TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2015-01-16, n. 201500035
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N. 00035/2015 REG.PROV.CAU.
N. 03040/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3040 del 2014, proposto da:
C B, rappresentata e difesa dall'avv. M L, con domicilio eletto presso Gioacchino Villanti in Catania, piazza Iolanda, 6;
contro
Regione Siciliana - Ass. Reg. Agr., Svil. Rur. e Pesca Mediterranea, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto di approvazione dell'accertamento delle opere e del saldo finale (Programma di sviluppo rurale Regione Sicilia 2007-2013 - Misura 121 - Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 28 del 19-6-2009 S.O. n. 24), emesso dall'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Siracusa del 21-6-2013 n. 2960/2013;
- del decreto di recupero parziale n. 4735 del 22-10-2014 del Contributo approvato con D.D.S. 2960 del 21-6-2013, emesso dall'Ispett. Prov. dell'Agricoltura di Siracusa, UOB 154 - Interventi per il potenziamento delle attività produttive e trasmesso con lettera accompagnatoria n. prot. 13464 del 27-10-2014 e comunicato a mezzo PEC in data 3-11-2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Ass. Reg. Agr., Svil. Rur. e Pesca Mediterranea;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2015 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad una valutazione sommaria propria della fase cautelare, il ricorso appare inammissibile per carenza di interesse, perché il provvedimento n. 4735 del 22.10.2014, con il quale l’Amministrazione ha proceduto al recupero parziale del contributo a suo tempo concesso, è stato emesso in via meramente consequenziale del provvedimento n. 2960 del 21.06.2013, con cui il contributo era stato ridotto, e che non è stato a suo tempo tempestivamente impugnato.