TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-26, n. 201000152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-26, n. 201000152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000152
Data del deposito : 26 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00158/1990 REG.RIC.

N. 00152/2010 REG.SEN.

N. 00158/1990 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 158 del 1990, proposto da:
L S, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Buonassisi, con domicilio eletto presso l’Avv. Ferdinando Zannini, in Ancona, via Leopardi, 2;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato per legge presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del decreto del Ministro dell’Interno in data 6.10.1989, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico, dal sig. S L presentato avverso il decreto ministeriale datato 13.12.1988 nella parte in cui quest’ultimo provvedimento non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della infermità qualificata come “ernia ombelicale”;

2) del decreto ministeriale in data 13.12.1988, nella parte (articolo 2) in cui non aveva riconosciuto la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ernia ombelicale” da cui il sig. S L era affetto;

3) del parere espresso dalla Commissione Medica dell’Ospedale Militare di Bologna in data 22.8.1989, con il quale era stato dichiarato che la diagnosi “ernia ombelicale” poteva assumersi identica a quella di “laparocele in regione sovraombelicale”;

4) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza istruttoria 23/10/2008, n. 139 e la successiva ordinanza 13/7/2009, n. 61;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2010 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il presente ricorso, il sig. L, già dipendente del Ministero dell’Interno (in servizio presso la Prefettura di Pesaro-Urbino con la qualifica di programmatore di archivio automatizzato) ed attualmente in quiescenza per raggiunti limiti di età, impugna il decreto ministeriale con cui è stato respinto il ricorso gerarchico avverso un precedente decreto che non aveva riconosciuto dipendente da causa di servizio l’infermità “ernia ombelicale”.



2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- il Ministero si è fondato sul parere della Commissione Medica costituita presso l’Ospedale Militare di Bologna (organo che aveva sottoposto il ricorrente agli accertamenti sanitari finalizzati alla verifica ed alla valutazione delle infermità per le quali il sig. L aveva chiesto l’equo indennizzo), ma ciò dà luogo ad un vizio procedurale in quanto, a seguito della riforma del S.S.N. di cui alla L. n. 833/1978, la competenza in materia è delle UU.SS.LL.;

- nel merito, il parere della C.M.O. è errato, visto che l’infermità in questione non è un’ernia ombelicale, bensì un “laparocele post-laparotomico”, e che le due affezioni non sono assimilabili (al riguardo il ricorrente ha depositato documentazione sanitaria comprovante la fondatezza dell’asserzione).

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