TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-04-24, n. 202300251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202300251
Data del deposito : 24 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2023

N. 00251/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2022, proposto da
-O- di -O-., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D F e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio L P in Bologna, via Don Minzoni n. 4;



contro

Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6;



per l'annullamento

previa sospensiva

- del provvedimento prot. fasc. -O-/-O-^ -O-protocollo interno n. -O- del 7 giugno 2022, con il quale l'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna ha informato la società ricorrente di ritenere “accertata la sussistenza del pericolo di infiltrazioni mafiose ai sensi dell'art. 91 del Codice Antimafia”, disponendo “la revoca dell'iscrizione nelle white list istituite dalla Prefettura di Bologna ai sensi dell'art. 5 bis del d.l. n. 74/2012 (…) e la contestuale cancellazione della medesima dell'elenco delle imprese iscritte”; per quanto occorrer possa,

- del provvedimento n. -O- adottato dalla Prefettura di Bologna in data 22 ottobre 2020 nei confronti della società -O-, se ed in quanto influente sulla posizione della ricorrente, e la nota n. -O---O- del 28 febbraio 2022, entrambi citati nel provvedimento impugnato e di contenuto sconosciuto, di ogni altro atto e provvedimento presupposto, concomitante e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’ U.T.G. - Prefettura di Bologna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-La società odierna ricorrente è stata costituita il 19 novembre 1996 da -O-, -O-, -O-, -O- e -O- ed è iscritta alla white list dal 2016.

-O- è receduto dalla qualità di socio il 1° agosto 1997 e -O- l’8 ottobre 2019.

Con provvedimento del 7 giugno 2022 il Prefetto di Bologna ha disposto la revoca dell’iscrizione alla white list per il pericolo del tentativo di condizionamento della criminalità organizzata desunto da elementi indiziari ovvero da asserite frequentazioni di -O-, -O- e -O- con pregiudicati e da interdittiva subita da -O- nel 2020 non più socio dal 97 ma legato da rapporti di parentela con i soci.

Con il ricorso in esame la società ricorrente ha impugnato il suindicato provvedimento, deducendo unico articolato motivo, così riassumibile:

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 159/2011 IN PARTICOLARE DEGLI ARTT. 84, 91 E 93, NONCHE’ DELL’ART. 5-BIS D.L. N. 74/2012 E 2 DEL D.P.C.M. 18 APRILE 2013. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLE CIRCOLARI MINISTERO DELL’INTERNO N. 11001/119/20 DEL 29 APRILE 2016 E N. 11001/119/20 DEL 27 MARZO 2018. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE, IN PARTICOLARE, PER FALSO PRESUPPOSTO E TRAVISAMENTO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; MANCANZA DI MOTIVAZIONE: l’impugnata revoca si fonda su elementi da tempo noti all’Amministrazione e che non avevano infatti impedito l’iscrizione alla white list sin dal 2016; non sarebbe legittimo desumere come pretende il Prefetto il pericolo di ingerenza nella gestione dell’impresa da rapporti sporadici casuali ed occasionali risalenti nel tempo e da rapporti di parentela in assenza di ulteriori elementi, come peraltro stabilito di recente dall’adito Tribunale Amministrativo.

Ha inoltre impugnato anche l’altro provvedimento interdittivo adottato dalla Prefettura di Bologna in data 22 ottobre 2020 nei confronti della società -O-, se ed in quanto influente sulla posizione della ricorrente.

Con memoria la difesa di parte ricorrente ha inoltre rappresentato la presenza nell’informativa antimafia di omonimie riguardanti gli stessi soci.

Alla camera di consiglio del 8 settembre 2022 con ordinanza n. -O- la domanda cautelare è stata accolta ex art. 55 c. 10 c.p.a. mediante sollecita fissazione dell’udienza di merito.

In prossimità della trattazione nel merito parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 12 aprile 2023, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento assunto il 7 giugno 2022 dal Prefetto di Bologna di revoca di iscrizione della società ricorrente alla “white list” di cui all’art. 1 c. 52-57 L.190/2012.

Lamenta la società ricorrente, in sintesi, l’assenza di sufficienti elementi indiziari da cui poter ragionevolmente desumere il pericolo del tentativo di infiltrazione mafiosa, non potendo all’uopo rilevare i soli legami familiari dei soci e/o contratti occasionali con soggetti malavitosi al fine dell’adozione di un provvedimento così gravemente lesivo per l’esercizio della libertà di impresa costituzionalmente garantita. Trattasi inoltre - secondo la ricorrente - di elementi fattuali preesistenti rispetto alla revoca gravata

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