si controverte.
Spese ed onorari di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in favore del ricorrente.