TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-05-13, n. 201600505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2016-05-13, n. 201600505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201600505
Data del deposito : 13 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00652/2015 REG.RIC.

N. 00505/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00652/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2015 proposto da:
Pizzeria “Ai Giardini in Fiore”, e per essa dal titolare G F, rappresentato e difeso dall'Avv. M M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Reggio Calabria, via Reggio Campi, II Tronco, n. 111/B;

contro

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. E M, con domicilio eletto presso l’Avvocatura civica in Reggio Calabria, via S. Anna, II Tronco, Palazzo Ce.dir.;

per l'annullamento

- dell’ordinanza di sgombero n. 855, prot. n. 97659, emessa dal Comune di Reggio Calabria in data 2 luglio 2015 e notificata il 6 agosto 2015;

- del provvedimento di rigetto dell’istanza di rateizzazione tributo T.O.S.A.P. prot. n. 114761 notificato in data 6 agosto 2015;

- del verbale di chiusura mediante apposizione dei sigilli dell’11 agosto 2015;

- di ogni altro atto del procedimento presupposto, connesso o conseguenziale.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2016 la dott. D T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con autorizzazione n. 1024 del 21 luglio 2014 (all. n. 7 del fascicolo di parte resistente), il Comune di Reggio Calabria, in accoglimento dell’istanza del precedente 26 giugno, concedeva temporaneamente in uso al ricorrente il suolo pubblico antistante l’esercizio commerciale “Pizzeria ai Giardini in Fiore”, di cui quest’ultimo è titolare per la superficie di 85 mq.

Tanto al fine di consentirvi l’allestimento di un gazebo mobile modulare, non permanentemente fissato al suolo, da adibire all’esclusivo servizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Nel medesimo atto, in accoglimento di apposita istanza del 14 luglio 2014, veniva concesso il beneficio della rateizzazione, in ventiquattro rate mensili da 1.104,77, dell’importo di euro 26.514,53 dovuto a titolo di T.O.S.A.P. per il residuo dell’annualità 2013 (ivi inclusi interessi e sanzioni) e dell’importo di euro 26.240, 32 (ivi inclusi interessi e sanzioni) oltre euro 274, 21 quale ammortamento;
nonché la rateizzazione in quattro rate bimestrali per l’annualità 2014.

Il termine di durata dell’autorizzazione veniva fissato a far data dal rilascio fino al 31 dicembre 2014.

E’ pacifico tra le parti il parziale adempimento degli obblighi rinvenienti dalla suddetta rateizzazione, contestati dal Comune, da ultimo, con raccomandata a./r. prot. n. 184958 dell’11 dicembre 2014, con contestuale avviso circa l’automatica decadenza dell’autorizzazione in caso di mancato pagamento entro i dieci giorni successivi e l’avvio del procedimento di recupero delle somme dovute (all. n. 9 del fascicolo di parte resistente e pag. 2 del ricorso introduttivo).

A fronte del suddetto debito, infatti, la ricorrente ha effettuato solo quattro pagamenti rateali il 22 luglio 2014, di euro 1.104,77 e 4.964,00.

E’ altresì oggetto di allegazione concorde che, a partire dal gennaio 2015, si siano svolti incontri tra il Comune e la ricorrente, unitamente ad altri soggetti esercenti la medesima attività e che si trovavano nelle medesima situazione con la partecipazione, altresì, delle associazioni di categoria.

In data 23 giugno 2015, il ricorrente chiedeva il rinnovo dell’autorizzazione per l’anno 2015;
rinnovo denegato con nota prot. n. 96957 del primo luglio 2015 a cagione del mancato pagamento dei ratei scaduti, non gravato nel presente giudizio (cfr. all. n. 10 del fascicolo del Comune).

Con ordinanza n. 855, prot. n. 97659, emessa il 2 luglio 2015 e notificata il successivo 6 agosto, rilevati:

- l’assenza di rinnovo dell’autorizzazione, scaduta il 31 dicembre 2014 (accertata dal Comando di Polizia Municipale con verbale n. 103214 del 2 maggio 2015, all. n. 1);

- il mancato rispetto del piano di rateizzazione di cui al precedente provvedimento concessorio n. 1024 del 21 luglio 2014, sia nell’ an che nel quando ;

il Comune disponeva lo sgombero dell’area, occupata in violazione degli artt. 4, 35 e 40 del Regolamento Comunale T.O.S.A.P.

Più precisamente, l’ordinanza in discorso disponeva lo sgombero anche mediante revoca di precedenti provvedimenti.

Poco prima del rilascio dell’autorizzazione n. 1024 del 21 luglio 2014, infatti, previo accertamento in data 15 maggio 2014 dell’occupazione sine titulo , al ricorrente era già stato ordinato lo sgombero dell’area con provvedimento n. 897 del 24 giugno 2014 (all. n. 4 del fascicolo di parte ricorrente).

Intervenuta la suddetta autorizzazione n. 1024 del 21 luglio 2014, il Comune, con provvedimento n. 1032 del 22 luglio 2014 (all. n. 1 del fascicolo di parte ricorrente) aveva disposto la sospensione della precedente ordinanza di sgombero n. 897 del 24 giugno 2014 “fino al completo versamento delle somme rateizzate secondo i prospetti contenuti nell’autorizzazione n. 1024, con l’avvertimento che il mancato pagamento di due rate comporterà l’automatica efficacia dell’ordinanza predetta”.

Con l’ordinanza di sgombero n. 855 del 2 luglio 2015, per cui è causa, il Comune riteneva di disporre “la revoca della precedente ordinanza di sospensione” di cui sopra con “riattivazione dell’efficacia” dell’ordinanza di sgombero n. 897 del 24 giugno 2014.

Nelle more tra l’adozione della ridetta ordinanza di sgombero n. 855 del 2 luglio 2015 e la sua notifica, in data 22 luglio 2015, il ricorrente presentava al Comune un’istanza volta ad ottenere la rateizzazione dell’intero importo dovuto per l’occupazione di suolo pubblico fino al 31 dicembre 2015, per un massimo di sessanta rate e con pagamento a partire dal 31 luglio 2015 (all. n. 9 del fascicolo di parte resistente, non indicizzato).

Con nota prot. n. 114761, notificata in data 6 agosto 2015 (all. n. 2 del fascicolo di parte resistente), il Comune rigettava la richiesta di ulteriore rateizzazione in quanto non prevenuta nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della nota di contestazione di inadempimento dell’11 dicembre 2015 di cui sopra, in violazione della delibera della Commissione Straordinaria n. 205 del 7 novembre 2013, avente ad oggetto la rateizzazione dei debiti tributari e patrimoniali (all. n. 14 del fascicolo di parte resistente) e ribadiva altresì l’impossibilità di procedere al rilascio dell’autorizzazione, come già comunicato con nota prot. n. 96957 del primo luglio 2015 (all. n. 10 del fascicolo del Comune).

In data 11 agosto 2015, la Polizia Municipale eseguiva il disposto sgombero provvedendo alla chiusura dell’area mediante apposizione di sigilli.

Parte ricorrente insorge avverso l’ordinanza di sgombero del 2 luglio 2015 (unitamente al conseguente verbale di apposizione dei sigilli del successivo 6 agosto, che riveste natura meramente esecutiva del primo) ed il diniego di rateizzazione cui alla nota prot. n. 114761 del 6 agosto 2015 chiedendone l’annullamento in quanto illegittimi.

Dopo aver premesso che il mancato pagamento è derivato dal notevolissimo aumento delle aliquote disposto dall’Amministrazione comunale nel corso 2013 (finalizzato al rispetto del piano di riequilibrio finanziario cui l’Ente è sottoposto ai sensi e per gli effetti dell’art. 243 bis del T.U.E.L.) in uno alla ben nota situazione di crisi economica che ha prodotto un elevato decremento degli incassi, parte ricorrente avanza le seguenti censure.

1) L’ordinanza n. 860 del 2 luglio 2015, qualificata alla stregua di revoca, sarebbe stata adottata in spregio del principio del favor partecipationis in quanto non solo non preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, ma anche senza dar seguito alle richieste di incontro formulate;
pur trattandosi di provvedimento discrezionale, inoltre, difetterebbe ogni valutazione in merito all’interesse pubblico sotteso ed alla sua comparazione con gli ulteriori interessi coinvolti, sia pubblici che privati, in chiara violazione dell’art. 12, I comma, del vigente Regolamento T.O.S.A.P. (all. n. 11 del fascicolo del Comune), che ne impone l’esplicitazione.

2) La ritenuta abusività dell’occupazione sarebbe in contrasto con l’art. 4 del vigente Regolamento T.O.S.A.P., considerati da un lato, la conformità “ai progetti e alle rispettive concessioni rilasciate dagli uffici preposti” (pag. 6 del ricorso introduttivo), dall’altro l’esistenza di un piano di rateizzazione (con relativo, seppur parziale, adempimento) e di una richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.

3) Lo sgombero sarebbe una misura sproporzionata rispetto alle contestazioni in essa avanzate, anche alla luce del combinato disposto degli artt. 20 del D. Lgs. n. 285/1992 e 3, comma 16, della l. n. 94/09.

4) Il diniego di cui alla nota prot. n. 114799 del 6 agosto 2015, infine, avrebbe fatto illegittimamente riferimento ad un termine decadenziale di presentazione dell’istanza mai comunicato in precedenza.

Conclude per l’annullamento degli atti gravati e per la declaratoria del diritto ad ottenere la rateizzazione in quanto tempestivamente richiesta.

Si è costituito in giudizio il Comune intimato, eccependo l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso e rappresentando che, a totale riprova dell’atteggiamento collaborativo del Comune, in data 14 agosto 2015, ha approvato la deliberazione n. 137 di riammissione al beneficio delle rateizzazione delle ditte che presentino istanza entro il 30 settembre 2015 e conseguente sospensione dell’esecuzione provvedimenti interdittivi emanati nelle more della relativa procedura e revoca in caso di ammissione alla rateizzazione.

Con ordinanza n. 236, pronunziata alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2015, è stata accolta la domanda cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

In vista dell’udienza di merito del 13 gennaio 2016, il Comune ha depositato memoria e documenti, insistendo per l’infondatezza del gravame, deducendo la mancata presentazione da parte della ricorrente di nuova istanza di ammissione alla rateizzazione (concessa dal Comune con la già citata n. 137 del 14 agosto 2015), eccependo la conseguente intervenuta carenza d’interesse, ed ha ribadito la necessità di rispettare il piano di riequilibrio finanziario.

All’udienza del 13 gennaio 2016, le parti hanno congiuntamente chiesto il rinvio della trattazione, rinunciando ai termini a difesa.

La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 marzo 2016 in sede della quale parte ricorrente ha chiesto un ulteriore differimento della trattazione in ragione della pendenza di un procedimento alla concessione della rateizzazione degli importi dovuti a titolo di T.O.S.A.P. e depositando relativa documentazione.

Il Comune si è motivatamente opposto alla predetta richiesta, rappresentando l’insussistenza di idonei presupposti per il perfezionamento dell’ipotesi transattiva, depositando al riguardo pertinente documentazione.

Il Collegio si è riservato di decidere su tale istanza preliminare.

La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 10 marzo 2016.

DIRITTO

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