TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-09-30, n. 202402264
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Testo completo
Pubblicato il 30/09/2024
N. 02264/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2024, proposto -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito, prot -OMISSIS- notificato in data 20 giugno 2024, con il quale è stata rigettata l’istanza del ricorrente di trasferimento temporaneo a domanda ai sensi della legge n. 104/1992, nonché di ogni altro atto presupposto, derivato e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 il dott. Carlo Polidori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, in servizio presso il Comando delle -OMISSIS- di -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento con è stata rigettata la sua istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, presso una unità operativa (di seguito u.o.) ubicata alla sede di -OMISSIS-, al fine di poter assistere il -OMISSIS-, residente a -OMISSIS-, affetto da -OMISSIS- ed in condizione di necessità, come da documentazione medica allegata alla domanda.
Come si evince dalla lettura del provvedimento impugnato, l’Amministrazione - premesso che, « a mente di quanto previsto dalla normativa di settore e confermato dalla giurisprudenza in materia, l’accoglimento del beneficio è subordinato alla coesistenza di 2 fattori: una favorevole situazione organica dell’u.o. di provenienza; l’utile collocazione organica nella sede ambita dall’interessato in ragione della p.o. posseduta» - ha rigettato l’istanza di trasferimento temporaneo formulata dal ricorrente adducendo le seguenti, distinte ragioni ostative: A) «presso l’ufficio affari territoriali e presidiari -OMISSIS-, unico E/D/R/C dislocato nella sede di -OMISSIS-, non sussiste la possibilità di collocare utilmente l’interessato in quanto il relativo stato di alimentazione, sia nella specifica professionalità posseduta dall’istante che nel complessivo della categoria sottufficiali, è superiore al 100% della forza prevista» ; B) «può concorrere a prestare l’auspicata assistenza alla-OMISSIS-, senza occupazione, la quale come si evince dalla documentazione prodotta, non risulta oggettivamente impossibilitata a prestare la dovuta assistenza alla persona con -OMISSIS- compatibilmente con le proprie esigenze familiari e lavorative, diversamente dal sottufficiale, chiamato a svolgere peculiari attività istituzionali connesse al proprio status».
2. Dell’impugnato provvedimento di diniego il ricorrente chiede l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
I) Violazione di legge e difetto di motivazione per falsa applicazione dell’art. 33, commi 3 e 5, della legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 19, comma 1, della legge n. 183/2010.
In particolare il ricorrente deduce che dagli atti di causa si evince come egli «sia il più adatto ad assistere il -OMISSIS- anziano e gravemente malato, che ha al suo fianco solamente la -OMISSIS-, -OMISSIS- del ricorrente, solo di qualche anno più giovane del -OMISSIS-, trattandosi di una persona-OMISSIS-» , e che - a fronte della giurisprudenza amministrativa secondo la quale è «illegittimo il trasferimento che sia fondato unicamente sull’interesse dell’amministrazione di appartenenza del militare, in quanto deve essere precipua l’azione nell’interesse della persona bisognosa di assistenza» - l’Amministrazione nella fattispecie non ha considerato il soggetto tutelato dalle norme in epigrafe «non è, chiaramente, la persona che presta assistenza, né tantomeno l’amministrazione ..., ma il disabile, che - soprattutto qualora abbia una condizione grave - ha bisogno di assistenza».
II) Eccesso di potere per carenza di motivazione e per difetto di istruttoria .
In particolare, il ricorrente - avuto riguardo alla prima delle due ragioni ostative addotte dall’Amministrazione - deduce che la stessa non è idonea a giustificare il rigetto della sua istanza in quanto - come affermato dalla giurisprudenza con riferimento a fattispecie simili a quella in esame (Consiglio di Stato, Sez. II, 26 gennaio 2023, n. 916; T.A.R. Lombardia, Milano, n. 819/2023)