TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-07-24, n. 202404364

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2024-07-24, n. 202404364
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202404364
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 04364/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03039/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3039 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A S, V V, rappresentati e difesi dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
A.S.L. Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale – AORN “A C”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana Taglialatela, Antonio Messina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Palma Pascarella, Michele Salomone, Manzi Claudia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

I) con il ricorso introduttivo:

- dell’atto deliberativo n. 469 del 12.6.2023 del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A C”, unitamente agli allegati “bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Avvocato” e “avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 incarico a tempo determinato per mesi 6 eventualmente rinnovabile di Dirigente Avvocato”;

- della nota dell’UOC Gestione Risorse Umane dell'

AORN

Cardarelli, prot. n. 16846 del 27.6.2023;

- delle note prot. n. 5154 del 22.2.2023 e prot. n. 14229 del 1.6.2023 del Direttore della UOC AA. LL. Appalti e contratti, così come richiamati nel provvedimento di cui sopra, mai comunicate né altrimenti conosciute;

- nonché di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti, ive incluse l''approvazione di graduatorie e la stipula di contratti;

II) con i motivi aggiunti depositati il 28.7.2023:

- dell’atto deliberativo n. 632 del 18.7.2023 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A C”, unitamente agli allegati A “elenco ammessi”, B “elenco ammessi con riserva” e, se occorre, C “elenco non ammessi”;

- della tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti delle Aziende Sanitarie Regionali della Campania relativa al mese di giugno 2023, pubblicata il 20.6.2023;

- della nota della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del sistema sanitario regionale – Unità operativa Dirigenziale personale del SSR, prot. n. 290684 del 7.6.2023, mai comunicata né altrimenti conosciuta;

- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti;

- per la declaratoria della perdurante vigenza della graduatoria approvata prima con deliberazione del Direttore generale dell'A.S.L. Caserta n. 893 del 1.6.2021 riformulata con successiva deliberazione del medesimo Direttore generale n. 461 del 29.3.2022;

III) con i motivi aggiunti depositati il 15.11.2023:

- della tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti e delle procedure di reclutamento in corso delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, relativa al mese di settembre 2023, pubblicata il 26.9.2023, così come aggiornata al 13.11.2023;

- dell’atto deliberativo n. 799 del 21.9.2023 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A C”, avente ad oggetto “Scioglimento riserva dei candidati ammessi con riserva di cui alla Delibera n. 632 del 18.7.2023”;

- dell’atto deliberativo n. 868 del 5.10.2023 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A C”, avente ad oggetto “Rettifica ed integrazione alle Deliberazioni n. 632 del 18.7.2023 e n. 799 del 21.9.2023”;

- della convocazione dei candidati ammessi al colloquio per il giorno 5.12.2023, a firma del Presidente della commissione esaminatrice;

- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti, ivi inclusi l'eventuale svolgimento di prove l'approvazione di graduatorie e la stipula di contratti;

IV) con i motivi aggiunti depositati il 29.12.2023:

- della tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti e delle procedure di reclutamento in corso delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, relativa al mese di novembre 2023, pubblicata il 27.11.2023;

- del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente avvocato, in esecuzione della delibera n. 469 del 12.6.2023 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A C;

- dell’esito della prova colloquio del 5.12.2023, pubblicato in pari data;

- della graduatoria di merito pubblicata il 5.12.2023, relativa all'avviso pubblico di cui sopra;- dell’atto deliberativo n. 1149 del 15.12.2023, pubblicato il 18.12.2023, del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A C”, unitamente agli allegati, avente ad oggetto la “Presa d'atto dei verbali e della graduatoria di merito – Conferimento incarico – Esecuzione Immediata”, relativo all'avviso pubblico di cui sopra;

- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti, ivi incluse le future tabelle di monitoraggio, se e in quanto riproduttive del mancato inserimento della graduatoria approvata prima con deliberazione del Direttore generale dell'ASL Caserta n. 893 dell'1.6.2021 riformulata con successiva deliberazione del medesimo Direttore Generale n. 461 del 29.3.2022;

V) con i motivi aggiunti depositati il 20.2.2024:

- della tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti e delle procedure di reclutamento in corso delle Aziende Sanitarie della Regione Campania, relativa al mese di gennaio 2024, pubblicata il 29.1.2024;

- di ogni altro atto anteriore, presupposto, connesso e consequenziale che comunque possa ledere gli interessi dei ricorrenti, ivi incluse le future tabelle di monitoraggio, se e in quanto riproduttive del mancato inserimento della graduatoria approvata prima con deliberazione del Direttore generale dell'ASL Caserta n. 893 del 1.6.2021 riformulata con successiva deliberazione del medesimo Direttore generale n. 461 del 29.3.2022.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A C”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2024 e nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I nominati in epigrafe partecipavano al concorso indetto nel 2017 dall’A.S.L. Caserta per il reclutamento di n. 3 dirigenti avvocati, terminato con deliberazione n. 893 del 1.6.2021 recante approvazione della relativa graduatoria.

Successivamente, detta graduatoria veniva rettificata in parte qua all’esito di un separato ricorso proposto da altro candidato avverso la propria esclusione, accolto con sentenza n. 8609/2021 del Consiglio di Stato, cui faceva seguito la riapprovazione della graduatoria medesima con delibera dell’A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022.

Ciò posto, il ricorso introduttivo ha ad oggetto la delibera n. 469 del 12.6.2023 di indizione del concorso indetto dall’

AORN

Cardarelli per l’assunzione di dirigenti avvocati, uno a tempo determinato per 6 mesi eventualmente rinnovabile ed uno a tempo indeterminato, che sarebbe illegittima non avendo l’Amministrazione invece attinto alla citata graduatoria dell’A.S.L. Caserta.

Con i primi motivi aggiunti depositati il 28.7.2023 sono impugnati gli ulteriori atti in epigrafe indicati, tra cui la deliberazione n. 632 del 18.7.2023 del Direttore Generale dell’

AORN

Cardarelli recante elenco degli ammessi al concorso e la nota dell’amministrazione del 7.6.2023 con cui si ribadiva la tesi restrittiva riguardo alla decorrenza del termine di validità della graduatoria dell’A.S.L. Caserta, non incisa dalla successiva riapprovazione con delibera n. 461/2022.

Con i secondi motivi aggiunti depositati il 15.11.2023 i ricorrenti estendono il gravame ad altri atti (tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti presso le AA.SS.LL. della Regione Campania, scioglimento della riserva dei candidati ammessi, convocazione dei soggetti ammessi al colloquio), dolendosi che l’amministrazione abbia illegittimamente pretermesso la graduatoria riformulata dell’A.S.L. Caserta.

Con i terzi motivi aggiunti depositati il 29.12.2023 impugnano l’approvazione del concorso per conferimento dell’incarico di dirigente avvocato a tempo determinato, deducendo motivi di illegittimità derivata.

Il T.A.R. ha rigettato la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo (ordinanza n. 1246/2023) e con i motivi aggiunti (ordinanza n. 1373/2023) con le seguenti motivazioni:

- “nei limiti del thema decidendum sopra delineato, l’istanza cautelare non è meritevole di favorevole delibazione non essendo ravvisabile il necessario presupposto del periculum in mora, avuto riguardo alla valutazione dei contrapposti interessi e, in particolare, allo stato di avanzamento della procedura concorsuale che ha visto, allo stato, la nomina della commissione;
alla natura dei vizi dedotti (che determinerebbero in sede di merito, ove ritenuti fondati, la caducazione dell’intera procedura concorsuale);
alla non obbligatorietà dello scorrimento della graduatoria, nell'ipotesi in cui si sia in presenza di graduatorie di Amministrazione differente da quella procedente all'assunzione, atteso che, pur potendo lo scorrimento costituire criterio preferenziale di provvista, non è esclusa una diversa e motivata decisione da parte dell’amministrazione procedente, atteso che la diversità tra le stesse introduce un elemento discretivo e dirimente;
alla preannunciata proposizione di motivi aggiunti volti ad ottenere, per le medesime ragioni, la caducazione di entrambe le procedure”
(cfr. ord. n. 1246/2023);

- “Considerato che i proposti motivi aggiunti, cui accede l’istanza cautelare all’esame, non sono idonei a modificare la valutazione già resa, per plurimi motivi, dal Collegio con propria Ordinanza n. 1246/2023, tenuto conto della natura degli atti da ultimo impugnati e dei loro effetti” (cfr. ord. n. 1373/2023) .

Con i quarti motivi aggiunti depositati il 20.2.2024 si impugnano gli ulteriori atti sopravvenuti, recanti tabella di monitoraggio delle graduatorie vigenti pubblicata sul portale dedicato al ruolo del personale del Servizio Sanitario Regionale della Campania, nella parte in cui non viene annoverata la graduatoria in tesi riformulata con delibera con delibera dell’A.S.L. Caserta n. 461 del 29.3.2022.

Si sono costituite le amministrazioni che sollevano eccezioni in rito, replicano alle censure e chiedono il rigetto del ricorso.

All’udienza del 21.5.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati per le ragioni di seguito illustrate;
per l’effetto, si palesa superfluo lo scrutinio delle eccezioni in rito.

Giova premettere che, ai sensi dell’art. 35 comma 5 ter del D.Lgs. n. 165/2001, la graduatoria per assunzioni presso enti pubblici ha validità di 2 anni dalla data di approvazione.

Nel giudizio in trattazione è controverso se il dies a quo di cui sopra decorra dalla prima delibera di approvazione della graduatoria di un distinto concorso indetto dall’A.S.L. Caserta, avvenuta con delibera n. 893 del 1.6.2021, ovvero dalla seconda delibera n. 461 del 29.3.2022 recante riapprovazione in parte qua della graduatoria, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato con cui veniva riammesso uno dei candidati inizialmente esclusi (diverso dagli odierni ricorrenti).

Secondo la prospettazione attorea, a tale ultima graduatoria – in cui i ricorrenti figurerebbero nelle prime posizioni tra i candidati idonei non ancora assunti - avrebbe dovuto attingere l’

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