TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-23, n. 202401317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-01-23, n. 202401317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401317
Data del deposito : 23 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/01/2024

N. 01317/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01569/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2018, proposto da
N S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C L, G V, L C P, A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A T in Roma, piazza Dante 12;

contro

E S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G N, M P, A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio M P in Roma, via delle Quattro Fontane, 20;

Per l’accertamento e dichiarazione la nullità e/o invalidità parziale

dell'accordo in data 21 dicembre 2004 tra ENI S.p.A. e NEOS S.p.A. e comunque la non debenza degli addebiti indicati nelle fatture ENI S.p.A., prodotte da NEOS S.p.A., nella parte in cui prevedono airport fees e/o royalties e/o hydrant fees e/o sovraprezzi e/o canoni DISMA, comunque denominati, indicati nella documentazione contabile, prodotta come documento n. 12, in relazione agli aeroporti ivi specificati con relativo acronimo, da intendersi qui trascritta;

accertare che NEOS S.p.A. ha versato indebitamente a ENI S.p.A. l'importo di Dollari

USA

795.208,62 e di Euro 15.497,18 a titolo di cd airport fees, nonché l'importo di Dollari

USA

518.691,97 a titolo di cd hydrant fee, indicato nella documentazione contabile come canone DISMA e, per l'effetto, condannare ENI S.p.A al rimborso di tali somme in linea capitale, nonché degli eventuali importi in linea capitale che dovessero essere versati, per tale ultimo titolo sino alla decisione della presente causa, ovvero dei minori importi in linea capitale che dovessero essere accertati in giudizio, oltre interessi nella misura prevista dall'art.5 del Dlgs.n.231/2002, dalla data del loro versamento sino al saldo effettivo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di E S;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 gennaio 2024 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale ordinario di Roma (introduttivo del giudizio R.G. 51646/06)1, ENI ha convenuto in giudizio alcuni vettori aerei e i rispettivi gestri aeroportuali per vedersi corrisposte le cd. airport fees.

In particolare, Eni ha chiesto:

- in via principale, di accertare la debenza delle airport fees e, conseguentemente, condannare i vettori inadempienti al pagamento dei corrispettivi contrattuali;

- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale avesse accertato la non debenza delle airport fees, di condannare per l’effetto i gestori degli aeroporti a restituirle un ammontare pari ai canoni ad essi indebitamente corrisposti.

La ricorrente si è costituita davanti al giudice ordinario chiedendo, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto indebitamente pagato a far data dal 2002 sul presupposto che le cd royalties carburante (airport fee) ed il cd hydrant fee non fossero dovuti.

Al giudizio R.G. 51646/2006 sono state poi riunite le cause R.G. nn. 51671/2007, 78569/2007 e 7009/2010 aventi oggetti questioni giuridiche analoghe e, con sentenza n. 7362 del 12 aprile 2017 è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

Alitalia ha proposto appello avverso la sentenza in questione (posto che la stessa sentenza era stata assunta su giudizi riuniti), chiedendone la riforma, previa declaratoria della sussistenza della giurisdizione ordinaria, con remissione al primo giudice ex art. 353 c.p.c.

La ricorrente, sul presupposto che la statuizione tra la stessa ed ENI era divenuta definitiva non essendo stata impugnata da queste due parti, ha riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale

La ricorrente deduce che nel lasso di tempo intercorrente dal 2002 al 2007 ha versato ad ENI il prezzo del carburante somministratole, comprensivo di airport fees e hydrant fees, separatamente contabilizzate nelle fatture emesse da ENI. Il tutto sul presupposto che tali fees fossero dovute da ENI ai vari gestori aeroportuali italiani. Tale ultime componenti di prezzo, tuttavia, non avrebbero dovuto essere corrisposte giacché le clausole negoziali tra ENI e la ricorrente che le prevedono sono nulle poiché contrastanti con l’ordinamento vigente in materia o, comunque, prive di causa economica giustificativa ai sensi dell’art. 1418 cod. civ. Donde la domanda di ripetizione di quanto indebitamente versato dal 2002 al 2006 ai sensi dell’art. 2033 cod. civ.

Il carburante per gli aerei (cd jet fuel) è stoccato presso gli aeroporti e trasferito (per mezzo di idranti o autobotti) sugli aerei (cd messa a bordo).

Le infrastrutture logistiche specifiche da utilizzare nella filiera del jet fuel (logistica primaria, ma anche infrastrutture per lo stoccaggio e la messa a bordo del carburante) sono difficilmente duplicabili per motivi di spazio, di costo e di sicurezza. A ciò si aggiunga che al fine dell’esercizio di tali attività è necessario ottenere specifiche autorizzazioni.

Il prezzo finale del jet fuel è formato da diverse componenti: una componente, che qui può considerarsi nel suo insieme, che remunera la vendita del carburante in quanto tale, comprensiva di tutte le attività che la società petrolifera svolge per arrivare sino alla messa a bordo;
un’altra componente – di cui nelle fatture è data distinta evidenza – comprende gli oneri aeroportuali sulla fornitura del carburante ai vettori che la società petrolifera corrisponde al gestore aeroportuale (royalties sul carburante).

Il titolo per cui questa seconda componente è pagata al gestore aeroportuale è duplice.

In alcuni casi, il gestore mette a disposizione talune infrastrutture (ad esempio, i sistemi idranti) e applica un canone di concessione a chi materialmente gestisce le infrastrutture (le cd imprese comuni) che è poi ribaltato sulle società petrolifere e, da queste, sulle compagnie aeree;
si parla, a proposito di tali somme, di hydrant fee.

I gestori aeroportuali, in ogni caso, hanno sempre richiesto alle imprese petrolifere il pagamento di un’altra componente, il cd airport fee, calcolato come prezzo per ciascun metro cubo di carburante erogato.

Dunque il prezzo pagato dal vettore per il rifornimento di carburante comprende sempre l’airport fee ed in taluni casi anche l’hydrant fee (talvolta contabilizzato come canone DISMA) per il caso in cui vi sia la gestione del rifornimento da parte di una società “comune” sub-concessionaria.

Si è costituita ENI eccependo l’inammissibilità del ricorso perché la riassunzione del processo è avvenuta quando ancora non c’era una sentenza definitiva.

Infatti, la sentenza è stata previamente impugnata da Alitalia con appello notificato a tutte le parti in causa (inclusa NEOS) con conseguente suo mancato passaggio in giudicato. La statuizione del Tribunale in punto di giurisdizione, lungi dall’aver acquisito la richiesta definitività, ben potrebbe, infatti, essere integralmente ribaltata dalla Corte d’Appello con rimessione della causa al Tribunale ex art. 353 c.p.c.

Inoltre, a fronte di una sentenza declinatoria sulla giurisdizione su tutte le domande proposte (comprese quelle delle cause riunite), NEOS ha, infatti, agito in translatio riproponendo la propria domanda riconvenzionale nei confronti di ENI ma notificando il ricorso soltanto a quest’ultima. Tuttavia, richiedendo l’art. 11, co. 2, c.p.a., ai fini della trasmigrazione, la riproposizione del “processo” (e non della sola domanda), sarebbe stato precipuo onere di NEOS notificare la propria iniziativa a tutte le parti della Sentenza e non solo ad ENI.

La ricorrente ha eccepito la nullità della costituzione in giudizio di ENI per nullità della procura speciale conferita ai difensori quale conseguenza della mancata produzione in giudizio della procura notarile conferita al soggetto che ha proposto il controricorso per ENI e l’inammissibilità ed infondatezza della domanda di condanna avanzata da in quanto avrebbe dovuto essere riproposta nel presente giudizio nelle forme del ricorso incidentale ex art. 42 cod. proc. amm., da notificarsi entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso in riproposizione, e non con mero atto di costituzione in giudizio.

Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza n. 4601/2018 della Corte di Appello che ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, rinviando il giudizio, ex art. 353 c.p.c., davanti al Tribunale.

All’udienza di smaltimento del 19 gennaio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

È necessario anzitutto premettere che non sussiste la giurisdizione di questo giudice in ordine all’esame delle questioni oggetto del presente giudizio.

Come anche rilevato dalla Corte di Appello – nella sentenza n. 4601/2018, emanata a seguito dell’appello proposto avverso la sentenza del giudice ordinario che aveva declinato la giurisdizione – le Sezioni Unite, con ordinanza del 9 ottobre 2017, n. 23598, hanno rilevato che “ Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia insorta tra due imprese (una compagnia aerea e un'impresa fornitrice di carburante per aeromobili), entrambe operanti nel libero mercato, avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo della legittimità di una clausola contrattuale inserita nella convenzione negoziale, tra di esse stipulata, relativa al corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio, maggiorato dell'importo previsto dalla clausola cd. “airport free” (relativa al diritto del gestore dell'aeroporto per il rifornimento degli aeromobili cd. “refuelling”, ricompreso, come tale, nell'ambito dei servizi aeroportuali di cui all'All. B del d.lg. n. 18 del 1999), a nulla rilevando la circostanza costituita dalla scelta di una delle parti di prevedere, mediante l'apposizione di tale clausola, il refluire in essa di un corrispettivo dovuto ad altro soggetto e sottoposto a regolazione pubblicistica. (In applicazione del principio enunciato la S.C. ha ritenuto che il richiamo contenuto in una siffatta clausola a corrispettivi regolati in via amministrativa, non pone una questione di giurisdizione, bensì una questione incidentale di merito, con facoltà per il g.o., se del caso, di conoscere “incidenter tantum” l'atto amministrativo presupposto ed eventualmente di disapplicarlo, se illegittimo) ”.

Fatta questa premessa deve rilevarsi che la sentenza del Tribunale ordinario n. 7362 del 12 aprile 2017, per effetto della quale la ricorrente ha riassunto il giudizio davanti a questa giurisdizione, è stata riformata dalla sentenza della Corte di Appello n. 4601/2018 che ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario e rinviato le parti davanti al Tribunale.

In particolare, la sentenza n. della Corte di Appello n. 4601/2018 ha deciso su tutti i giudizi riuniti, con la conseguenza che le statuizioni in essa contenute, e cioè la dichiarazione di giurisdizione del giudice ordinario, riguardano anche la posizione dell’attuale ricorrente.

La conferma di ciò si evince anche dai verbali del giudizio riassunto davanti al Tribunale nei quali la ricorrente risulta contumace, evidenziando così che la stessa è parte del giudizio davanti al Tribunale ordinario.

Il fatto che, come rilevato dalla ricorrente, la sentenza del Tribunale n. 7362 del 12 aprile 2017 non è stata oggetto di impugnazione né da parte della ricorrente né da parte di ENI, con la conseguenza che tra queste due parti la stessa sentenza del Tribunale deve considerarsi passata in giudicato, non può essere esame di questo giudizio, in quanto questa argomentazione avrebbe dovuto essere rilevata attraverso un ricorso per revocazione.

In sostanza, la sentenza della Corte di Appello n. 4601/2018 è oramai passata in giudicato anche in relazione alle parti del presente giudizio.

Pertanto, una volta stabilito che la causa in esame continua davanti al giudice ordinario, deve dichiararsi il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Infatti, al momento della proposizione del ricorso la sentenza del Tribunale che aveva statuito sulla giurisdizione non era ancora definitiva, con la conseguente sussistenza dell’interesse alla riassunzione del giudizio davanti al giudice amministrativo.

Tuttavia, a seguito della sentenza della Corte di Appello, divenuta oramai definitiva, che ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, deve considerarsi carente l’interesse alla prosecuzione di questo ricorso.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

Stante la particolarità della questione le spese possono essere compensate.

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