TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-03-17, n. 202103254

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2021-03-17, n. 202103254
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202103254
Data del deposito : 17 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2021

N. 03254/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02080/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2080 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da BB (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Cosseria, 2;



contro

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

SE LL, ER DI, CA Moriconi, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
ND ET, NG IN GI, CC IO, CC FA, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Angelini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Sanremo, 3;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- della determinazione prot. 19920 R.I. del 24 novembre 2015, con la quale il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha istituito 117 posizioni organizzative denominate “posizioni di funzionario delegato” ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015;

- del parere espresso dal Comitato di gestione con delibera n. 289 del 24 novembre 2015, di cui non si conosce il contenuto;

- dell'appunto n. 19919/2015 della Direzione centrale organizzazione e personale, di cui non si conosce il contenuto;

- della nota prot. 103208 R.U. del 24 novembre 2015, con la quale il Direttore centrale del personale ad interim ha adottato le direttive per il conferimento delle deleghe di funzioni di cui all’articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015;

- della determinazione prot. 28420 R.I. del 23 dicembre 2015, con la quale il Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha individuato i valori dell’indennità di posizione organizzativa temporanea da attribuire ai funzionari delegati di cui all’articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015;

- degli atti eventualmente e conseguentemente adottati per l’avvio delle procedure selettive per il conferimento delle deleghe di funzioni dirigenziali e delle deleghe eventualmente conferite, con attribuzione delle posizioni organizzative temporanee, dei quali tutti la ricorrente non è a conoscenza;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, ivi compresa la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 3-8403 del 10 settembre 2015, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale;

quanto ai motivi aggiunti depositati il 22 aprile 2016:

- dell’elenco dei titolari “di deleghe posizioni organizzative temporanee istituite ai sensi dell'art. 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78” pubblicato sulla Sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 11 febbraio 2016 e aggiornato in data 28 febbraio 2016;

- delle deleghe di funzioni dirigenziali e connessi incarichi di posizione organizzativa temporanea conferiti ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015 ai soggetti indicati nell’elenco di cui al punto precedente, di cui si ignorano gli estremi e i contenuti di dettaglio;

- di ogni altro atto e /o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivo degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale;

impugnazione integrata con motivi aggiunti depositati il 16 febbraio 2017;

nonché, con i motivi aggiunti depositati il 22 marzo 2017, per l’annullamento:

- dell’atto prot. 143241 R.U. del 20 dicembre 2016, con il quale, tenuto conto dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 193 del 2016, è stato disposto l’avvio di nuove procedure selettive per l’attribuzione di 13 deleghe e posizioni organizzative temporanee ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015;

- dell’atto prot. 143710/RU del 21 dicembre 2016, con il quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative in ordine a quanto già disposto con atto prot. 143241 R.U. del 20 dicembre 2016, con particolare riferimento alla conferma delle deleghe e posizioni organizzative temporanee già conferite;

- dell’atto prot. 144156 del 22 dicembre 2016, recante “Atto n. 143241 R.U. del 20.12.2016 – errata corrige”;

- della determinazione prot. 31025 R.I. del 29 dicembre 2016, con la quale, recependo il nuovo termine di cui all’articolo 1-bis del decreto legge n. 193 del 2016, è stata modificata la determinazione prot. 19920 del 24 novembre 2015 ed è stato sostituito l’elenco allegato alla predetta determinazione;

- dell’atto prot. 145758 del 29 dicembre 2016 con il quale è stato disposto l’avvio di nuove procedure selettive per l’attribuzione di nuove 13 deleghe e posizioni organizzative temporanee ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legge n. 78 del 2015, come risultanti dall’elenco allegato alla determinazione prot. 31025 R.I. del 29 dicembre 2016;

- di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, conseguente e connesso, per quanto lesivi degli interessi collettivi di cui la Federazione ricorrente costituisce ente esponenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021 la dott.ssa IN Perrelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza non definitiva n. 8217 del 24.1.2018 la Sezione ha, in via preliminare, ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia in questione, nonché infondata l’eccezione di difetto di legittimazione di BB, sollevata dall’Amministrazione resistente.

Nel merito la Sezione ha ritenuto “rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4 bis , del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, come successivamente modificato: dall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; dall'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19; dall'articolo 9-ter, comma 1, lett. a) e b) del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; dall'articolo 1, comma 95, lett. b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205”, rimettendole alla Corte costituzionale con separata ordinanza, mentre ha respinto per il resto il ricorso e i motivi aggiunti.

1.2. Con l’ordinanza n. 8253 del 24.1.2018 la Sezione ha sollevato questione di legittimità

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