TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-06-15, n. 201105295

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2011-06-15, n. 201105295
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201105295
Data del deposito : 15 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07693/1998 REG.RIC.

N. 05295/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07693/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7693 del 1998, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dall'avv. M T, con domicilio eletto presso M T in Roma, via F. Buonamici, 71;

contro

Ministero della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle Politiche Agricole,in persona dei Ministri p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
E, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. D D L, con domicilio eletto presso D D L in Roma, v.le Regina Margherita, 206;

per l'annullamento

DIPENDENTE EX FEDERCONSORZI - INQUADRAMENTO - TRATTAMENTO ECONOMICO

del decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 28 novembre 1997, con il quale il ricorrente, in applicazione dell’art. 5 della l. 20 dicembre 1996, n. 642 è stato assegnato all’ENPALS con attribuzione, in via provvisoria, del trattamento economico corrispondente a quello iniziale della V qualifica funzionale;

della deliberazione commissariale ENPALS n.186 del 25.2.1998, che ha disposto l’inquadramento del ricorrente nella VI qualifica funzionale con determinate decorrenze;

di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale, e in particolare:

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.3.1997, con il quale si è provveduto all’equiparazione tra le professionalità possedute dai dipendenti ex Federconsorzi da assumersi presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici, per effetto della legge n. 642/96, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche;

del decreto 14.5.1997 del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, con il quale gli è stata attribuita presso il Ruolo Unico Transitorio la VI qualifica funzionale con riserva di determinare con successivo provvedimento la decorrenza giuridica ed economica “in relazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro presso la Federconsorzi

e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere:

a) la valutazione ai fini economici dell’anzianità pregressa;

b) l’inquadramento nella VII qualifica funzionale del Comparto Ministeri, ai fini giuridici ed economici, con il corrispondente trattamento retributivo per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T. e l’inquadramento nella VII q.f. del comparto degli enti pubblici non economici dal 1.5.97 ovvero dal 20.10.97;

c) in ulteriore subordine l’inquadramento nella VI q.f. per il periodo di permanenza nel R.U.T. (8.7..96-30.4.97) e l’inquadramento nel comparto del parastato, con corrispondente trattamento economico per il periodo 1.5.97-28.2.98;

d) in ulteriore subordine l’inquadramento nella VI q.f. comparto ministeri e relativo trattamento economico per il periodo di permanenza nel R.U.T. dal 8.7..96 al 19.10.97 e l’inquadramento nella VI q.f. nel comparto parastato per il successivo periodo 20.10.97-28.2.98..


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Funzione Pubblica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero delle Politiche Agricole e di E;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2011 il dott. C T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Premette il ricorrente di essere ex dipendente dell’Ente Federconsorzi ove era inquadrato con la qualifica B, e di essere transitato presso l’Amministrazione dello Stato in applicazione della legge n. 460 del 1992, con inserimento dapprima nel ruolo unico transitorio in data 8.7. 1996, ai sensi del d.l. 7 maggio 1996, n. 247 con inquadramento originario nella V qualifica funzionale;
successivamente veniva assegnato in via provvisoria, con decorrenza dal 20.10.1997, all’ENPALS;
in seguito con successivo decreto del Ministro per la Funzione Pubblica 28 novembre 1997, il ricorrente veniva definitivamente assegnato all’ENPALS, con attribuzione del trattamento economico corrispondente a quello iniziale della V qualifica funzionale.

Il Commissario ENPALS, con deliberazione n. 186 del 25.2.1998, disponeva l’inquadramento del ricorrente nella VI qualifica funzionale con le seguenti decorrenze:

- anzianità nella qualifica: 30.4.1997;

- data di decorrenza del trattamento economico corrispondente alla qualifica di assegnazione: 1.3.1998.

Entrambi i provvedimenti erano emessi in esecuzione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15.3.1997, che aveva provveduto alla equiparazione tra le professionalità possedute dai dipendenti ex Federconsorzi da assumersi presso pubbliche amministrazioni ed enti pubblici non economici e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche.

Con il ricorso in epigrafe l’interessato impugna i provvedimenti, pure in epigrafe, con cui è stata disposta la conferma nei ruoli di appartenenza dell’Amministrazione dei dipendenti assunti ai sensi della legge 460/1992, ed il d.P.C.M. con il quale sono state individuate le tabelle di equiparazione in attuazione dell’art. 5, legge 20 dicembre 1996, n. 642, nella parte in cui viene attribuita la VI e non la VII qualifica funzionale e, nel confermare il livello di appartenenza attribuito in sede di inquadramento, non è stata riconosciuta l’anzianità giuridico economica maturata nel periodo di attività svolta in favore dell’ente di provenienza, ovvero, in via subordinata alla data del suo trasferimento nell’Amministrazione di appartenenza ed il conseguente livello stipendiale maturato nello stesso Ente di provenienza.

In buona sostanza chiede il riconoscimento del diritto alla valutazione ai fini economici dell’anzianità pregressa;
l’inquadramento nella VII q.f. del comparto Ministeri per tutto il periodo di permanenza nel R.U.T., nonché l’inquadramento nella VII q.f. comparto parastato con decorrenza 1.5 ovvero 20.10 1997;
in subordine l’inquadramento nella VI q.f. del comparto ministeri e del comparto parastato per il periodo di permanenza nel R.U.T. e successivo, con decorrenze o dal 1 maggio o dal 20.10. 1997.

Questi i motivi cui ha affidato le proprie doglianze:

violazione dell’art. 5 secondo comma del d.l. 552/96 convertito in legge 642/96;
eccesso di potere per ingiustizia, disparità di trattamento con precedenti atti: si contesta il D.M.15.3.97 relativo a tabelle di equiparazione e l’inquadramento operato dall’ENPALS con delibera 186/98 (D.M. 28.11.976) nella parte in cui si assegna al ricorrente la VI e non la VII q.f.;
non si sarebbe tenuto conto della professionalità propria dell’inquadramento nel livello B presso la Federconsorzi: ci sarebbe disparità di trattamento con quanto avvenuto per lo IASM.

Si afferma, inoltre, il proprio diritto ad essere inquadrato nella VII o nella VI q.f. (e non nella V) per il periodo di permanenza nel R.U.T., sempre in base alla legge 642/96 ed al

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