TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2009-04-07, n. 200901840
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Testo completo
N. 01840/2009 REG.SEN.
N. 04842/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 4842 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Grimm S.a.s. di Roncarelli Maria, rappresentato e difeso dagli avv. Ti F C e A M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Napoli, piazza Bovio, 14;
contro
Comune di Napoli, rappresentato e difeso dall'avv. Avvocatura Municipale, con domicilio presso la medesima , p.zza S. Giacomo; Ministero Beni Attività Culturali, Soprintend. Beni Ambientali e Architettonici -Napoli e Prov., rappresentati e difesi dall'Avvocatura di Stato, con domicilio ex lege presso la medesima Avvocatura distrettuale di Stato via Diaz 11;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
-DINIEGO RILASCIO PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA - PROVV. PROT. N.1079 DEL 14.2.2008;
-DECRETO DELLA SOPRAINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI DI NAPOLI E PROVINCIA DEL 23/10/2007 RECANTE L’ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCATA DAL COMUNE DI NAPOLI CON DISPOSIONE DIRIGENZIALE N. 1093 DEL 6/09/2007;
-DINIEGO DI RILASCIO PERMESSO DI COSTUIRE IN SANATORIA –PROVV. PROT. N. 1080 DEL 14/02/2008;
-DECRETO DELLA SOPRAINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI ED AMBIENTALI DI NAPOLI E PROVINCIA DEL 23/10/2007-RECANTE L’ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA DAL COMUNE DI NAPOLI CON DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 1094 DEL 6/09/2007;
-ATTO DI ANNULAMENTO IN AUTOTUTELA PROT. N. 7266 ADOTTATO DALLA SOPARAINTENDENZA DI NAPOLI E PROVINCIA IN DATA 9/03/1993
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Beni Attivita' Culturali;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soprintend. Beni Ambientali e Architettonici Napoli e Prov.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25/02/2009 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle Amministrazioni resistenti in data 4/09/2008 e depositato in data 26/09/2008 la società Grimm s.a.s di Roncarelli Maria ha richiesto l’annullamento dei provvedimenti n. 1079 e 1080 del 14/02/2008 del Dirigente della Direzione Centrale VI riqualificazione Urbana, Edilizia e Periferie-Progetto condono edilizio- del Comune di Napoli, recanti il diniego del permesso di costruire in sanatoria relativo alle domande di condono edilizio 13652/95 e 18360/95 presentate dalla ricorrente, nonché dei decreti della Sopraintendenza per i beni architettonici ed Ambientali Napoli e Provincia del 23/10/2007 - atti presupposti rispetto ai dinieghi di condono edilizio - recanti l’annullamento delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Napoli con disposizioni dirigenziali n. 1093 e 1094 del 6/09/2007, nonché di ogni atto presupposto, connesso collegato o conseguente, ivi compreso l’atto di autotutela prot. n. 7266 adottato dalla Sopraintendenza di Napoli e Provincia in data 9/03/2003.
A sostegno del gravame ha dedotto i seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 159 D.lgs. 22/01/2004 n. 42 in relazione all’art. 32 l n. 47 del 1985; violazione del D.P.R. 616/1977; violazione della legge n. 241/1990; violazione e falsa applicazione del P.T.P. di Posillipo approvato con D.M. 14/12/1995; difetto di motivazione; carenza di istruttoria ; illogicità contraddittorietà; inesistenza dei presupposti; abnormità; carenza di potere.
Il Comune di Napoli si è determinato negativamente sulle istanze di condono edilizio presentate dalla società ricorrente per avere la Sopraintendenza annullato le relative autorizzazioni paesaggistiche. I provvedimenti di annullamento della Sopraintendenza peraltro sono fondati su presupposti di fatto estranei alla fattispecie concreta e su motivazioni illogiche e non comunicate ad essa ricorrente: nei provvedimenti de quibus si afferma infatti erroneamente che gli interventi ricadono nell’area di pertinenza di Villa Manzo , sulla quale sarebbero stati commessi negli anni una serie di abusi edilizi documentati negli archivi della stessa Sopraintendenza ; è richiamato al riguardo il provvedimento di autotutela n. 7266 del 1993, con il quale la stessa Sopraintendenza aveva revocato precedenti autorizzazioni in sanatoria – n. 15116 del 3/07/1990 e n. 25148 del 25/11/1990 - mai comunicato ad essa ricorrente, nonché il D.M. 24/04/1993 che avrebbero decretato il particolare interesse di Villa Manzo ai sensi della legge n. 1089/1939. In realtà gli interventi realizzati dalla società ricorrente ed oggetto delle domande di condono edilizio di cui all’odierno giudizio non incidono in alcun modo su Villa Manzo; del pari l’atto di autotutela n. 7266 del 1993 non ha alcun rilievo in relazione alle istanze di sanatoria di cui è causa, riguardando opere diverse.
In ogni caso la ricorrente, riservando la proposizione di motivi aggiunti al momento della piena conoscenza del provvedimento de quo, mai comunicatole, ha dedotto l’illegittimità del medesimo in quanto adottato oltre i termini di legge ed in carenza di potere. Ai sensi dell’art. 82 comma 9 del D.P.R. 616/1977, all’epoca vigente, il Ministero dei nei Culturali ed Ambientali può annullare l’autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione, termine questo, per costante giurisprudenza di carattere perentorio, per cui alcun potere in autotutela residuava in capo all’amministrazione decorso tale termine; peraltro il provvedimento di autoannullamento della Sopraintendenza, esercitato con il cennato provvedimento n. 7266 del 1993, è comunque illeggittimo in quanto non preceduto dall’avviso di inizio del provvedimento previsto dagli artt. 7 e segg. Legge 241/1990.
2) violazione e falsa applicazione art. 159 dlgs. N. 42/2004 in relazione agli artt. 32 e 33 l. n. 47/85, violazione della legge n. 241 del 1990 ; violazione e falsa applicazione del P.T.P. di Posillipo approvato con d.m. 14/12/1995 ; eccesso di potere; difetto di motivazione; difetto di istruttoria; illogicità; contraddittorietà; inesistenza dei presupposti; travisamento.
Il P.T.P. di Posillipo (D.M. 14/12/1995) non impedisce la realizzazione degli interventi di cui è causa in quanto la prescrizione dettate per l’area a protezione integrale, poichè comportanti vincolo di inedificabilità assoluta, non possono escludere la sanabilità delle opere preesistenti ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47/1985 e comunque l’esigenza di salvaguardare il vincolo paesistico è consentita dall’applicabilità dell’art. 32 della legge n. 47/1985 e dal parere reso dall’autorità preposta al vincolo (il Comune quale ente suedelegato); peraltro nessun giudizio di disvalore degli interventi viene espresso dalla Sopraintendenza rispetto alla previsione vincolistiche del P.T.P. di cui si richiama erroneamente l’art. 7 coma 4, attinente a diversa fattispecie; illeggittimo è poi il riferimento all’idoneità dell’intervento ad incidere sui tratti caratteristici della località protetta, atteso che non sarebbero comunque inibite le inziative autorizzate ai sensi dell’art. 7 legge n. 1497/39; del resto lo stesso Comune si era determinato al rilascio dell’autorizzazione paesistica avendo riguardo alla peculiare natura delle opere e alla tipologia dell’intervento nonché alle peculiari caratteristiche della zona, elementi questi in alcun modo considerati dalla Sopraintendenza in sede di verifica della legittimità del nulla osta paesaggistico; da qui i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione dei decreti di annullamento della Sopraintendenza e dei conseguenti provvedimenti di diniego di sanatoria adottati dal Comune;
3) violazione e falsa applicazione art. 159 d.lgs. 42/2004 in relazione all’art. 32 l. 47/85; violazione e falsa applicazione del P.T.P. di Posillipo approvato con d.m. 14/12/1995, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità contraddittorietà, inesistenza dei presupposti, travisamento.
Il Comune di Napoli si era determinato al rilascio del nulla osta paesaggistico sulla base del parere favorevole della CEI; di contro la Sopraintendenza si è determinata ai provvedimenti caducatori sulla base di motivazioni che denotano carenza istruttoria. La stessa, anziché limitarsi alla verifica della legittimità dell’autorizzazione paesaggistica, ha rinnovato le valutazioni discrezionali di merito del Comune, invadendo la sfera di apprezzamento ad esso riservata, lamentando genericamente il contrasto con il paesaggio collinare di Posillipo;
4) violazione e falsa applicazione artt. 7,8,10 bis della legge n. 241/1990 ; violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.
Nel caso di specie l’illegittimità dei gravati provvedimenti è rinvenibile anche nell’omissione della preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di cui all’art. 10 bis legge 241/1990. Tale comunicazione, ove effettuata, avrebbe consentito l’avvio di un processo di interlocuzione fra l’istante e l’Amministrazione, finalizzata a garantire una più compiuta istruttoria; né a tal fin potrebbe ritenersi equipollente la comunicazione relativa alla nota di trasmissione dell’autorizzazione paesaggistica inviata dal Comune di Napoli, attinente ad una diversa fase e non in grado di assicurare la