TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2022-01-27, n. 202200158
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 27/01/2022
N. 00158/2022 REG.PROV.CAU.
N. 01123/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2021, proposto da B G e R, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege presso la stesa in Torino, via dell'Arsenale, 21;
AGEA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della cartella di pagamento n. 110 20210036034700 000 per l’importo di € 200.926,25, emessa da Agea per prelievo latte, finalizzata alla procedura coattiva esecutiva e di riscossione, priva di data, notificata alla ricorrente in data 20.09.2021;
per l’accertamento e la dichiarazione
dell’inefficacia, invalidità, illegittimità e/o nullità della cartella di pagamento;
in via subordinata, ridursi il quantum della pretesa azionata nella misura di giustizia;
in via subordinata paritetica, ridursi e rideterminare il tasso di interesse applicabile nel caso di specie.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. M F e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità della cartella di pagamento relativa alle somme dovute a titolo di prelievo supplementare relativo alle cd. quote latte dell’annata 2006/2007, nonché degli atti presupposti e connessi;
Considerato che, stante le deduzioni e le allegazioni di parte nel presente ricorso, per il seguito della trattazione appare necessario ricostruire un quadro fattuale chiaro quanto ad alcuni aspetti preliminari inerenti debenza e quantificazione del credito vantato;
Ritenuto di dover ordinare alla Agea e alla Agenzia delle Entrate Riscossione di Torino il deposito in giudizio di una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti sui fatti di causa, ivi inclusa l’esistenza di atti interruttivi dell’eccepita prescrizione e fornendo delucidazioni sulla dubbia corrispondenza tra l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento, con avvertenza che, in caso di accoglimento dell’eccezione di prescrizione, questo T.A.R. dovrà procedere alla segnalazione del caso alla Corte dei Conti;
Ritenuto altresì che le esigenze istruttorie in questa fase cautelare possano giustificare la sospensione interinale degli effetti dei provvedimenti impugnati, considerate anche le ingenti somme di cui si intima il pagamento;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, di rinviare alla definizione della presente fase cautelare;