TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-07-28, n. 202210760

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-07-28, n. 202210760
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210760
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2022

N. 10760/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13269/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13269 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

e la dichiarazione

di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze dirette a far avviare il procedimento della previdenza complementare del personale militare;

per l’accertamento

dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime istanze, mediante l'adozione di atti/provvedimenti espressi;

per l’annullamento

- di ogni atto, provvedimento, circolare ovvero ordine di pagamento anche di carattere nazionale non noto ai ricorrenti emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero della Difesa che disciplini il prelievo mensile dal trattamento economico-stipendiale della maggiorazione dei contributi pensionistici conseguenti all'applicazione dell'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 30/04/1997, n. 165 (maggiorazione relativa ai cosiddetti sei scatti);

- di ogni atto, provvedimento ovvero ordine di pagamento anche di carattere nazionale non noto ai ricorrenti emanato dal Ministero dell'economia e delle Finanze e dal Ministero della difesa che disciplini il versamento all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) della maggiorazione di contributi pensionistici derivante dall'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 30/04/1997, n. 165 (maggiorazione relativa ai cosiddetti sei scatti);

- di ogni atto, provvedimento, circolare che disponga aumenti contributivi conseguenti all'applicazione della riforma introdotto dalla legge n. 335/1995;

- della direttiva PERSOMIL n. 1000 – 165/1997 del 30-12-1998 (doc. 1) e successive modifiche e/o integrazioni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022 la dott.ssa Alessandra Vallefuoco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso in epigrafe i ricorrenti –Ufficiali, Sottufficiali e Graduati delle Forze Armate in servizio – hanno impugnato il silenzio-inadempimento delle Amministrazioni resistenti, ed hanno chiesto la declaratoria della sua illegittimità, nonché l'avvio e la successiva conclusione – mediante l’adozione del provvedimento espresso - del procedimento amministrativo relativo all'attuazione della previdenza complementare, cosi come previsto dagli artt. 7, D.lgs. n. 195/1995, art. 26, comma XX, Legge n. 448/1998, art. 3, D.lgs. n. 124/1993, art. 67, D.P.R. n. 254/1999, art. 74, Legge n. 388/2000 ed art. 1, Legge n. 243/2000. Hanno chiesto, altresì, la condanna al risarcimento del danno da ritardo nell'avvio e nella successiva attuazione della previdenza complementare settore Forze di Polizia - Forze Armate, quantificabile nel l5% delle voci stipendiali fisse e continuative percepite oltre che nella penalizzazione economica derivante dal diniego del diritto di anticipazione della posizione individuale maturata (da valutarsi equitativamente).

2. In via preliminare hanno dedotto questione di legittimità costituzionale, poiché la mancata attuazione della previdenza complementare, attivata nel settore privato, avrebbe violato preliminarmente l’art. 3 della Costituzione, e, di seguito, anche gli artt. 38 e 117, in relazione a norme del Trattato UE e della Carta CEDU.

3. Successivamente i ricorrenti, dopo aver diffusamente argomentato in ragione della propria ritenuta legittimazione attiva, hanno censurato il comportamento dell’amministrazione, precisando che “un obbligo di provvedere sussista in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano all'Amministrazione l'adozione di un provvedimento”, riferendosi, al caso di specie, alla previdenza complementare tutelata sia dall’articolo 38 della Costituzione che da fonti comunitarie. Hanno sottolineato, inoltre, che il sistema introdotto dalla legge 08 agosto 1995, n. 335 e dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, di delega al governo per l’attuazione della stessa, avevano delineato “una riforma organica che permettesse di rendere socialmente sostenibili gli effetti negativi della riforma introducendo, per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano un’anzianità inferiore a 18 anni utili, un meccanismo compensativo finalizzato ad integrare, con la pensione complementare, le radicali perdite economiche derivanti dal tasso di sostituzione stipendio/pensione conseguenti all’attuazione della riforma.” Da qui, assumevano l’irrazionalità della scelta del legislatore e dell’assenza, in tale sistema, di meccanismi sostitutivi dell’inerzia delle amministrazioni, che non solo incideva sul trattamento complementare pensionistico dei ricorrenti medesimi, ma si sarebbe posto in aperto contrasto anche con la normativa comunitaria in tema di tutela previdenziale.

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con memoria di stile.

Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio ha rilevato d’ufficio profili di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva delle controparti.

L’Amministrazione, con memoria del 17.05.2022, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, nonché l’infondatezza, nel merito del ricorso.

All’udienza pubblica del 17 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il Collegio, richiamando i recenti arresti della Sezione in fattispecie analoga (Tar Lazio, sez. I bis, 15 aprile 2021, n. 4430 – appellata – e n. 4431 e 8677;
id. 08.07.2021 n. 8114), ritiene il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva in capo ai singoli ricorrenti in epigrafe nominati.

Si sottolinea, preliminarmente, che, in merito a tale questione, la parte ricorrente ha preso posizione nel ricorso introduttivo e l’Amministrazione statale, a seguito della citata ordinanza n. -OMISSIS-, ha diffusamente eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione, affermando, come esposto in premessa, che essa è riconosciuta in via esclusiva soltanto degli Organismi esponenziali di interessi collettivi chiamati a partecipare ai procedimenti negoziali di cui in discorso (Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e Consigli Centrali di Rappresentanza) in quanto i ricorrenti non sono titolari di un interesse personale, concreto e attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere, con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti.

Consolidato orientamento giurisprudenziale di questo Tribunale (da ultimo ribadito dalla sentenza del TAR Lazio, I Stralcio, 1 febbraio 2021, n. 1292), inoltre, e dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, afferma che i dipendenti pubblici destinatari dell'attività contrattuale collettiva e del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione, sono titolari di un interesse "finale" e del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all'avvio ed alla conclusione dei procedimenti negoziali di cui all'art. 67, d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, che appartiene esclusivamente alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia ad ordinamento civile) e ai comitati centrali di rappresentanza, sempre quali organismi esponenziali di interessi collettivi (quanto alle forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle forze armate), chiamate a partecipare ai predetti procedimenti. La legittimazione ad impugnare il silenzio nella materia “de qua”, dunque, va riconosciuta, non ai ricorrenti – persone fisiche - ma alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (quanto alle forze di polizia a ordinamento civile) ed ai Comitati centrali di rappresentanza (per le forze armate), quali organismi esponenziali di interessi collettivi, portatori, quantomeno, di un interesse legittimo procedimentale. Tali organismi, pertanto, chiamati a partecipare ai predetti procedimenti, sono gli unici legittimati, altresì, ad agire contro l’inerzia dei competenti organi dell’amministrazione, attraverso l’azione avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., esperibile in presenza di posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio di un potere amministrativo.

Il ricorso dei ricorrenti, come indicati in epigrafe, pertanto, è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Si rinvengono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della natura della controversia.

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