TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-23, n. 202112074

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2021-11-23, n. 202112074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202112074
Data del deposito : 23 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2021

N. 12074/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00495/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Servizi Edili Roma Nord S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L F e S M, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 1;

contro

Comune di Fiano Romano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. U P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L D P in Roma, via Massarosa, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

Per quanto riguarda il ricorso principale:

- del provvedimento prot. n. 27532 del 20.10.2009, ricevuto in data 05.11.2009, con cui il Comune di Fiano Romano ha sostanzialmente ritenuto non assentibile il cambio di destinazione d'uso senza opere di cui alla comunicazione inizio lavori prot. n. 19977 del 22.08.2008, depositata dalla società ricorrente, intesa quale richiesta di permesso di costruire;

- di comunicazione, nonché di qualsiasi altro atto presupposto, connesso o comunque conseguenziale tra cui la nota prot.n.15462 del 29.05.2009 di anticipazione delle ragioni del diniego.

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- del provvedimento del Comune di Fiano Romano, prot. n. 9630 del 15.04.2010, notificato il successivo 19 aprile 2010, di riesame e conferma del diniego al cambio di destinazione d'uso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiano Romano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 novembre 2021 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società istante, quale assegnataria in leasing di un fabbricato residenziale a due piani fuori terra e piano seminterrato, contraddistinto al catasto del Comune di Fiano Romano al foglio 28, particella 252, sub 520 e 522 ed insistente in zona E del P.R.G., ha impugnato la nota prot. n. 27532 del 20.10.2009, con cui il Comune di Fiano Romano ha sostanzialmente ritenuto non assentibile il cambio di destinazione senza opere da deposito/cantina in “abitazione” del seminterrato, oggetto della comunicazione di inizio lavori prot. n. 19977 del 22.08.2008, intesa dall’ente quale richiesta di permesso di costruire. L’amministrazione ha denegato l’autorizzazione all’uso residenziale del piano seminterrato in quanto determinante un aumento della cubatura dell’edificio, con conseguente aggravio del carico urbanistico, non assentibile in considerazione delle esigue dimensioni del lotto. Inoltre, siffatto uso “residenziale” del seminterrato, alieno alla conduzione del fondo ed all’esercizio delle connesse attività, contrasterebbe con la destinazione agricola dell’area oggetto di intervento, e quindi, con le previsioni di cui all’art. 55 della L.R. 38/99.

2. La società ricorrente ha avversato la nota prot. n. 27532 del 20.10.2009 mediante l’articolazione dei motivi di gravame appresso sintetizzati.

- “I - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.

LI

3 E 10

BIS DELLA LEGGE

241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20

COMMA

4 DEL D.P.R. 380/2001”.

Il gravato diniego di autorizzazione al mutamento della destinazione d’uso sarebbe stato adottato senza tenere conto alcuno delle argomentate controdeduzioni offerte dalla ricorrente nel corso del procedimento, con conseguenziale frustrazione delle relative garanzie partecipative nonché deficit istruttorio e motivazionale.

“II - ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI.

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