TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-04-19, n. 202100333
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/04/2021
N. 00333/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00431/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 431 del 2020, proposto da
D M e M M, rappresentati e difesi dagli avvocati F B e O L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Benedetti, in Ancona, viale della Vittoria, 32;
contro
Comune di Pesaro, rappresentato e difeso dagli avvocati M B e I G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determina n. 160 del 18/6/2020 del Responsabile Servizio Edilizia e Urbanistica con cui è stato denegato il permesso di costruire in sanatoria per opere ad uso residenziale;
- di ogni atto presupposto, conseguente/consesso, compresi i connessi pareri ASUR e ASPES.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pesaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020 convertito nella Legge n. 176/2020 e ss.mm.ii.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. G M;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti allegano di essere comproprietari, in località Fiorenzuola di Focara del Comune di Pesaro, di una casetta di civile abitazione ubicata a circa 60 metri dal locale cimitero.
Allegano, inoltre, che l’immobile venne costruito nel 1975. Nell’anno successivo venne realizzato un garage, con ulteriore ampliamento della casa nel 1983.
Nell’anno 2013 il Comune deliberava l’ampliamento del cimitero in applicazione delle norme derogatorie di cui all’art. 338, comma 4, del Rd n. 1265/1934, trattandosi di opere da realizzare a meno di 200 metri dal centro abitato ma comunque ad una distanza superiore a 50 metri dallo stesso.
Collegandosi a tale circostanza, i ricorrenti, con istanza acquisita dal Comune in data 16/1/2015, chiedevano che anche per il loro edificio fosse ridotta, da 200 a 50 metri, la fascia di rispetto cimiteriale di cui al citato art. 338; riduzione peraltro connessa con l’istanza di condono edilizio presentata in data 20/10/1986 e non ancora definita.
Con nota prot. n. 12169/15 del 12/2/2015 il Comune riscontrava negativamente detta richiesta evidenziando che la fascia minima di 200 metri è prevista “ex lege” e non poteva essere ridotta attraverso provvedimenti amministrativi. Potevano solo essere concesse deroghe per eventuali ampliamenti del cimitero, trattandosi di opere di pubblica utilità.
Il citato diniego veniva impugnato, davanti a questo Tribunale, con ricorso n. 268/2015 che veniva tuttavia respinto con sentenza n. 125/2018 passata in giudicato.
Per quanto qui interessa è utile ricordare che la predetta sentenza non entrava nel merito circa eventuali effetti della fascia di rispetto sull’istanza di condono