TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-05-07, n. 201404735

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2014-05-07, n. 201404735
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201404735
Data del deposito : 7 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07954/2013 REG.RIC.

N. 04735/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07954/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7954 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso di questi in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, USR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ope legis in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

Barbara Borriero;

per l'annullamento

- del decreto MPI

AOODRLA

Registro Ufficiale – Prot. n. 16668 del direttore generale dell’USR per il Lazio del 24 giugno 2013, con allegati, col quale è stato pubblicato l’elenco alfabetico dei candidati che hanno superato le prove scritte di Italiano di cui agli artt. 7 e 8 del bando di concorso (d.d.g. n. 82/2012 del 24 settembre 2012), per le classi di concorso A043 – Italiano, Storia, geografia, A050 – Materie letterarie negli istituti di secondo grado;

- del decreto emesso dal MIUR – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione generale per il personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 relativo all’indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con riferimento alla prova scritta di cui agli artt. 7 e 8 del bando n. 82 del 24 settembre 2012 e, in particolare, alla soglia di ammissione alla successiva prova orale di 28 punti, nella parte in cui non consente l’ammissione del ricorrente alla successiva prova orale;

- della griglia di valutazione delle prove scritte (classe A043 – A050) della Commissione giudicatrice della Regione Lazio;

- delle “indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta” fornite dal Ministero, rinvenibili dal sito http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/;

- del diniego, anche tacito, alla partecipazione di parte ricorrente alle prove successive del concorso

e con motivi aggiunti depositati il 9 aprile 2014,

- del decreto dell’USR per il Lazio n. 26 del 20.2.2014 di pubblicazione delle graduatorie generali di merito per le classi di concorso A043 (Italiano, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media) e A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, appartenenti all’ambito disciplinare AD 4 e 9), formate secondo l’ordine del punteggio finale espresso in centesimi conseguito dai candidati e tenuto conto delle preferenze e precedenze a parità di punteggio;

- della graduatoria definitiva, classe di concorso A043 (Italiano, Storia ed educazione civica, Geografia nella scuola media, A.D. K 04 e 09), nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo;

- della graduatoria definitiva, classe di concorso A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, appartenenti all’ambito disciplinare AD K 04 e 09), nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’USR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2014 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Col ricorso in esame, R M, avendo superato le prove preselettive del concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012 a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado e non avendo invece superato la successiva prova scritta di italiano per aver conseguito la votazione di 24/40, inferiore alla soglia minima di punti 28/40 richiesta dall’art. 7 del predetto decreto per l’ammissione alla prova orale per la classe di concorso A043 – A050, impugna la manca ammissione alle prove orali, in uno al d.d.g. n. 82/2012 in parte qua , alle griglie di valutazione delle prove scritte e alle indicazioni ministeriali relative allo svolgimento della medesima prova.

In particolare, il ricorrente censura:

1) la violazione degli artt. 3, 4, 34 e 97 Cost., dei principi trasparenza e par condicio dei concorrenti, la disparità di trattamento, l’arbitrarietà, l’irrazionalità, l’irragionevolezza, il travisamento e lo sviamento dalla causa tipica, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/90, del principio di correttezza e buon andamento e del c.d. principio di autovincolo, l’inosservanza di circolari e la contraddittorietà e l’illogicità dell’azione amministrativa, in quanto il MIUR, consentendo a ciascuna commissione di concorso di « integrare e modificare i criteri proposti in sede nazionale, giustificando le ragioni dei cambiamenti apportati », avrebbe determinato una disparità di trattamento nelle valutazioni delle prove, di fatto commisurate da ciascuna commissione regionale in modo diverso in relazione ai quattro criteri fissati a livello nazionale e modificati a livello locale;
e ciò, tanto più tenuto conto che le tracce sottoposte ai candidati erano identiche in tutta Italia e che i singoli criteri sono ciascuno slegato dagli altri e che il voto finale è la somma delle votazioni in decimi raggiunte, in base a criteri difformi da regione a regione, in relazione a ciascuno di essi;
inoltre la Commissione d’esame per il Lazio, che ha esaminato il ricorrente, non avrebbe motivato le ragioni dei cambiamenti apportati, violando anche l’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994 laddove prescrive che le commissioni esaminatrici stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione alla prima riunione;

2) l’incoerenza e la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza di cui all’art. 97 Cost., la disparità di trattamento, l’arbitrio in assenza di parametri di riferimento in quanto la commissione avrebbe proceduto alla correzione delle prove scritte del ricorrente in modo irragionevole, arbitrario, illogico e irrazionale e con l’unico scopo di conseguirne la bocciatura, procedendo ad una verifica sommaria e superficiale, probabilmente dovuta all’alto numero dei partecipanti al concorso, tant’è che a prove considerevolmente diverse sarebbe stato attribuito lo stesso punteggio finale e parziale nei vari campi di valutazione e nonostante la buona qualità delle prove concretamente elaborate;
inoltre, in quanto non sarebbe stato possibile rinvenire nel giudizio finale nessun elemento sufficientemente idoneo a premettere al ricorrente di comprendere il parametro valutativo utilizzato e le lacune riscontrate, con sostanziale incertezza in ordine ai detti parametri e ai tempi e ai modi della correzione;

3) lo sviamento, l’incoerenza e la violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza di cui all’art. 97 Cost., la disparità di trattamento, la violazione dell’art. 4 Cost., l’esorbitanza normativa, la violazione del principio di legalità del bando e dell’art. 400, comma 11, d.lgs. n. 297/1994, in quanto l’imposizione della soglia minima di 28 punti per accedere alla prova orale sarebbe eccessivamente alta rispetto al massimo dei voti e, comunque, in quanto anche altre soglie stabilite a seconda delle discipline di insegnamento sarebbero in netto contrasto coi principi di proporzionalità e di ragionevolezza anche nelle discipline in cui non sono valutate congiuntamente la prova pratica e quella scritta;
inoltre, la soglia minima di 7/10 (cui corrisponde quella di 28/40) sarebbe in contrasto con l’art. 400, comma 11, del .T.U. n. 297/1994 che stabilirebbe quale soglia minima per accedere alla prova di concorso successiva quella di 6/10 e, comunque, costituirebbe non un fattore di selezione quanto piuttosto un vero e proprio ostacolo al diritto allo studio, non previsto da alcuna norma, non motivato quanto alla fase istruttoria resasi necessaria per stabilirla.

Con decreto presidenziale n. 3277 del 9 agosto 2013 il ricorrente è stato ammesso con riserva alla prova orale del concorso che questi ha dichiarato di aver poi superato col punteggio di 32/40.

Il provvedimento presidenziale è stato poi confermato con ordinanza cautelare n. 8359 del 20 settembre 2013.

Con motivi aggiunti, notificati il 23 ottobre 2013 e depositati il successivo 24 ottobre, il M, avendo acquisito i testi corretti delle prove scritte, svolgeva ulteriori censure deducendo, anche sulla base di giudizi pro veritate formulati da una docente di lettere e versati in atti, l’irragionevolezza manifesta, l’illogicità, l’arbitrarietà delle valutazioni espresse dalla Commissione di concorso, l’incoerenza e la violazione del principio di proporzionalità e di quello di ragionevolezza di cui all’art. 97 Cost., la disparità di trattamento, l’arbitrio in assenza di parametri di riferimento, evidenziandone l’illegittimità sotto vari profili nel merito dei quesiti sottoposti al candidato e proponendo una valutazione alternativa delle prove.

Si è difesa la parte pubblica invocando il rigetto del ricorso siccome infondato.

Con secondi motivi aggiunti, notificati il 5 aprile 2014 e depositati il successivo 9 aprile, il ricorrente ha gravato le graduatorie definitive delle due classi di concorso interessate nella parte in cui risulta collocato “con riserva” e, dunque, in posizione non utile ai fini della immissione in ruolo a causa del punteggio attribuitogli alla prova scritta e contestato col ricorso introduttivo. In particolare, dopo aver riproposto le censure già articolate con quest’ultimo e coi primi motivi aggiunti, il M ha ulteriormente insistito per veder riconosciuto il consolidamento della propria posizione concorsuale ai sensi dell’art. 4, comma 2- bis , l. 17 agosto 2005, n. 168;
ha inoltre ulteriormente lamentato la contraddittorietà e l’illegittimità delle valutazioni delle prove scritte nelle graduatorie definitive, la disparità di trattamento nelle valutazioni e nel conteggio dei punteggi in graduatoria.

All’esito dell’udienza pubblica del 17 aprile 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo è infondato e va pertanto respinto.

1.1. Quanto al primo motivo di censura, coglie nel segno la difesa pubblica laddove evidenzia che la Commissione di concorso per il Lazio, con riguardo alle classi di concorso del ricorrente, nel rispetto dei criteri cornice definiti a livello nazionale in “pertinenza”, “correttezza linguistica”, “completezza” e “originalità”, si è limitata a specificarli e a puntualizzarli, in modo sicuramente non arbitrario né illogico, ma anzi alla stregua di criteri di congruenza, di razionalità e di sufficienza logica e, comunque, secondo la legittima previsione delle indicazioni del MIUR;
ciò che consente di respingere, innanzitutto, la censura di carenza di motivazione, posto che la specificazione dei criteri attraverso puntuali descrittori ne rende immediatamente percepibili le ragioni di previsione e, poi, quella di violazione dell’art. 12 del d.P.R. n. 487/1994, tenuto conto dell’avvenuta, tempestiva fissazione dei criteri di valutazione delle prove in questione. Né migliore sorte patisce la censura di disparità di trattamento posto che nel concorso in questione, a base regionale (e con graduatorie regionali), non è stata neppure dedotta – né ovviamente provata – una difforme applicazione dei vari criteri nella Regione Lazio (nella quale il ricorrente ha svolto le prove) tra diversi concorrenti, restando per altro verso irrilevante, oltre che insufficientemente provata, la difformità rispetto ai descrittori fissati da Commissioni incardinate in altre regioni italiane.

1.2. Va del pari respinto il secondo motivo di ricorso, siccome affidato a mere deduzioni sprovviste di adeguato corredo logico ed asseverativo, col quale si tenta di inferire dall’attribuzione a diverse prove del ricorrente dello stesso punteggio finale e parziale nei vari campi di valutazione, la prova processuale di una correzione superficiale e sommaria ove addirittura non malevolmente indirizzata ad una deliberata bocciatura di questi.

E infatti, le prove in esame appaiono adeguatamente valutate, in modo trasparente e comprensibile, attraverso l’attribuzione dei punteggi nella griglia analitica predisposta dalla commissione che conducono ad una idonea valutazione finale, posto che « il voto numerico attribuito dalla commissione giudicatrice nelle prove scritte e orali esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione medesima in quanto ex se reca la motivazione della valutazione effettuata, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, posto che la motivazione espressa numericamente risponde al principio di economicità dell'azione amministrativa e assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni effettuate dall'organo collegiale, senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi » (cfr. C.d.S., Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 1612).

1.3. Stessa sorte patisce il terzo motivo di ricorso, posto che l’art. 400, comma 1, d.lgs. n. 297/1994 (recante “ Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado ” alla stregua del quale, in materia di “ Concorsi per titoli ed esami ”, «(…) l'attribuzione ad una prova di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della prova successiva ») si limita a stabilire una soglia minima non raggiunta la quale non è mai consentito l’accesso alla prova successiva. Esso, tuttavia, impedendo di scendere sotto la soglia dei 6/10, non preclude invece la possibilità che, per concorsi come quello in esame, sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all’esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare – soprattutto nei concorsi caratterizzati da un alto numero di partecipanti e di posti banditi – una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall’art. 97 Cost. Pertanto, appare ragionevole e non bisognevole di particolari specificazioni motivatorie la scelta di fissare, nel concorso in questione, una soglia minima di punteggio per l’accesso alle prove orali di 28/40, commisurata a 7/10 e, dunque, più alta di 1/10 soltanto rispetto a quella stabilita come minimun inderogabile dalla norma sopra evocata. E comunque la censura è stata già rigettata dalla sezione con la sentenza n. 10364 del 3 dicembre 2013, con cui, nell’accogliere il ricorso per altri motivi, non è stata condivisa la prospettazione di parte ricorrente sul significato della disposizione recata dall’art. 400, comma 11, del d.lgs. n. 297/1994, che, a parere del Collegio, contiene esclusivamente una istruzione procedurale per le Commissioni di concorso, quando un elaborato non raggiunga la soglia minima della sufficienza.

2. Infondati appaiono anche i primi motivi aggiunti, posto che la valutazione delle prove scritte è frutto di discrezionalità tecnica, che non può essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, se non per violazione delle norme che regolano l'espressione del giudizio o per il fatto di presentare vizi di manifesta illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà oppure per l'aver omesso di considerare taluni determinanti elementi, cosa che nel caso di specie, non è affatto avvenuto, avendo la Commissione fatto corretta ed esauriente applicazione dei criteri di valutazione prestabiliti, in modo ragionevole e immune, dunque, dai vizi valutabili nel c.d. sindacato esterno.

Nei fatti, il ricorrente attraverso le censure articolate coi motivi aggiunti – e attraverso il prodotto parere pro veritate – ha proposto un inammissibile percorso di completo riesercizio della discrezionalità tecnica della Commissione mediante la sostituzione di singoli elementi valutativi e l’attribuzione di un determinato voto finale più alto di quello effettivamente conseguito.

3. Quanto ai secondi motivi aggiunti, richiamato quanto fin qui detto con riguardo alla valutazione delle prove scritte del ricorrente, non appare infine possibile fare applicazione dell’art. 4, comma 2- bis , l. 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (« Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ») posto che detta disposizione esprime una norma circoscritta all'idoneità degli aspiranti ad una professione priva di " numero chiuso " e non richiedente, quindi, procedure di selezione finalizzate al conferimento di un numero limitato di posti, come negli ordinari concorsi per il pubblico impiego;
con la conseguenza che ogni ipotesi di applicazione estensiva a fattispecie di specializzazioni riservate agli insegnanti - anche a prescindere dall'insussistenza, per i medesimi, di ordini professionali in senso stretto - non può che apparire infondata, soprattutto in presenza di controinteressati, i quali hanno titolo per ottenere dal giudice una pronuncia definitiva, che accerti se l'ammissione della propria controparte sia o meno legittima (e se la propria posizione debba risultare recessiva) (cfr., in questo senso, C.d.S., Sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 106 e Tar del Lazio, Roma, Sez. I, 21 ottobre 2013, n. 9055).

In definitiva, l’impugnativa va interamente respinta.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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