TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202305585
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Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 05585/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00897/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2022, proposto da:
A D L, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ercolano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. N M, con recapito digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) della determinazione dirigenziale prot. n. G 0067812/20213/16/126 del 25 novembre 2021, successivamente notificata, adottata dal dirigente pro tempore del Settore servizi demografici e cimiteriali del Comune di Ercolano, di chiusura del procedimento prot. n. 53702 del 24 settembre 2021, concernente l’annullamento in autotutela dell’atto di annotazione sull’atto di matrimonio De Luca/Cozzolino;
b) della nota prot. n. 67813 del 1° dicembre 2021, adottata dal Settore servizi demografici del Comune di Ercolano, avente ad oggetto: “Invio determinazione dirigenziale di annullamento di annotazione su atto di matrimonio ex legge 151/1975, articolo 228”;
c) del parere reso dall’Ufficio Avvocatura del Comune di Ercolano il 7 settembre 2021, successivamente conosciuto;
d) ogni altro atto ai predetti preordinato, presupposto, connesso e consequenziale, comunque lesivo dell’interesse del ricorrente;
nonché per la conseguente declaratoria di efficacia dell’annotazione sull’atto di matrimonio, contratto nel 1972 con M C, di volontà contraria all’assoggettamento dei beni acquistati in costanza di matrimonio, giusta dichiarazione effettuata dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano, il 12 gennaio 1976.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano e di M C;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Premette il ricorrente, A D L, di avere contratto matrimonio con l’odierna controinteressata, M C, il 21 novembre 1972, epoca nella quale vigeva il regime patrimoniale di separazione dei beni tra i coniugi salvo diversa manifestazione di volontà.
La legge n. 151 del 1975, nel riformare la disciplina del diritto di famiglia, ha modificato la disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi stabilendo quale regola generale il regime della comunione legale dei beni, salva diversa manifestazione di volontà.
Per i matrimoni contratti precedentemente all’entrata in vigore della legge di riforma, quest’ultima ne sanciva in via automatica l’assoggettamento al nuovo regime patrimoniale della comunione legale. Tuttavia, in via transitoria, l’art. 228, comma 1, L. n. 151 del 1975 consentiva anche ad un solo dei coniugi di chiedere, entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della legge medesima, di manifestare volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.
Nell’anno 2019, il ricorrente aveva presentato all’Ufficio dello Stato civile del comune di Ercolano richiesta di annotazione sull’atto di matrimonio di manifestazione di volontà contraria al regime patrimoniale di comunione dei beni. A questo fine, allegava una sua dichiarazione, risalente al 12 gennaio 1976, firmata davanti all’ufficiale di Stato civile dell’epoca, tal cav. D’Antonio Agostino.
La sua richiesta di annotazione tardiva era motivata dal fatto che, nel 1976, l’Ufficiale di Stato civile aveva omesso di trascrivere nell’atto di matrimonio la dichiarazione resa davanti a lui.
La variazione è quindi stata annotata, a sanatoria, solo in data 3 maggio 2019.
2.- Sennonché, il comune di Ercolano, con determinazione