TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-04-13, n. 201900361
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2019
N. 00361/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00537/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2018, proposto dalla Balera del Sinni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. R L, PEC avvc.roccolista@pec.it, da intendersi domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
Comune di L, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. R S, PEC siervo.raffaele@certavvocatilag.it, con domicilio eletto in Potenza Via Mazzini n. 23/A presso lo studio dell’avv. E S;
Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm.,
per l’esecuzione della Sentenza di questo Tribunale n. 2 del 13.1.2017;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di L;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2019 il Cons. P M e uditi gli avv.ti R L e R S;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 25.3.1996 la Balera del Sinni S.r.l. presentava al Comune di L un progetto di strumento urbanistico attuativo, contemplante la costruzione di una struttura alberghiera, avente 76 posti letto, e di un autogrill-ristorante.
Su tale progetto il Dirigente dell’Ufficio regionale Urbanistica ed Ambiente con provvedimento del 24.1.1997 esprimeva il parere favorevole di autorizzazione paesaggistica, ma il Consiglio Comunale di L con la Delibera n. 18 del 28.6.1997 non approvava lo strumento urbanistico attuativo proposto. L’impugnazione della citata Del. C.C. n. 18 del 28.6.1997 veniva accolta da questo Tribunale con la Sentenza n. 51 del 2.2.2000.
Dopo il passaggio in giudicato della predetta Sentenza, la Balera del Sinni S.r.l. con atto di citazione del 7.1.2002 chiedeva la condanna del Comune di L al risarcimento dei danni dinanzi al Tribunale di Lagonegro, il quale con Sentenza n. 440 del 16.12.2003 dichiarava il difetto di giurisdizione.
Pertanto, con Ric. n. 289/2004 la Balera del Sinni S.r.l. riassumeva il giudizio dinanzi a questo Tribunale, il quale con Sentenza n. 2 del 13.1.2017, passata in giudicato, accoglieva in parte la predetta domanda risarcitoria, con esclusivo riferimento ai danni derivanti dal maggior costo per la realizzazione della sala polivalente e di una parte dell’albergo e per la costruzione dell’autogrill, conseguente all’aumento dei prezzi. La sentenza statuiva, ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm. che:
-la ricorrente entro 30 giorni doveva presentare al Comune “le fatture quietanzate e/o la documentazione, attestante i relativi pagamenti, sostenuti dalla ricorrente relativamente alla suddetta spesa complessiva di € 2.424.699,27 (precisamente: € 1.691.966,85 “per la realizzazione della sala polifunzionale, per le sistemazioni esterne, per gli impianti, per un gruppo elettrogeno e per gli arredi”, spesi nel 2004;€ 126.919,08 per la costruzione di una parte dell’albergo “ancora non ultimata”, spesi nel 2004;€ 605.813,34, spesi per l’autogrill nel 2002)”;
-il Segretario comunale di L entro 180 giorni, dopo aver acquisito da parte della ricorrente la predetta documentazione, doveva: a) prima “effettuare un’indagine sui prezzi di mercato del suindicato periodo 28.6.1997-13.10.2000, con la puntualizzazione che, se tale indagini dovessero rivelarsi molto difficili e/o problematiche, il Comune avrebbe dovuto pagare la somma, derivante dall’applicazione degli indici ISTAT Famiglie Operai e Impiegati, registratisi nel citato periodo 28.6.1997-13.10.2000, cioè alla somma complessiva, provata dalla ricorrente con la suddetta documentazione, avrebbero dovuto essere detratte le percentuali delle rivalutazioni dei citati indici ISTAT fino al 28.6.1997 e poi avrebbe dovuto essere calcolata la variazione percentuale dei medesimi indici ISTAT dal 28.6.1997 al 13.10.2000”;b) e poi “offrire alla ricorrente la somma, corrispondente alla percentuale della somma complessiva, provata dalla ricorrente con la suindicata documentazione e ridotta in base agli indici