TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-11-29, n. 202101013

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-11-29, n. 202101013
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202101013
Data del deposito : 29 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/11/2021

N. 01013/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica n. 2;

contro

Comune di Ventimiglia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati G B e P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Genova, piazza Dante, n. 9/14;

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecutività,

- del provvedimento del 13.01.2020, prot. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente della Ripartizione tecnica del Comune di Ventimiglia, avente a oggetto l’accertamento, ai sensi dell’art. 31, co.

4-bis, del DPR n. 380 del 2001, dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-del 10.10.2017.

- verbale del Corpo di Polizia Locale 28.12.2019 prot. n. -OMISSIS- e della deliberazione di G.C. 23.04.2015 n. -OMISSIS-;

nonché occorrendo per l’accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., del silenzio inadempimento formatosi sulle istanze di accertamento di conformità ex. art. 49 L. Reg. n 16/2008 ed art. 36 D.P.R. n. 380/2001 presentate in data 18 novembre 2011, in data 27.10.2017 e ribadite e

integrate in data 07.09.2018, 17.04.2019 e 10-19.09.2019;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2021 il dott. A E B e viste le conclusioni delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con permesso di costruire n. -OMISSIS-del 27.07.2005 (doc. 1 di parte attrice), la società ricorrente è stata autorizzata a realizzare un complesso industriale per la produzione e lo stoccaggio di integratori alimentari nel Comune di Ventimiglia, in frazione -OMISSIS-, comprensivo di due capannoni (chiamati “A” e “B” nella documentazione di progetto) e di aree di parcheggio.

Al titolo edilizio era allegato un atto unilaterale d’obbligo, assunto il 04.02.2002 e accettato dal Comune, con il quale la società s’impegnava a cedere all’Ente alcuni terreni, da destinare al soddisfacimento di bisogni della collettività.

2. Il 05.06.2006, la ricorrente ha presentato una DIA per apportare una variante in corso d’opera relativa alla dislocazione dei manufatti e alla modificazione della tipologia degli edifici con il mantenimento dell’originaria quota di superficie coperta (doc. 2 di parte attrice).

3. Con atto del 25.07.2006 (prot. -OMISSIS-),il Comune ha diffidato la ricorrente dall’eseguire le opere, sostenendo che queste avrebbero dovuto essere realizzate previo esperimento della procedura ordinaria di variante – e non di quella semplificata avviata dalla società – in ragione dell’efficacia normativa del progetto approvato all’interno degli strumenti di pianificazione urbanistica generale (doc. 3 di parte attrice).

La ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi a questo TAR, che lo ha annullato per difetto di motivazione con sentenza n. 1293 del 2009.

In seguito, però, con sentenza n. 3231 del 2010 il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia, condividendo l’impostazione del Comune secondo cui « in caso di sostanziali variazioni di sagoma, volumetria, destinazione, è necessario il titolo abilitativo del permesso di costruire (anche in sanatoria) ».

4. Il 18.11.2011, la società ha presentato istanza di accertamento di conformità (doc. 4 di parte attrice), cui è seguito uno scambio di corrispondenza con l’Amministrazione.

5. Con provvedimento n. -OMISSIS- del 15.02.2017 (doc. 3 del resistente), il Comune ha disposto l’annullamento d’ufficio del permesso di costruire n. -OMISSIS-del 27.07.2005, non avendo la società ottemperato agli obblighi assunti con l’atto del 04.02.2002 – anzi, avendo negato in sede giudiziale che tale atto potesse essere qualificato come convenzione accessoria al titolo edilizio – e ha dichiarato la decadenza del medesimo permesso di costruire con riferimento alle opere non eseguite alla data del termine di ultimazione dei lavori, scaduto il 28.07.2008, tutte riguardanti il capannone B.

La società ha impugnato il provvedimento dinanzi a questo TAR che, con sentenza n. 607 del 2019, resa nel processo r.g. n. 222/2017, ha così provveduto:

- ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione dell’annullamento d’ufficio, per sopravvenuta carenza d’interesse, dopo il trasferimento del terreno oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo del 04.02.2002;

- ha accertato che, alla data di scadenza del permesso di costruire, la realizzazione del capannone B era rimasta a uno stato “embrionale”, pertanto ha ritenuto corretta la dichiarazione di decadenza del titolo, respingendo il ricorso per la parte relativa.

6. Con nota del 29.08.2017 (prot. -OMISSIS-), il Comune ha avviato il procedimento sanzionatorio per le opere realizzate nel capannone B dopo la scadenza del titolo (ossia: soletta, travi, copertura e tamponamenti laterali).

7. Il 02.10.2017, la società ha depositato una SCIA in sanatoria, ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380 del 2001, per le opere di tamponamento dell’edificio.

8. Nelle more, con provvedimento n.-OMISSIS-del 10.10.2017, il Comune ha ordinato la demolizione delle opere realizzate dopo la decadenza del permesso di costruire (doc. 5 del resistente).

9. A seguito del ricevimento del “preavviso di rigetto” della domanda di sanatoria, il 27.10.2017 la società ha presentato una memoria per chiedere che la stessa fosse riqualificata come istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR n. 380 del 2001.

10. Con provvedimento n. 15 del 13.11.2017, il Comune ha respinto la domanda di sanatoria presentata il 02.10.2017, come integrata dalla memoria del 27.10.2017 (doc. 9 del resistente).

11. La società ha impugnato sia l’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-del 10.10.2017, sia il diniego n. 15 del 13.11.2017 dinanzi a questo TAR che, dopo aver concesso la tutela cautelare con ordinanza n. 36 del 2018, sospendendo l’esecutività del provvedimento censurato, con sentenza n. 608 del 2019, resa nel giudizio r.g. n. 16/2018, ha respinto il ricorso, osservando, da un lato, che, come statuito dal Consiglio di Stato con effetto di giudicato tra le parti, la sanatoria degli abusi commessi nella realizzazione dei capannoni « può essere conseguita soltanto con la presentazione della richiesta di un permesso di costruire, appunto in sanatoria » (dunque, non ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380 del 2001), e, dall’altro, confermando la correttezza della tesi del Comune secondo cui « sono illegittimi tutti i lavori eseguiti dopo la decadenza dell’originario titolo, verificatasi nel 2010 ».

12. Le sentenze n. 607 e n. 608 sono state impugnate e, in secondo grado, il Consiglio di Stato, dopo aver respinto le domande cautelare con ordinanze n. 1921 e n. 1922 del 2020, ha riunito i due appelli e li ha respinti con sentenza n. 5405 del 2021, resa nei giudizi riuniti r.g. n. 743/2020 e n. 745/2020, nella quale ha confermato come le istanze in sanatoria presentate dalla società dopo il 2010 fossero tutte « non accoglibili », perché sarebbe stato necessario un permesso di costruire in sanatoria, e, rilevato come alla data del 2010 i lavori del capannone B « non solo non fossero stati ultimati ma quasi neppure cominciati », ha ritenuto la decadenza dichiarata dal Comune « un esito e un atto del tutto vincolato, ricognitivo di un effetto di legge prodottosi automaticamente. Cui non poteva non seguire, quale ulteriore vincolo di legge, l’ordine di demolizione del 10.10.2017 rispetto ad opere eseguite […] in assenza di un titolo efficace ».

13. Nel frattempo, il 17.09.2019 la società ha ripresentato una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 380 del 2001.

14. Con nota del 26.09.2019, il Comune ha chiesto la presentazione di ulteriori documenti.

15. La società vi ha provveduto il 30.09.2019.

16. Con provvedimento del 15.01.2020 (prot. -OMISSIS-), il Comune ha accertato l’inottemperanza dell’ordinanza di demolizione n.-OMISSIS-del 10.10.2017, comminando al legale rappresentante della ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, co.

4-bis, del DPR n. 380 del 2001 e dichiarando l’acquisizione di diritto gratuita al patrimonio dell’Ente del fabbricato, del sedime e dell’area circostante.

17. Con memoria del 16.01.2020 ha invitato il Comune a definire il procedimento di sanatoria.

18. La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 15.01.2020, oltre agli atti presupposti, dinanzi a questo TAR, chiedendone l’annullamento, previa concessione della tutela cautelare, e domandando altresì, ove occorra, l’accertamento del silenzio-inadempimento formatosi sulle istanze di accertamento di conformità o, in subordine, del silenzio-diniego formatosi su di esse, nonché la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

19. Il 03.02.2020, la società ha anche presentato un’istanza di annullamento dello stesso provvedimento in autotutela.

20. Si è costituito in giudizio il Comune, resistendo alle domande attoree.

21. Nel mentre, con provvedimento del 13.02.2020, l’Ente ha comunicato che le istanze di accertamento di conformità del 18.11.2011 e del 27.10.2017, con le relative integrazioni e conferme successive, « sono da intendersi respinte ex art 36.3

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi