TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-06, n. 202216249
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 16249/2022 REG.PROV.COLL.
N. 07877/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7877 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
P A, rappresentato e difeso dall'avvocato S S R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
E A, L E, S B, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
dei provvedimenti comunicati con foglio prot. M_D GMIL126815/18 del 10 marzo 2015, notificato in data 25 marzo 2015, del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – II Reparto – IV Divisione, aventi ad oggetto la mancata iscrizione al Quadro di avanzamento al grado superiore per l'anno 2014, l'attribuzione del punteggio di merito finale espresso in trentesimi di 26.66, in occasione della formazione della graduatoria di merito compilata per l'anno 2014, approvata dal Ministro della difesa, la conseguente collocazione al 43° posto della graduatoria di merito, nonché delle operazioni di scrutinio compiute dalla Commissione superiore di avanzamento, della predetta graduatoria di merito, delle approvazioni ministeriali e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/4/2022:
dei provvedimenti comunicati con foglio Prot. M_D GMIL126815/18 del 10.03.2015, notificato in data 25.03.2015, del Ministero della Difesa Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto IV Divisione, aventi ad oggetto la mancata iscrizione al Quadro di avanzamento al grado superiore per l'anno 2014, l'attribuzione del punteggio di merito finale espresso in trentesimi, a norma dell'art.1058 del decreto legislativo 15.03.2010, n.66, di 26.66, in occasione della formazione della graduatoria di merito compilata per l'anno 2014, approvata dal Ministro della Difesa ai sensi dell'art. 1064 del decreto legislativo n. 66/2010, la conseguente collocazione al 43° posto della graduatoria di merito, nonché delle operazioni di scrutinio compiute dalla CSA, della predetta graduatoria di merito, delle approvazioni ministeriali e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso in riassunzione – a seguito di ordinanza n. 407/2019 del Tar Emilia Romagna, Sezione Prima, che dichiarava la propria incompetenza territoriale – il Sig. A, Tenente Colonnello Pilota dell’Aeronautica Militare, impugnava l’esito del giudizio di avanzamento, a scelta, al grado superiore per l’anno 2014, chiedendone l’annullamento.
1.1 In particolare, rappresentava di essere stato collocato al 43° posto della relativa graduatoria di merito, cioè al di fuori del quadro di avanzamento (ricevendo il punto di merito di 26.66/30), diversamente dai suoi colleghi, odierni controinteressati, che sono invece stati promossi, e quindi iscritti nel quadro di avanzamento a scelta formato per il predetto anno.
1.2 Egli deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sia in senso assoluto che relativo: l’attribuzione del punto di merito sarebbe avvenuta con modalità non conformi alla normativa applicabile; il proprio curriculum professionale sarebbe stato inadeguatamente valutato dalla competente Commissione, tanto in assoluto quanto in rapporto a quelli dei controinteressati presi a confronto.
2. Il Ministero della Difesa si costituiva nel presente giudizio il 5 novembre 2021.
3. Con ordinanza collegiale n. 13052/2021