TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-09-06, n. 202109518

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2021-09-06, n. 202109518
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109518
Data del deposito : 6 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2021

N. 09518/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10640/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10640 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P M, R P, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni D'Amato in Roma, via Calabria n.56;

per l'annullamento

della delibera dell'Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura, in data 3 giugno 2015, con la quale sono state conferite al dott. -OMISSIS- le funzioni requirenti di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con funzioni di sostituto procuratore, all'esito della relativa procedura concorsuale, di cui alla nota del C.S.M., in data 25.7.2015, prot.n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del dott. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 la dott.ssa Roberta Ravasio, in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, comma 2, del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 e uditi i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto notificato il giorno 2 settembre 2015, il dott. -OMISSIS- ha impugnato la delibera di nomina del C.S.M. del 3.6.2015, recante il conferimento delle funzioni requirenti di coordinamento nazionale alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo al dott. -OMISSIS-, estendendo l’impugnazione ad ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

2. Dopo avere analiticamente riassunto il proprio percorso professionale, il ricorrente ha riepilogato l’iter procedimentale seguito dal Consiglio Superiore in occasione della delibera impugnata, ed ha quindi dedotto i seguenti motivi di ricorso:

I) Violazione e falsa applicazione della Circolare C.S.M. n. 13778 del 25 luglio 2014, violazione dell’art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di un’effettiva valutazione comparativa tra i candidati, eccesso di potere per illogicità, difetto di motivazione e di istruttoria, erronea valutazione dei presupposti di fatto, manifesta ingiustizia.

Rileva, al riguardo, che il C.S.M. ha selezionato i candidati in base al solo criterio delle “attitudini specifiche”, per il quale sono stati attribuiti punteggi differenziati, mentre una valutazione standardizzata (cioè uguale per i 42 aspiranti legittimati) è stata effettuata in relazione ai criteri delle “attitudini generiche” e del “merito”.

In specie, al dott. -OMISSIS- è stato riconosciuto, sotto la voce “attitudini specifiche”, il punteggio di 3,5, inferiore a quello, pari a 5, accreditato al candidato preferito, il dott. -OMISSIS-: ciò, secondo il ricorrente, sarebbe conseguenza di una ricostruzione del suo profilo professionale incompleta, superficiale e carente di elementi essenziali, specificamente in relazione all’esperienza da lui maturata nel settore del contrasto alla criminalità organizzata, per come risultante dalla documentazione prodotta in sede concorsuale.

Richiamati i più significativi momenti della propria vita professionale e i lusinghieri giudizi riportati nei pareri via via redatti in sede di valutazione di professionalità e di procedure di conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi, il dott. -OMISSIS- ha ritenuto la delibera censurata affetta dai vizi indicati in rubrica in sostanza per mancata disamina approfondita del profilo di tutti i candidati.

Secondo il dott. -OMISSIS-, ove il suo profilo fosse stato correttamente ricostruito ed esposto, la comparazione con il dott. -OMISSIS- avrebbe sortito esito opposto a quello effettivo ed analogo, invece, a quello di una procedura comparativa indetta nel 2002 per la selezione di due magistrati da assegnare alla D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, ove entrambi i magistrati prestavano servizio, che si era conclusa con la prevalenza del dott. -OMISSIS- e la soccombenza del dott. -OMISSIS-.

II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 Circolare C.S.M. 25 luglio 2014, n. 13778, violazione della legge 12 agosto 1962 n. 1311, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto.

Il ricorrente pone l’accento sul rilievo, a fini attitudinali specifici, dell’esperienza da lui maturata in seno all’Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia e dei brillanti risultati conseguiti, testimoniati dalla documentazione in atti ed espressivi, tra l’altro, di elevatissime capacità gestionali, direttive e di coordinamento, palesate nell’esercizio di funzioni che, per esplicita previsione di normativa secondaria, sono considerate come requirenti. Aggiunge, al riguardo, che il silenzio serbato sul punto dalla delibera impugnata concorre a dimostrare la sussistenza dei vizi di omessa istruttoria, illogicità, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

III) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 75 Circolare C.S.M. 25 luglio 2014, n. 13778, eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

In proposito, denuncia, preliminarmente, la violazione della Circolare C.S.M. 25 luglio 2014, n. 13778, ritenendo che l’Amministrazione abbia violato i criteri di valutazione dei candidati indicati nel suddetto provvedimento di normazione secondaria. Il ricorrente si duole, in particolare, del fatto che la proposta elaborata dalla Terza Commissione referente abbia attribuito, con riferimento al requisito del “merito”, il punteggio massimo, pari a 3, a tutti i candidati che “abbiano dimostrato costantemente, nell’arco dell’intera carriera, una produttività e una laboriosità prive di cadute e sempre attestatesi su buoni livelli ”: opina il ricorrente che in tal modo l’organo di autogoverno avrebbe abdicato alle proprie prerogative valutative.

Lamenta, inoltre, non essergli stato attribuito l’ulteriore punteggio, di 1 punto, previsto nei casi in cui il magistrato “ sia onerato — per periodi di tempo prolungati e continuativi — di compiti particolarmente complessi e impegnativi ”.

3. Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso, sia il Consiglio Superiore della Magistratura, che il dott. -OMISSIS-, quest’ultimo eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione agli altri partecipanti collocati in graduatoria utile e per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza.

4. In occasione della camera di consiglio dell’8 ottobre 2015 il ricorrente ha rinunciato alla discussione della domanda cautelare.

5. Il ricorso è stato quindi chiamato e introitato in decisione all’udienza del 26 maggio 2021.

DIRITTO

6. Prima di procedere alla disamina del ricorso e delle eccezioni sollevate dalle parti resistenti è bene ricordare che la procedura oggetto della delibera impugnata è stata bandita con avviso pubblicato il 25 luglio 2014, ed è stata espletata anteriormente alla approvazione del c.d. Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria, ovvero la Circolare del CSM P-14858 del 28 luglio 2015;
la disciplina di riferimento per la procedura in oggetto si trova, quindi, nella Circolare n. 13778 del 24 luglio 2014, in particolare negli artt. 70 e seguenti, relativi proprio al conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione nazionale Antimafia.

6.1. Tale procedura prevede la valutazione delle attitudini generiche e specifiche, come definite dall’art. 72, nonché del merito, secondo i criteri indicati all’art. 23. Gli articoli 74 e 75, prevedono, poi – a differenza di quanto accade attualmente nelle procedure per il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi – l’attribuzione di un punteggio, nei termini che seguono:

(i) per le attitudini:

- fino a 3 punti per l’idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria;

- fino a 6 punti per l’esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria;

- fino a 2 punti per l'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica, con la possibilità di elevare tale punteggio fino a 3 punti nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la DDA;

- fino a 1 punto per l'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso le Corti di appello o presso la Corte di Cassazione, per almeno quattro anni negli ultimi quindici;

- fino a 1 punto per l'esercizio di funzioni requirenti in posti direttivi o semidirettivi

- con possibilità di cumulo di tutti i punteggi di cui sopra;

(ii) per il merito:

- fino a 3 punti per l'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale;

- con possibilità di aumentare tale punteggio fino a 4 punti nei casi in cui risulti che il magistrato è stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi e impegnativi;

6.2. L’art. 76, infine, prevede che l’anzianità sia valutata “ ai sensi del comma 6 dell’articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, solo nel caso in cui risultino equivalenti i requisiti professionali ”.

7. Essendo prevista l’attribuzione di punteggi, la procedura è esitata in una graduatoria dei 42 partecipanti, nell’ambito della quale il ricorrente ha riportato 12,5, insieme ad altri 10 colleghi, essendo quindi sopravanzato dai partecipanti collocatisi tra il 1° ed il 15° posto. Di essi il vincitore, dott. -OMISSIS-, ed il secondo classificato, dott. -OMISSIS-, hanno riportato 14 punti, mentre tutti gli altri partecipanti collocatisi tra il 3° e il 15° posto hanno riportato punteggi compresi tra 13 e 13,5.

8. Tutto ciò premesso, è avviso del Collegio che colga nel segno l’eccezione preliminare di rito sollevata dal controinteressato, secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare il superamento della c.d. prova di resistenza: il dott. -OMISSIS-, cioè, avrebbe dovuto dimostrare che l’accoglimento del ricorso avrebbe certamente comportato, per l’effetto conformativo della decisione, il riconoscimento in di lui favore di un punteggio aggiuntivo che l’avrebbe portato a sopravanzare ogni altro partecipante o, quantomeno, a vedersi riconoscere il medesimo punteggio, pari a 14, riportato dal dott. -OMISSIS- e dal dott. -OMISSIS-, ciò che avrebbe comportato che il CSM effettuasse un giudizio comparativo tra il ricorrente ed i concorrenti primi classificati.

8.1. Ebbene, nessuno dei motivi di ricorso può condurre ad una decisione di accoglimento dalla quale consegua, quale effetto conformativo, la necessità che il CSM riconosca al ricorrente un punteggio supplementare di almeno 1,5 punti, ovvero una diminuzione del punteggio degli altri partecipanti, tale da collocare il ricorrente in prima posizione.

8.2. Al terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia l’illegittimo criterio, che si è dato il CSM, di riconoscere il punteggio di 3 punti per il merito, ai sensi dell’art. 75, comma 1, a tutti i magistrati che abbiano dimostrato costantemente, nell’arco della intera carriera, una produttività e laboriosità priva di cadute e sempre attestatesi su buoni livelli. Ebbene: anche ove si affermasse l’illegittimità di tale criterio, in quanto idoneo ad appiattire la valutazione di tutti i partecipanti, non si vede quale sicuro beneficio ne trarrebbe il ricorrente, non essendovi alcuna certezza che il ricorrente mantenga tale punteggio o che gli sia accresciuto, né che, contestualmente, i primi due classificati vengano penalizzati. Tale certezza non può discendere dal giudicato perché si tratta comunque di un punteggio che va assegnato in base a valutazioni discrezionali nelle quali il Collegio non può sostituirsi al CSM.

8.3. Il primo motivo di ricorso ha invece ad oggetto il punteggio relativo alle attitudini “specifiche”, relativamente al quale il dott. -OMISSIS- si duole che gli siano stati riconosciuti solo 3,5 punti, contro i 5 punti accreditati al dott. -OMISSIS-.

8.3.1. Sul punto va rilevato che la delibera del CSM chiarisce che a tutti gli aspiranti è stato riconosciuto, a titolo di attitudini “generiche” il punteggio di 3 punti riferibile “ alla idoneità a esercitare le funzioni richieste ”, di cui all’art. 74, comma 1, della Circolare 13778, “ posto che costoro presentano profili professionali che dimostrano una idoneità generale a svolgere le funzioni richieste, vantando una pluralità di esperienze professionali in funzioni differenti (giudicanti-requirenti) e/o settori differenti di materie nell’ambito della medesima funzione giudiziaria ”. Tale criterio, che si è dato il CSM, non è stato oggetto di doglianza.

8.3.2. Per quanto riguarda tutti gli ulteriori indici attitudinali indicati dall’art. 74 della Circolare 13778, il CSM ha precisato che i punteggi più elevati sono stati attribuiti a quanti abbiano dimostrato di possedere un numero maggiore di parametri “indicatori”, se non tutti, mentre sono stati attribuiti punteggi inferiori a chi avesse posseduto un numero inferiore di tali parametri, o non avesse posseduto i parametri in modo significativo. L’indicatore di cui al punto A.1, in particolare, valorizza l’esperienza e le attitudini nella trattazione di processi connessi ai fenomeni di criminalità organizzata, specialmente di tipo mafioso, in particolare quelle maturate in senso alle Direzioni Distrettuali Antimafia. Oltre a ciò il criterio tiene conto della conoscenza di lingue straniere, dell’esperienza maturata in organismi internazionali, della conoscenza dell’istituto di cui all’art. 41 dell’Ordinamento Penitenziario, dei sistemi di programmazione ed informatici deputati allo scambio di informazione ed al coordinamento delle indagini, oltre che da pubblicazioni scientifiche nell’ambito di interesse per l’incarico.

8.3.3. Il dott. -OMISSIS- ha ricevuto un punteggio di 3,5 riferibile al criterio A.1, ove il controinteressato, invece, ha ricevuto una valutazione di 5 punti: il ricorrente sostiene che questa differenza sarebbe conseguente al fatto che non gli sono state valutate adeguatamente le esperienze riferite nell’autorelazione, ed in particolare l’attività svolta in fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia.

8.3.4. Ebbene, risulta impossibile al Collegio, a meno di invadere la sfera di discrezionalità che compete esclusivamente al CSM, valorizzare in maniera specifica il criterio attitudinale A.1 relativamente al ricorrente e al controinteressato, con affermazione dalle quali discenda il vincolo conformativo di assegnare al ricorrente almeno 1,5 punti in più rispetto al controinteressato.

8.3.5. Del resto, in generale, nelle procedure concorsuali un vincolo conformativo relativo ai punteggi da attribuire ai candidati può discendere solo da quelle statuizioni che riconoscano un titolo il cui punteggio è già predeterminato dalla lex specialis , (ad esempio: un certo tipo di pubblicazione). Nel caso di specie si tratta, invece, di attribuire un valore, che la Circolare indica nel massimo di 6 punti, riferibile cumulativamente a tutta una serie di esperienze, il cui reale valore singolo può essere stimato solo dal CSM, anche perché si tratta di stabilire dei valori relativi che rispettino, tra i vari aspiranti, la giusta proporzione. Pertanto, anche a voler ritenere che il profilo del dott. -OMISSIS- sia incompleto, il Collegio non sarebbe in grado e non potrebbe procedere - sia pure ai soli fini di verificare il superamento della prova di resistenza - ad una autonoma valutazione delle esperienze riferite dal ricorrente e dal dott. -OMISSIS- nell’autorelazione, poiché ciò comporterebbe una indebita sostituzione al CSM nell’esercizio di poteri discrezionali.

8.3.6. Per quanto riguarda, in particolare, l’esperienza del ricorrente presso il Ministero della Giustizia, essa è debitamente richiamata nel relativo profilo, ed è stata correttamente tenuta in conto quale indicatore attitudinale “generico”, che premia la varietà delle esperienze anche in settori diversi dall’attività giudiziaria, mentre non rientra in alcuno degli indicatori attitudinali “specifici”, che valorizzano l’esperienza lavorativa maturata solo nell’ambito dell’attività giudiziaria.

9. Per tutte le ragioni che precedono il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, non essendo provato che dall’eventuale accoglimento di esso possa derivare al ricorrente un effetto utile, sotto forma di riconoscimento di un punteggio tale da sopravanzare il controinteressato ed ogni altro concorrente.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.





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