TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-03-28, n. 201401876

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-03-28, n. 201401876
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201401876
Data del deposito : 28 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01012/2010 REG.RIC.

N. 01876/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01012/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
GN WA IE, rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Granata, Giuseppe Palladino, con domicilio eletto presso AM TI in Napoli, via Pirro Logorio N. 10; A.S.D. Nuova San Nicola, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Palladino, Raffaele Granata, con domicilio eletto presso AM TI in Napoli, via Pirro Logorio N. 10;



contro

Comune di Castello di Cisterna in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Abete, con domicilio eletto presso Gioacchino Abete in Napoli, Segreteria T.A.R.;



per l'annullamento

1. della nota prot.n. 4699 del 16/12/2009 emessa dal Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Castello di Cisterna, con la quale si dispone il rigetto dell'istanza di apertura di un circolo ricreativo con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, alla via Parrocchia in Castello di Cisterna (ricorso principale);

2. di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dei diritti della ricorrente (ricorso principale e per motivi aggiunti);

3. della nota prot.n. 4699 del 16/12/2009 a firma del Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Castello di Cisterna ed impugnata successivamente con motivi aggiunti del 29.04.2010, con la quale si comunica che la richiesta di apertura del circolo ricreativo con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande, non è accolta in quanto da accertamenti effettuati, i componenti del circolo come da atto costitutivo non risultano possedere i requisiti morali necessari alla luce della normativa antimafia (ricorso per motivi aggiunti)..

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castello di Cisterna in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il Primo Referendario Avv. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, arricchito di motivi aggiunti, la ricorrente impugna il provvedimento n. 4699 del 16.12.2009 con il quale il Responsabile competente dell’Ufficio commercio del Comune di Castello di Cisterna rigettava la richiesta di apertura di un circolo ricreativo con annessa attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci, inibendo la d.i.a. presentata dalla ricorrente in qualità di presidente dell’associazione il 14.11.2009.

Tale ultima dichiarazione di inizio faceva seguito alla prima del 21.10.2009, inibita con provvedimento del 27.10.2009 sull’assunto che a carico dei componenti dell’associazione sussistevano elementi pregiudizievoli accertati da un’informativa antimafia atipica redatta ai Carabinieri territorialmente competenti.

Al che la ricorrente provvedeva sostituire le persone dei soci con altre e, mutata in tal modo la compagine associativa, presentava la nuova dichiarazione di inizio, inibita con il provvedimento in questa sede impugnato poiché “da accertamenti effettuati i componenti del circolo, come da atto costitutivo da Voi presentato, non risultano possedere i requisiti morali necessari alla luce della normativa antimafia”.

1.2. Si costituiva il Comune intimato con memoria e produzione documentale in data 11.3.2010.

La ricorrente interponeva motivi aggiunti, regolarmente notificati a seguito della produzione comunale e depositati il 29.4.2010.

La Sezione disponeva istruttoria finalizzata alla ricostruzione della vicenda e dei relativi atti con Ordinanza collegiale del 20.5.2010 n. 1068. L’istruttoria veniva ottemperata dal Comune con produzione del

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