TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-11-06, n. 201701702

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2017-11-06, n. 201701702
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201701702
Data del deposito : 6 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2017

N. 01702/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02106/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2013, proposto da:
Svp Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati F M, D M, con domicilio eletto presso lo studio D M in Lecce, via Montello, 13/A;

contro

Comune di San Pietro Vernotico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Quarta in Lecce, via Francesco Trinchera, 6;

per l'annullamento

del provvedimento di revoca/decadenza di concessione permanente occupazione suolo pubblico prot. n. 15852 del 23.7.2013 ricevuto il 25.7.2013;

ove occorra, della determinazione n. 789/2011, della nota di avvio del procedimento, del contratto concessorio sottoscritto con il Comune e del relativo regolamento Cosap del Comune di san Pietro Vernotico;

di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pietro Vernotico;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La società ricorrente, proprietaria di un impianto fotovoltaico sito nel territorio del Comune di Cellino San Marco, ha richiesto l’annullamento della determinazione n.789/2011 con la quale l’ente comunale ha comunicato di voler rideterminare il canone concessorio per l’occupazione di suolo pubblico, nonché del provvedimento di revoca/decadenza di concessione permanente di occupazione di suolo pubblico.

Questi i motivi a sostegno del ricorso:

1.Violazione e/o falsa applicazione del regolamento comunale Cosap e della convenzione concessoria – eccesso di potere per carenza assoluto d’istruttoria per illogicità manifesta, irrazionalità, sviamento e violazione del principio di proporzionalità, carenza assoluta di motivazione.

2.Violazione di legge per mancata e/o falsa applicazione del d.P.R. 447/1997 –violazione e/o falsa applicazione del regolamento comunale Cosap e della convenzione concessoria – violazione del divieto di irretroattività di cui all’art.11 delle preleggi –eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria per illogicità manifesta, irrazionalità, sviamento e violazione del principio di proporzionalità, carenza assoluta di motivazione.

Si è costituito in giudizio il Comune di San Pietro Vernotico rilevando l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.

Nella pubblica udienza dell’11 ottobre 2017 la causa è stata introitata per la decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Con un primo ordine di censure la ricorrente contesta la sussistenza del potere di revoca della concessione, non sussistendo i presupposti richiesti per emanare un provvedimento di autotutela(interesse pubblico o altre ragioni di opportunità).

Dal punto di vista formale si richiama l’art. 21-octies, comma 2,l. 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui «non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».

Nel caso di specie ricorre una fattispecie vincolante per l’amministrazione, essendo incontestato che la ricorrente non abbia pagato i canoni per gli anni 2010 e 2011 per l’occupazione dello spazio concesso;
peraltro, la P.A. comunale ha richiamato anche l’art.4 del contratto sottoscritto tra le parti che riconosce al Comune la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione per mancato pagamento del canone dovuto.

La sola facoltà concessa contrattualmente al Comune di dichiarare la decadenza della concessione per il mancato pagamento del corrispettivo giustifica ex sé l’esercizio di tale potere, pur in assenza di alcuna motivazione, in quanto la ragione della stessa risiede incontrovertibilmente nel venir meno il c.d. sinallagma contrattuale.

Con riferimento alla contestazione inerente il quantum richiesto, in disparte la circostanza dell’avvenuto pagamento, da parte della ricorrente, dei canoni dovuti, la quantificazione della somma richiesta risultava effettuata in applicazione della delibera n.789/2011, non impugnata dalla ricorrente, sicchè le conclusioni e i criteri ivi indicati non possono essere messi in discussione, risultando la rideterminazione del canone ivi indicata meramente applicativa di quanto disciplinato con l’atto generale suindicato.

A ciò aggiungasi che la ricorrente non contesta efficacemente la quantificazione effettuata e i calcoli ad essa sottesi, sicchè la contestazione sul punto risulta espressa in maniera generica e poco efficace.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono giustificati motivi, in ragione della peculiarità della questione, per disporre la compensazione delle spese di lite.

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