TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-11-21, n. 201901530

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-11-21, n. 201901530
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901530
Data del deposito : 21 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/11/2019

N. 01530/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00901/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 901 del 2019, proposto da
Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Amendola n. 166/5;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn.31.33;

per l'accertamento:

a) dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Regione Puglia in relazione al procedimento amministrativo riguardante la Variante di recupero degli insediamenti abusivi in Zona Salice -

AMBITO

6, con particolare riferimento alla mancata definizione in senso positivo del procedimento medesimo;
il tutto anche attraverso l'ordine giudiziale di provvedere in prefiggendo termine ed, in mancanza, mediante la nomina di un commissario ad acta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, co. 1, lett. e), ult. parte, c.p.a.;

b) del diritto del Comune di Foggia a ottenere la definizione del procedimento urbanistico in causa e, quindi, l'approvazione definitiva del piano di recupero in questione e comunque della variante urbanistica in cui lo stesso si sostanzia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Visti gli artt. 34, co. 5, e 35, co 1 lett.c, cod. proc. amm.

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2019 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la memoria con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere, per essere intervenuta la DGR n.1544/2019 che ha negato l’approvazione delle varianti adottate dal Comune, nonché la dichiarazione a verbale con cui è stata espressa, altresì, la sopravvenienza del difetto di interesse in ordine alla domanda di accertare “il diritto” del Comune a ottenere l'approvazione definitiva;

Ritenuto che

- alla luce del contenuto complessivo della domanda, deve ritenersi in parte cessata la materia del contendere (in ordine alla domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere), per essere stato adottato un provvedimento espresso;
in parte sopravvenuta la carenza di interesse (in ordine al sindacato sulla doverosità dell’approvazione), non essendo il provvedimento adottato satisfattivo della pretesa fatta valere;

- le spese vanno integralmente compensate, non essendovi stata specifica richiesta di condanna, nonché in ragione della particolarità della questione esaminata e della qualità delle parti;

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