TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2014-03-12, n. 201401484

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2014-03-12, n. 201401484
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201401484
Data del deposito : 12 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05889/2013 REG.RIC.

N. 01484/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05889/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5889 del 2013, proposto da:


SGE

Form Group Srl, rappresentato e difeso dagli avv. M N, K D S, con domicilio eletto presso M N in Napoli, Segreteria Tar;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, rappresentati e difesi per legge dall'Avvoc. Distrett. Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11;

per l'annullamento

DECRETO DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 18/S2

DEL

22

LUGLIO

2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, la

SGE FORM

Group s.r.l. impugnava, chiedendone l’annullamento in parte qua, previa sospensione, il d.d.g. dell’Ufficio scolastico regionale della Campania n. 18/S2 del 22 luglio 2013;

- in particolare, col provvedimento impugnato, era stata riconosciuta all’Istituto tecnico “De André” (Settore tecnologico – Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio) la parità scolastica, con la prescrizione che, nell’anno scolastico 2013/2014, avrebbe dovuto attivarsi soltanto la classe prima del corrispondente corso di studio;

- avverso siffatta determinazione si lamentava, in estrema sintesi, che: -- ingiustificatamente e in assenza di base normativa, la parità scolastica sarebbe stata riconosciuta all’Istituto “De André” limitatamente alla prima classe, anziché per l’intero corso di studi (ossia per l’intero quinquennio) – così come richiesto – dell’istituto tecnico;
-- ciò, peraltro, in violazione degli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost., ossia dei sottesi principi (così come codificati anche delega legislativa di cui all’art. 1 della l. n. 53/2003) di equipollenza del trattamento scolastico fra scuole statali e non statali, di libertà di scelta degli studenti fra le une e le altre, di libertà di iniziativa economica;

- l’amministrazione intimata si costituiva per resistere al gravame esperito ex adverso;

- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 5 marzo 2013 per la trattazione dell’incidente cautelare;

- nell’udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Rilevato che la tesi propugnata da parte ricorrente, volta a contestare l’approccio graduale seguito dall’amministrazione resistente nel riconoscimento della parità scolastica, da coordinarsi con l’avviata riforma della scuola secondaria superiore, è stata smentita dai recenti indirizzi invalsi, oltre che presso la Sezione (sent. n. 5953 del 20 dicembre 2013), presso il Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 4208 del 12 luglio 2011;
n. 5487 e n. 5488 del 26 ottobre 2012;
n. 2717 del 21 maggio 2013), dai quali il Collegio non ritiene di doversi discostare;

Considerato, quindi, che, come illustrato nelle citate pronunce:

- innanzitutto, elementi sistematici militano nel senso della non riconoscibilità della parità scolastica a classi successive alla prima (laddove ciò comporti una scissione fra la prima classe – da istituirsi ex novo secondo il nuovo ordinamento – e le classi successive – da istituirsi parimenti ex novo, ma sulla base del vecchio ordinamento) sono desumibili dall’art. 1, comma 4, della l. n. 62/2000;

- in particolare, la norma richiamata stabilisce che la parità viene riconosciuta alle scuole non statali che ne facciano domanda laddove esse siano in grado di garantire, tra l’altro, “l’organica costituzione di corsi completi”, non potendo essere riconosciuta “a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe”;

- presupposto indefettibile per il riconoscimento della parità scolastica a corsi di nuova costituzione è, dunque, la conformazione al principio di organicità, volto a garantire che gli istituti privati apprestino un’offerta formativa pienamente rispondente alla programmazione scolastica statale, nell’interesse degli studenti fruitori;

- detto principio verrebbe evidentemente vulnerato, qualora si ammettesse, nello stesso momento storico, la inorganica costituzione di una nuova classe prima sulla base del nuovo ordinamento e, nel contempo, di nuove classi successive alla prima sulla base del vecchio ordinamento;

- in tale prospettiva, il tenore letterale del citato art. 1, comma 4, della l. n. 62/2000, laddove postula la regola generale della costituzione di “corsi completi”, non può essere inteso di guisa tale da ammettere la indiscriminata possibilità di istituire ex novo classi successive alla prima improntate a indirizzi superati dal nuovo ordinamento di studi: al contrario, il riferimento alla nozione di “corsi completi” deve essere letto in relazione al periodo successivo, laddove si esclude in via di principio la riconoscibilità della parità in relazione a singole classi, fatta salva l’ipotesi di istituzione ex novo di nuovi corsi completi;

- la norma in parola palesa anche, nella sua parte finale, il proprio favor per il superamento graduale (ma allo stesso tempo, organico) dei vecchi ordinamenti, i quali sono destinati a far posto ai nuovi secondo una logica ispirata ai canoni di progressività ed organicità;

- ebbene, se, per un verso, il principio di gradualità giustifica la previsione in base alla quale l’introduzione del nuovo corso di studi debba avvenire a partire dalla prima classe, secondo una logica di décalage, per altro verso, il principio di organicità induce a ripudiare (in quanto obiettivamente antisistemica) l’istituzione ex novo, ad es., di classi quarte o quinte relative a ordinamenti di studi che la stessa normativa nazionale ha inteso superare;

- ciò posto, il citato art. 1, comma 4, della l. n. 62/2000 deve essere inteso nel senso che solo negli istituti scolastici pubblici, o già parificati, può risultare fisiologica la coesistenza fra le nuove classi prime del corso di studi, da sviluppare in conformità al nuovo ordinamento e le ulteriori classi, già avviate secondo il vecchio corso di studi, da completare ad esaurimento, e, quindi, nel senso che, in caso di istituzione di nuovi corsi completi, interessati da interventi di riordino normativo, per i quali sia richiesta per la prima volta la parità scolastica, quest’ultima non può, ma deve essere riconosciuta in modo limitato alla sola prima classe;

- nello stesso senso militano le disposizioni contenute dell’art. 1, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 88/2010, in base alle quali, “gli istituti tecnici sono riorganizzati e potenziati, secondo le norme contenute nel presente regolamento, a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011 in relazione al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui all'allegato A del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 … a partire dall'anno scolastico 2010/2011 le classi seconde, terze e quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti sino alla conclusione del quinquennio con un orario complessivo annuale delle lezioni di 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali”;

- pur difettando un espresso divieto di costituire nuove classi successive alla prima in sede di istituzione ex novo dei corsi di studi oggetto di riordino, sembra, cioè, che prevalenti ragioni sistematiche giustifichino l’operatività di un simile divieto;

- ed invero, il citato art. 1, commi 3 e 4, del d.p.r. n. 88/2010 deve essere inteso conferendo adeguato rilievo alla sottesa nozione di ‘prosecuzione’ ad esaurimento (“sino alla conclusione”) dei percorsi formativi in atto, ove diviene recessiva la possibilità di ammettere la nuova costituzione di classi susseguenti alla prima sulla base del pregresso e riformato ordinamento di studi;

- d’altronde, l’espresso riferimento normativo alla salvaguardia dei soli percorsi formativi in atto secondo i piani di studio previgenti non può non indurre ad ripudiare l’ipotesi di consentire l’istituzione ex novo di classi successive alla prima, laddove in precedenza non attivate;

- alla stregua di quanto sopra, deve escludersi che il passaggio al nuovo assetto degli istituti tecnici consenta in modo sostanzialmente indifferenziato nel corso del periodo transitorio (della durata di ben cinque anni) vere e proprie ‘fughe all’indietro’ come quelle che si determinerebbero ammettendo la possibilità di concedere la parità scolastica alle nuove classi da istituirsi, tuttavia, sulla base del vecchio ordinamento;

- né può accreditarsi la tesi secondo cui occorrerebbe tracciare una linea di demarcazione tra il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento (che atterrebbe alla didattica in generale) e la questione della parificazione (che, invece, atterrebbe unicamente alla complessiva capacità didattica-organizzativa del richiedente): almeno per quanto concerne la possibilità di ottenere la parificazione per nuovi corsi in relazione a classi successive alla prima di nuova istituzione, il pertinente quadro normativo sembra, infatti, tracciare una inscindibile relazione anche ai fini del riconoscimento della parificazione;

- le superiori considerazioni inducono, dunque, a predicare la manifesta infondatezza della prospettata questione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, della l. n. 62/2000, così come dianzi interpretato, per contrasto con gli artt. 3, 33, 41 e 76 Cost.;

- ed invero, come già evidenziato, la richiamata norma legislativa risponde all’esigenza di assicurare l’organicità e l’adeguatezza dell’offerta formativa (anche da parte degli istituti privati), e, quindi, di assicurare il pieno godimento del diritto allo studio, tutelato dagli artt. 33 e 34 Cost., rispetto al quale gli invocati principi di equipollenza del trattamento scolastico fra istituti statali e non statali, di libertà di scelta degli studenti fra gli uni e gli altri, nonché di libertà di iniziativa economica non possono non subire un necessario e ragionevole contemperamento;

- fuori luogo appare, peraltro, l’adombrato eccesso di delega legislativa, posto che la normativa emanata in attuazione della delega di cui al richiamato art. 1 della l. n. 53/2003 (d.lgs. n. 59/2004, n. 286/2004, n. 76/2005, n. 226/2005, n. 227/2005) esula dallo specifico campo di materia riguardato dal presente giudizio;

Ritenuto, in conclusione, che:

- stante l’infondatezza delle censure proposte, così come dianzi scrutinate, il ricorso in epigrafe deve essere respinto;

- quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti, considerata la peculiarità delle questioni trattate;

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